Art. 13 
 
                         Distretti biologici 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  che  annovera  i  distretti
biologici e i biodistretti tra i distretti  del  cibo,  costituiscono
distretti biologici anche  i  sistemi  produttivi  locali,  anche  di
carattere interprovinciale o  interregionale,  a  spiccata  vocazione
agricola nei quali siano significativi: 
    a)  la  coltivazione,  l'allevamento,  la  trasformazione  e   la
preparazione alimentare, all'interno del territorio  individuato  dal
biodistretto, di  prodotti  biologici  conformemente  alla  normativa
vigente in materia; 
    b) la produzione primaria biologica che insiste in un  territorio
sovracomunale,  ovverosia  comprendente  aree  appartenenti  a   piu'
comuni. 
  2.  I  distretti  biologici   si   caratterizzano,   inoltre,   per
l'integrazione con le altre attivita' economiche  presenti  nell'area
del distretto stesso e per la  presenza  di  aree  paesaggisticamente
rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali  e  regionali
di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree  comprese  nella
rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357.  I  distretti
biologici si  caratterizzano,  altresi',  per  il  limitato  uso  dei
prodotti fitosanitari al  loro  interno.  In  particolare,  gli  enti
pubblici possono vietare l'uso di diserbanti  per  la  pulizia  delle
strade e delle aree pubbliche e stabilire  agevolazioni  compensative
per le imprese. Gli agricoltori convenzionali  adottano  le  pratiche
necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni
biologiche. 
  3. Al distretto biologico  possono  partecipare  gli  enti  locali,
singoli  o  associati,  che  adottino  politiche  di   tutela   delle
produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione  del
suolo agricolo e di difesa della biodiversita', nonche' gli  enti  di
ricerca che svolgono attivita' scientifiche in materia. 
  4. Con decreto del Ministro, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i  requisiti  e
le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di
preservare le caratteristiche qualitative e  sanitarie  dei  prodotti
biologici nonche'  di  salvaguardarne  l'immagine,  con  decreto  del
Ministro, di concerto con il Ministro della transizione  ecologica  e
con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sono  predisposti
appositi interventi per ridurre  gli  impatti  antropici  sul  suolo,
sulle  acque  e  sull'atmosfera  causati  da  impianti  o  da   altre
installazioni che svolgono  le  attivita'  previste  dalla  direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24  novembre
2010, e di cui all'allegato  VIII  alla  parte  seconda  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  soggette  all'autorizzazione
integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c),  del
medesimo decreto  legislativo,  ovvero  da  altre  fonti  di  rischio
significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o  le
altre installazioni la cui attivita' e'  connessa  direttamente  alla
lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attivita'
dell'azienda. 
  5. I distretti biologici sono istituiti al fine di: 
    a)  promuovere  la  conversione  alla  produzione   biologica   e
incentivare l'uso sostenibile delle risorse  naturali  e  locali  nei
processi produttivi  agricoli,  nonche'  garantire  la  tutela  degli
ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione  al  servizio
di un'economia circolare; 
    b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione
e al mantenimento della produzione biologica, anche al di  fuori  dei
confini amministrativi, promuovendo la coesione e  la  partecipazione
di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire
uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando  le
stesse nei processi produttivi in modo da  salvaguardare  l'ambiente,
la salute e le diversita' locali; 
    c)  semplificare,  per  i  produttori  biologici   operanti   nel
distretto, l'applicazione delle norme di certificazione  biologica  e
delle norme di  certificazione  ambientale  e  territoriale  previste
dalla normativa vigente; 
    d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e  la  promozione  dei
processi di preparazione, di trasformazione e di  commercializzazione
dei prodotti biologici; 
    e) promuovere e sostenere le attivita' multifunzionali  collegate
alla  produzione  biologica,  quali  la  somministrazione   di   cibi
biologici  nella  ristorazione  pubblica  e  collettiva,  la  vendita
diretta  di  prodotti  biologici,  l'attivita'  agrituristica  e   di
pescaturismo, il turismo rurale,  l'agricoltura  sociale,  le  azioni
finalizzate alla tutela, alla  valorizzazione  e  alla  conservazione
della  biodiversita'  agricola  e  naturale,  nonche'  la   riduzione
dell'uso della plastica; 
    f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a  livello
locale dei prodotti biologici; 
    g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le
aziende e la diffusione delle pratiche innovative. 
  6.  Le  aziende,  singole  e  associate,  le   organizzazioni   dei
produttori e i soggetti pubblici e privati che  intendono  promuovere
la costituzione di un distretto biologico costituiscono  un  comitato
promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del  distretto
medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi
nel territorio di piu' regioni, la richiesta di  riconoscimento  deve
essere presentata a ciascuna regione.  Ai  partecipanti  al  comitato
promotore non spettano compensi,  indennita',  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto  il  riconoscimento
giuridico viene costituito un  consiglio  direttivo,  che  adotta  lo
statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della
presentazione  delle  domande  per  i  contributi  nell'ambito  della
Politica agricola comune dell'Unione europea e  della  partecipazione
ai  programmi  di  ricerca  nazionali  Il  consiglio   direttivo   e'
incaricato  della  rappresentanza   delle   istanze   amministrative,
economiche  e  commerciali  del  distretto,   anche   attraverso   la
predisposizione  di  modelli  semplificati  per  la  gestione   delle
pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio  direttivo  non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati. 
  8. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere percorsi graduali di conversione  al  metodo  biologico  al
fine del riconoscimento dei distretti biologici. 
  9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i  propri
siti internet istituzionali, la divulgazione delle migliori  pratiche
messe in atto  nei  distretti  biologici,  valorizzando  i  risultati
ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che  contengano
informazioni,  di  tipo  amministrativo  e  tecnico,  inerenti   alle
attivita' e  ai  progetti  di  sviluppo  e  di  ricerca  relativi  al
distretto biologico. 
  10. Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire
priorita' al finanziamento di progetti presentati da imprese  singole
o associate o  da  enti  locali  singoli  o  associati  operanti  nel
territorio  del  distretto  biologico  o   dallo   stesso   distretto
biologico. 
  11. I distretti biologici promuovono la costituzione di  gruppi  di
operatori,  sulla  base  di  quanto  previsto  dall'articolo  36  del
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2018, al fine di  realizzare  forme  di  certificazione  di
gruppo. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma  dell'art.  7
          della L. 5 marzo 2001, n. 57»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.: 
              «Art.  13  (Distretti  del  cibo) - 1.   Al   fine   di
          promuovere  lo  sviluppo  territoriale,   la   coesione   e
          l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di  attivita'
          caratterizzate da prossimita'  territoriale,  garantire  la
          sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale  delle
          produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il
          territorio e il paesaggio rurale  attraverso  le  attivita'
          agricole e agroalimentari, sono istituiti i  distretti  del
          cibo. 
              2. Si definiscono distretti del cibo: 
                a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali
          di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.
          317, caratterizzati da un'identita' storica e  territoriale
          omogenea derivante dall'integrazione fra attivita' agricole
          e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di  beni
          o servizi di  particolare  specificita',  coerenti  con  le
          tradizioni e le vocazioni  naturali  e  territoriali,  gia'
          riconosciuti alla data di entrata in vigore della  presente
          disposizione; 
                b)  i  distretti  agroalimentari  di  qualita'  quali
          sistemi    produttivi    locali,    anche    a    carattere
          interregionale, caratterizzati  da  significativa  presenza
          economica e da interrelazione e interdipendenza  produttiva
          delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da  una  o
          piu' produzioni  certificate  e  tutelate  ai  sensi  della
          vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
          tradizionali o tipiche,  gia'  riconosciuti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione; 
                c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da  una
          elevata concentrazione di piccole e medie imprese  agricole
          e agroalimentari, di cui all'art. 36, comma 1, della  legge
          5 ottobre 1991, n. 317; 
                d) i sistemi  produttivi  locali  anche  a  carattere
          interregionale,   caratterizzati   da   interrelazione    e
          interdipendenza  produttiva  delle   imprese   agricole   e
          agroalimentari,  nonche'   da   una   o   piu'   produzioni
          certificate e tutelate ai  sensi  della  vigente  normativa
          europea, nazionale e regionale; 
                e) i sistemi produttivi locali  localizzati  in  aree
          urbane  o  periurbane  caratterizzati  dalla  significativa
          presenza di attivita' agricole volte alla  riqualificazione
          ambientale e sociale delle aree; 
                f)  i  sistemi   produttivi   locali   caratterizzati
          dall'interrelazione  e  dall'integrazione   fra   attivita'
          agricole, in particolare  quella  di  vendita  diretta  dei
          prodotti  agricoli,  e  le  attivita'  di  prossimita'   di
          commercializzazione e ristorazione esercitate sul  medesimo
          territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di
          acquisto solidale; 
                g) i sistemi produttivi locali  caratterizzati  dalla
          presenza  di  attivita'   di   coltivazione,   allevamento,
          trasformazione, preparazione alimentare  e  agroindustriale
          svolte con il metodo biologico o nel rispetto  dei  criteri
          della   sostenibilita'   ambientale,   conformemente   alla
          normativa europea, nazionale e regionale vigente; 
                h) i biodistretti e  i  distretti  biologici,  intesi
          come  territori  per   i   quali   agricoltori   biologici,
          trasformatori, associazioni di consumatori  o  enti  locali
          abbiano  stipulato  e  sottoscritto   protocolli   per   la
          diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
          divulgazione nonche' per il sostegno  e  la  valorizzazione
          della  gestione  sostenibile  anche  di  attivita'  diverse
          dall'agricoltura. Nelle regioni che  abbiano  adottato  una
          normativa specifica in materia di biodistretti o  distretti
          biologici  si  applicano  le  definizioni  stabilite  dalla
          medesima normativa. 
              3.  Le  regioni  e  le  province  autonome   provvedono
          all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva
          comunicazione  al  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, presso il quale  e'  costituito  il
          Registro nazionale dei distretti del cibo. 
              4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione
          e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano  le
          disposizioni relative ai contratti  di  distretto,  di  cui
          all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
              5.  I  criteri,  le  modalita'  e  le   procedure   per
          l'attuazione degli  interventi  di  cui  al  comma  4  sono
          definiti con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la
          spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2019. 
              7. Al fine di valorizzare  la  piena  integrazione  fra
          attivita' imprenditoriali ai sensi  della  lettera  f)  del
          comma 2, al comma 8-bis dell'art. 4 del decreto legislativo
          18 maggio  2001,  n.  228,  dopo  le  parole:  «nell'ambito
          dell'esercizio della vendita diretta  e'  consentito»  sono
          inserite le seguenti:  «vendere  prodotti  agricoli,  anche
          manipolati o  trasformati,  gia'  pronti  per  il  consumo,
          mediante   l'utilizzo    di    strutture    mobili    nella
          disponibilita' dell'impresa agricola,  anche  in  modalita'
          itinerante su aree pubbliche o private, nonche'».». 
              - La legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  recante  «Legge
          quadro sulle aree protette», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   8
          settembre  1997,  n.  357,  recante  «Regolamento   recante
          attuazione  della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
          conservazione  degli  habitat  naturali   e   seminaturali,
          nonche'  della  flora  e  della   fauna   selvatiche»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  1997,  n.
          248, S.O. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. 
              - La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 24 novembre 2010,  relativa  alle  emissioni
          industriali    (prevenzione    e    riduzione     integrate
          dell'inquinamento), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 17 dicembre 2010, n. L 334. 
              - Si riporta il testo  dell'allegato  VIII  alla  parte
          seconda e dell'art. 4, comma 4,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  recante  «Norme  in
          materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
          aprile 2006, n. 88, S.O.: 
              «Allegato  VIII  (Inquadramento  generale).   - A-   Le
          installazioni,  gli  impianti  o  le  parti   di   impianti
          utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione
          di nuovi prodotti  e  processi  non  rientrano  nel  titolo
          III-bis alla Parte Seconda. 
              B- I valori soglia riportati di seguito si  riferiscono
          in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora
          uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate
          alla medesima voce in una stessa  installazione  o  in  una
          stessa  localita',  si  sommano  le   capacita'   di   tali
          attivita'. Per le attivita' di gestione dei  rifiuti,  tale
          calcolo si applica al livello delle attivita'  5.1  e  5.3,
          lettere a) e b). 
              C - Nell'ambito delle categorie di attivita' di cui  al
          punto 4 (industria chimica), si intende per  produzione  la
          produzione su  scala  industriale  mediante  trasformazione
          chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze
          di cui ai punti da 4.1 a 4.6. 
              D- In mancanza di  specifici  indirizzi  interpretativi
          emanati ai sensi dell'art. 29-quinquies e  di  linee  guida
          interpretative  emanate  dalla  Commissione   Europea,   le
          autorita' competenti valuteranno autonomamente: 
                a) il rapporto  tra  le  attivita'  di  gestione  dei
          rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle  descritte
          agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e 
                b) l'interpretazione del termine "scala  industriale"
          in  riferimento  alle  attivita'   dell'industria   chimica
          descritte nel presente Allegato. 
              Categorie di attivita' di cui all'art. 6, comma 13. 
              1. Attivita' energetiche 
              1.1. Combustione di combustibili in  installazione  con
          una potenza termica nominale totale pari o superiore  a  50
          MW 
              1.2. Raffinazione di petrolio e di gas 
              1.3. Produzione di coke 
              1.4. Gassificazione o liquefazione di: 
                a) carbone; 
                b)  altri  combustibili  in  installazioni  con   una
          potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW. 
              1.4-bis    attivita'    svolte    su    terminali    di
          rigassificazione e altre installazioni localizzate in  mare
          su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino
          alcuno scarico (ai sensi del Capo II  del  titolo  IV  alla
          Parte  Terza)  e  le  cui  emissioni  in  atmosfera   siano
          esclusivamente  riferibili   ad   impianti   ed   attivita'
          scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato  IV
          alla Parte Quinta. 
              2. Produzione e trasformazione dei metalli 
              2.1.  Arrostimento  o   sinterizzazione   di   minerali
          metallici compresi i minerali solforati 
              2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria  o
          secondaria),  compresa  la  relativa  colata  continua   di
          capacita' superiore a 2,5 Mg all'ora 
              2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: 
                a) attivita' di laminazione a caldo con una capacita'
          superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; 
                b) attivita' di forgiatura con magli la  cui  energia
          di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche'  la  potenza
          calorifica e' superiore a 20 MW; 
                c) applicazione di strati protettivi di metallo  fuso
          con una capacita'  di  trattamento  superiore  a  2  Mg  di
          acciaio grezzo all'ora. 
              2.4. Funzionamento di fonderie di metalli  ferrosi  con
          una capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno. 
              2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: 
                a)  produzione  di  metalli  grezzi  non  ferrosi  da
          minerali, nonche' concentrati o  materie  prime  secondarie
          attraverso    procedimenti    metallurgici,    chimici    o
          elettrolitici; 
                b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi  i
          prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli
          non ferrosi, con una capacita' di fusione superiore a 4  Mg
          al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per
          tutti gli altri metalli; 
              2.6. Trattamento di superficie  di  metalli  o  materie
          plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora
          le vasche destinate al trattamento  utilizzate  abbiano  un
          volume superiore a 30 m3. 
              3. Industria dei prodotti minerali 
              3.1. Produzione di cemento,  calce  viva  e  ossido  di
          magnesio 
                a) Produzione di clinker (cemento) in forni  rotativi
          la cui capacita' di produzione  supera  500  Mg  al  giorno
          oppure altri forni aventi una capacita'  di  produzione  di
          oltre 50 Mg al giorno; 
                b) produzione di  calce  viva  in  forni  aventi  una
          capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno; 
                c) produzione di ossido di magnesio in  forni  aventi
          una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno. 
              3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di  prodotti
          dell'amianto 
              3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione  di
          fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 Mg  al
          giorno 
              3.4.  Fusione  di   sostanze   minerali   compresa   la
          produzione di fibre minerali, con una capacita' di  fusione
          di oltre 20 Mg al giorno 
              3.5.  Fabbricazione  di  prodotti   ceramici   mediante
          cottura,   in   particolare   tegole,   mattoni,    mattoni
          refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacita'
          di produzione di oltre 75 Mg al giorno. 
              4. Industria chimica 
              4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici,  e  in
          particolare: 
                a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi  o
          insaturi, alifatici o aromatici); 
                b)  idrocarburi  ossigenati,   segnatamente   alcoli,
          aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e  miscele  di
          esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; 
                c) idrocarburi solforati; 
                d) idrocarburi azotati,  segnatamente  amine,  amidi,
          composti nitrosi,  nitrati  o  nitrici,  nitrili,  cianati,
          isocianati; 
                e) idrocarburi fosforosi; 
                f) idrocarburi alogenati; 
                g) composti organometallici; 
                h) materie  plastiche  (polimeri,  fibre  sintetiche,
          fibre a base di cellulosa); 
                i) gomme sintetiche; 
                l) sostanze coloranti e pigmenti; 
                m) tensioattivi e agenti di superficie. 
              4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in
          particolare: 
                a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno,
          fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
          di zolfo, ossidi di azoto,  idrogeno,  biossido  di  zolfo,
          bicloruro di carbonile; 
                b) acidi, quali  acido  cromico,  acido  fluoridrico,
          acido fosforico, acido  nitrico,  acido  cloridrico,  acido
          solforico, oleum e acidi solforati; 
                c) basi,  quali  idrossido  d'ammonio,  idrossido  di
          potassio, idrossido di sodio; 
                d)  sali,  quali  cloruro   d'ammonio,   clorato   di
          potassio,  carbonato  di  potassio,  carbonato  di   sodio,
          perborato, nitrato d'argento; 
                e) metalloidi,  ossidi  metallici  o  altri  composti
          inorganici, quali carburo di calcio,  silicio,  carburo  di
          silicio. 
              4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di  fosforo,
          azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) 
              4.4.  Fabbricazione  di  prodotti  fitosanitari  o   di
          biocidi 
              4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi  i
          prodotti intermedi 
              4.6. Fabbricazione di esplosivi 
              5. Gestione dei rifiuti 
              5.1.  Lo  smaltimento  o   il   recupero   di   rifiuti
          pericolosi, con capacita' di oltre 10  Mg  al  giorno,  che
          comporti il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita': 
                a) trattamento biologico; 
                b) trattamento fisico-chimico; 
                c) dosaggio o miscelatura prima di  una  delle  altre
          attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2; 
                d)  ricondizionamento  prima  di  una   delle   altre
          attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2; 
                e) rigenerazione/recupero dei solventi; 
                f)  rigenerazione/recupero  di  sostanze  inorganiche
          diverse dai metalli o dai composti metallici; 
                g) rigenerazione degli acidi o delle basi; 
                h) recupero dei prodotti che  servono  a  captare  le
          sostanze inquinanti; 
                i)   recupero   dei    prodotti    provenienti    dai
          catalizzatori; 
                j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; 
                k) lagunaggio. 
              5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti  di
          incenerimento dei rifiuti o in impianti di  coincenerimento
          dei rifiuti: 
                a) per i rifiuti non  pericolosi  con  una  capacita'
          superiore a 3 Mg all'ora; 
                b)  per  i  rifiuti  pericolosi  con  una   capacita'
          superiore a 10 Mg al giorno. 
              5.3. 
                a) Lo smaltimento dei  rifiuti  non  pericolosi,  con
          capacita' superiore a 50 Mg  al  giorno,  che  comporta  il
          ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita'  ed  escluse
          le attivita' di  trattamento  delle  acque  reflue  urbane,
          disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato  5  alla  Parte
          Terza: 
                  1) trattamento biologico; 
                  2) trattamento fisico-chimico; 
                  3)    pretrattamento    dei    rifiuti    destinati
          all'incenerimento o al coincenerimento; 
                  4) trattamento di scorie e ceneri; 
                  5)   trattamento   in   frantumatori   di   rifiuti
          metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche
          ed  elettroniche  e  i  veicoli  fuori   uso   e   relativi
          componenti. 
                b) Il recupero, o  una  combinazione  di  recupero  e
          smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con  una  capacita'
          superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il  ricorso  ad
          una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita'
          di trattamento delle acque reflue urbane,  disciplinate  al
          paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 
                  1) trattamento biologico; 
                  2)    pretrattamento    dei    rifiuti    destinati
          all'incenerimento o al coincenerimento; 
                  3) trattamento di scorie e ceneri; 
                  4)   trattamento   in   frantumatori   di   rifiuti
          metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche
          ed  elettroniche  e  i  veicoli  fuori   uso   e   relativi
          componenti. 
              Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti consista
          unicamente  nella  digestione  anaerobica,  la  soglia   di
          capacita' di siffatta attivita' e'  fissata  a  100  Mg  al
          giorno. 
              5.4. Discariche, che ricevono piu' di 10 Mg di  rifiuti
          al giorno o con una capacita' totale di oltre 25000 Mg,  ad
          esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 
              5.5. Accumulo  temporaneo  di  rifiuti  pericolosi  non
          contemplati al punto  5.4  prima  di  una  delle  attivita'
          elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e  5.6  con  una  capacita'
          totale superiore a 50 Mg, eccetto il  deposito  temporaneo,
          prima della raccolta, nel luogo  in  cui  sono  generati  i
          rifiuti. 
              5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una
          capacita' totale superiore a 50 Mg. 
              6. Altre attivita' 
              6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: 
                a) pasta per carta a partire dal  legno  o  da  altre
          materie fibrose; 
                b)  carta  o  cartoni  con  capacita'  di  produzione
          superiore a 20 Mg al giorno; 
                c) uno o piu' dei seguenti pannelli a base di  legno:
          pannelli  a  fibre  orientate  (pannelli   OSB),   pannelli
          truciolari o  pannelli  di  fibre,  con  una  capacita'  di
          produzione superiore a 600 m3 al giorno. 
              6.2.   Pretrattamento    (operazioni    di    lavaggio,
          imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili
          o di tessili la cui capacita' di trattamento supera  le  10
          Mg al giorno. 
              6.3.  Concia  delle  pelli  qualora  la  capacita'   di
          trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito. 
              6.4. 
                a) Funzionamento di macelli aventi una  capacita'  di
          produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; 
                b) Escluso il  caso  in  cui  la  materia  prima  sia
          esclusivamente  il  latte,  trattamento  e  trasformazione,
          diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime,
          sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate
          alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 
                  1) solo materie prime animali (diverse dal semplice
          latte) con una capacita' di produzione di  prodotti  finiti
          di oltre 75 Mg al giorno; 
                  2) solo materie prime vegetali con una capacita' di
          produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al  giorno  o
          600 Mg al giorno se l'installazione e' in funzione  per  un
          periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; 
                  3)  materie  prime  animali  e  vegetali,  sia   in
          prodotti combinati  che  separati,  quando,  detta  "A"  la
          percentuale (%) in peso della materia animale nei  prodotti
          finiti, la capacita' di produzione di prodotti finiti in Mg
          al giorno e' superiore a; 
                  - 75 se A e' pari o superiore a 10; oppure 
                  - [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi. 
              L'imballaggio non  e'  compreso  nel  peso  finale  del
          prodotto. 
                c) Trattamento e  trasformazione  esclusivamente  del
          latte, con un quantitativo di latte ricevuto di  oltre  200
          Mg al giorno (valore medio su base annua). 
              6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse  o  di
          residui di animali con  una  capacita'  di  trattamento  di
          oltre 10 Mg al giorno. 
              6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: 
                a) con piu' di 40000 posti pollame; 
                b) con piu' di 2000 posti  suini  da  produzione  (di
          oltre 30 kg); o 
                c) con piu' di 750 posti scrofe. 
              6.7. Trattamento di superficie di  materie,  oggetti  o
          prodotti utilizzando solventi organici, in particolare  per
          apprettare,      stampare,       spalmare,       sgrassare,
          impermeabilizzare,   incollare,   verniciare,   pulire    o
          impregnare,  con  una  capacita'  di  consumo  di  solventi
          organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno. 
              6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite
          per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. 
              6.9.  Cattura  di  flussi   di   CO2   provenienti   da
          installazioni che rientrano nel presente Allegato  ai  fini
          dello   stoccaggio   geologico   in   conformita'   decreto
          legislativo 14 settembre 2011, n. 162. 
              6.10. Conservazione del legno e dei prodotti  in  legno
          con  prodotti  chimici  con  una  capacita'  di  produzione
          superiore  a  75  m3  al  giorno  eccetto  il   trattamento
          esclusivamente contro l'azzurratura. 
              6.11. Attivita' di trattamento a gestione  indipendente
          di acque reflue non  coperte  dalle  norme  di  recepimento
          della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione
          in cui e' svolta una delle attivita'  di  cui  al  presente
          Allegato.» 
              «Art. 4 (Finalita'). - Omissis. 
              4. In tale ambito: 
                a) la valutazione ambientale di piani e programmi che
          possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha  la
          finalita' di garantire un  elevato  livello  di  protezione
          dell'ambiente    e    contribuire    all'integrazione    di
          considerazioni   ambientali   all'atto   dell'elaborazione,
          dell'adozione e approvazione di  detti  piani  e  programmi
          assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano   alle
          condizioni per uno sviluppo sostenibile; 
                b) la  valutazione  ambientale  dei  progetti  ha  la
          finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un
          miglior ambiente alla qualita' della  vita,  provvedere  al
          mantenimento delle specie  e  conservare  la  capacita'  di
          riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse  essenziali
          per la vita. A questo  scopo  essa  individua,  descrive  e
          valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
          secondo le disposizioni del presente decreto,  gli  impatti
          ambientali di un progetto come definiti all'art.  5,  comma
          1, lettera c); 
                c)  l'autorizzazione  integrata  ambientale  ha   per
          oggetto   la   prevenzione   e   la   riduzione   integrate
          dell'inquinamento  proveniente  dalle  attivita'   di   cui
          all'allegato VIII e prevede misure intese  a  evitare,  ove
          possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e
          nel suolo, comprese le  misure  relative  ai  rifiuti,  per
          conseguire un livello elevato di  protezione  dell'ambiente
          salve  le  disposizioni  sulla   valutazione   di   impatto
          ambientale.». 
              - Per  il  regolamento  (UE)  2018/848  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, si veda  nelle
          note all'art. 6.