Art. 17 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del regio
decreto  2  ottobre  1911,  n.  1163,  e  l'articolo  1  del  decreto
luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 1° ottobre 2021 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2021 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2831 
 
          Note all'art. 17: 
              - Gli articoli  da  58  a  64,  abrogati  dal  presente
          regolamento, sono compresi nel titolo II, Capo IV del regio
          decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante  «Regolamento  per
          gli Archivi di Stato». 
              - Il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n.  1687,
          reca: «Modificazione al  regolamento  per  gli  archivi  di
          Stato approvato con R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163».