Art. 42 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La deduzione della quota del 12  per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2021, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e  dal  comma  1  del  presente  articolo,
determinati in 7.769,53 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  2.240,6
milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031  e
33 milioni di euro per l'anno 2032,  che  aumentano,  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, a  7.794,53  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730  milioni
di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040
milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280  milioni  di  euro  per
l'anno  2031  e  33  milioni  di  euro  per  l'anno  2032,   mediante
corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di
cassa, delle Missioni  e  dei  Programmi  per  gli  importi  indicati
nell'allegato B al presente decreto; 
    b) quanto a  250  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da
16 a 27, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.73,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.106,  gia'   nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle  entrate  che,  a  tal  fine,   provvede   ad   effettuare   il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato; 
    c) quanto a 1.968,5 milioni di  euro  per  l'anno  2022  e  515,5
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29; 
    d) quanto a 1.040,2 milioni di  euro  per  l'anno  2022  e  199,1
milioni di euro per l'anno 2027,  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo; 
    e) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.