Art. 17 Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° ottobre 2021 Il Ministro: Franceschini Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2831
Note all'art. 17: - Gli articoli da 58 a 64, abrogati dal presente regolamento, sono compresi nel titolo II, Capo IV del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante «Regolamento per gli Archivi di Stato». - Il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687, reca: «Modificazione al regolamento per gli archivi di Stato approvato con R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163».