Art. 13
Distretti biologici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti
biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono
distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di
carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione
agricola nei quali siano significativi:
a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la
preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal
biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa
vigente in materia;
b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio
sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a piu'
comuni.
2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per
l'integrazione con le altre attivita' economiche presenti nell'area
del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente
rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali
di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella
rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti
biologici si caratterizzano, altresi', per il limitato uso dei
prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti
pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle
strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative
per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche
necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni
biologiche.
3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali,
singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle
produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del
suolo agricolo e di difesa della biodiversita', nonche' gli enti di
ricerca che svolgono attivita' scientifiche in materia.
4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e
le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di
preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti
biologici nonche' di salvaguardarne l'immagine, con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e
con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti
appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo,
sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre
installazioni che svolgono le attivita' previste dalla direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione
integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del
medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio
significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le
altre installazioni la cui attivita' e' connessa direttamente alla
lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attivita'
dell'azienda.
5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:
a) promuovere la conversione alla produzione biologica e
incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei
processi produttivi agricoli, nonche' garantire la tutela degli
ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio
di un'economia circolare;
b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione
e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei
confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione
di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire
uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le
stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente,
la salute e le diversita' locali;
c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel
distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e
delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste
dalla normativa vigente;
d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei
processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione
dei prodotti biologici;
e) promuovere e sostenere le attivita' multifunzionali collegate
alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi
biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita
diretta di prodotti biologici, l'attivita' agrituristica e di
pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni
finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione
della biodiversita' agricola e naturale, nonche' la riduzione
dell'uso della plastica;
f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello
locale dei prodotti biologici;
g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le
aziende e la diffusione delle pratiche innovative.
6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei
produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere
la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato
promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto
medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi
nel territorio di piu' regioni, la richiesta di riconoscimento deve
essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato
promotore non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento
giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo
statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della
presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della
Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione
ai programmi di ricerca nazionali Il consiglio direttivo e'
incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative,
economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la
predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle
pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.
8. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al
fine del riconoscimento dei distretti biologici.
9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri
siti internet istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche
messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati
ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano
informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle
attivita' e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al
distretto biologico.
10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire
priorita' al finanziamento di progetti presentati da imprese singole
o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel
territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto
biologico.
11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di
operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di
gruppo.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della L. 5 marzo 2001, n. 57», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.:
«Art. 13 (Distretti del cibo) - 1. Al fine di
promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e
l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attivita'
caratterizzate da prossimita' territoriale, garantire la
sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle
produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il
territorio e il paesaggio rurale attraverso le attivita'
agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del
cibo.
2. Si definiscono distretti del cibo:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali
di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.
317, caratterizzati da un'identita' storica e territoriale
omogenea derivante dall'integrazione fra attivita' agricole
e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni
o servizi di particolare specificita', coerenti con le
tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, gia'
riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualita' quali
sistemi produttivi locali, anche a carattere
interregionale, caratterizzati da significativa presenza
economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva
delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o
piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della
vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una
elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole
e agroalimentari, di cui all'art. 36, comma 1, della legge
5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere
interregionale, caratterizzati da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa
europea, nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree
urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa
presenza di attivita' agricole volte alla riqualificazione
ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati
dall'interrelazione e dall'integrazione fra attivita'
agricole, in particolare quella di vendita diretta dei
prodotti agricoli, e le attivita' di prossimita' di
commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di
acquisto solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla
presenza di attivita' di coltivazione, allevamento,
trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale
svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri
della sostenibilita' ambientale, conformemente alla
normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi
come territori per i quali agricoltori biologici,
trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali
abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la
diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione
della gestione sostenibile anche di attivita' diverse
dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una
normativa specifica in materia di biodistretti o distretti
biologici si applicano le definizioni stabilite dalla
medesima normativa.
3. Le regioni e le province autonome provvedono
all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva
comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, presso il quale e' costituito il
Registro nazionale dei distretti del cibo.
4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione
e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le
disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui
all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2019.
7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra
attivita' imprenditoriali ai sensi della lettera f) del
comma 2, al comma 8-bis dell'art. 4 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «nell'ambito
dell'esercizio della vendita diretta e' consentito» sono
inserite le seguenti: «vendere prodotti agricoli, anche
manipolati o trasformati, gia' pronti per il consumo,
mediante l'utilizzo di strutture mobili nella
disponibilita' dell'impresa agricola, anche in modalita'
itinerante su aree pubbliche o private, nonche'».».
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge
quadro sulle aree protette», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, recante «Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n.
248, S.O.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6.
- La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 17 dicembre 2010, n. L 334.
- Si riporta il testo dell'allegato VIII alla parte
seconda e dell'art. 4, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in
materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, S.O.:
«Allegato VIII (Inquadramento generale). - A- Le
installazioni, gli impianti o le parti di impianti
utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione
di nuovi prodotti e processi non rientrano nel titolo
III-bis alla Parte Seconda.
B- I valori soglia riportati di seguito si riferiscono
in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora
uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate
alla medesima voce in una stessa installazione o in una
stessa localita', si sommano le capacita' di tali
attivita'. Per le attivita' di gestione dei rifiuti, tale
calcolo si applica al livello delle attivita' 5.1 e 5.3,
lettere a) e b).
C - Nell'ambito delle categorie di attivita' di cui al
punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la
produzione su scala industriale mediante trasformazione
chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze
di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
D- In mancanza di specifici indirizzi interpretativi
emanati ai sensi dell'art. 29-quinquies e di linee guida
interpretative emanate dalla Commissione Europea, le
autorita' competenti valuteranno autonomamente:
a) il rapporto tra le attivita' di gestione dei
rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte
agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e
b) l'interpretazione del termine "scala industriale"
in riferimento alle attivita' dell'industria chimica
descritte nel presente Allegato.
Categorie di attivita' di cui all'art. 6, comma 13.
1. Attivita' energetiche
1.1. Combustione di combustibili in installazione con
una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50
MW
1.2. Raffinazione di petrolio e di gas
1.3. Produzione di coke
1.4. Gassificazione o liquefazione di:
a) carbone;
b) altri combustibili in installazioni con una
potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.
1.4-bis attivita' svolte su terminali di
rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare
su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino
alcuno scarico (ai sensi del Capo II del titolo IV alla
Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano
esclusivamente riferibili ad impianti ed attivita'
scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV
alla Parte Quinta.
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali
metallici compresi i minerali solforati
2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua di
capacita' superiore a 2,5 Mg all'ora
2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) attivita' di laminazione a caldo con una capacita'
superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;
b) attivita' di forgiatura con magli la cui energia
di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza
calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso
con una capacita' di trattamento superiore a 2 Mg di
acciaio grezzo all'ora.
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con
una capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici;
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli
non ferrosi, con una capacita' di fusione superiore a 4 Mg
al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per
tutti gli altri metalli;
2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora
le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un
volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali
3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di
magnesio
a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi
la cui capacita' di produzione supera 500 Mg al giorno
oppure altri forni aventi una capacita' di produzione di
oltre 50 Mg al giorno;
b) produzione di calce viva in forni aventi una
capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi
una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti
dell'amianto
3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di
fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 Mg al
giorno
3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la
produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione
di oltre 20 Mg al giorno
3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacita'
di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
4. Industria chimica
4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in
particolare:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o
insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di
esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi,
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati,
isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche,
fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in
particolare:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno,
fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico,
acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido
solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di
potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di
potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio,
perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti
inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di
silicio.
4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo,
azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di
biocidi
4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i
prodotti intermedi
4.6. Fabbricazione di esplosivi
5. Gestione dei rifiuti
5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti
pericolosi, con capacita' di oltre 10 Mg al giorno, che
comporti il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita':
a) trattamento biologico;
b) trattamento fisico-chimico;
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre
attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2;
d) ricondizionamento prima di una delle altre
attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2;
e) rigenerazione/recupero dei solventi;
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche
diverse dai metalli o dai composti metallici;
g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
h) recupero dei prodotti che servono a captare le
sostanze inquinanti;
i) recupero dei prodotti provenienti dai
catalizzatori;
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
k) lagunaggio.
5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di
incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento
dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacita'
superiore a 3 Mg all'ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacita'
superiore a 10 Mg al giorno.
5.3.
a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con
capacita' superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il
ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse
le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane,
disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte
Terza:
1) trattamento biologico;
2) trattamento fisico-chimico;
3) pretrattamento dei rifiuti destinati
all'incenerimento o al coincenerimento;
4) trattamento di scorie e ceneri;
5) trattamento in frantumatori di rifiuti
metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi
componenti.
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e
smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacita'
superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad
una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita'
di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al
paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
1) trattamento biologico;
2) pretrattamento dei rifiuti destinati
all'incenerimento o al coincenerimento;
3) trattamento di scorie e ceneri;
4) trattamento in frantumatori di rifiuti
metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi
componenti.
Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti consista
unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di
capacita' di siffatta attivita' e' fissata a 100 Mg al
giorno.
5.4. Discariche, che ricevono piu' di 10 Mg di rifiuti
al giorno o con una capacita' totale di oltre 25000 Mg, ad
esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non
contemplati al punto 5.4 prima di una delle attivita'
elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacita'
totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i
rifiuti.
5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una
capacita' totale superiore a 50 Mg.
6. Altre attivita'
6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:
a) pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose;
b) carta o cartoni con capacita' di produzione
superiore a 20 Mg al giorno;
c) uno o piu' dei seguenti pannelli a base di legno:
pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli
truciolari o pannelli di fibre, con una capacita' di
produzione superiore a 600 m3 al giorno.
6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio,
imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili
o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10
Mg al giorno.
6.3. Concia delle pelli qualora la capacita' di
trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.
6.4.
a) Funzionamento di macelli aventi una capacita' di
produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
b) Escluso il caso in cui la materia prima sia
esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione,
diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime,
sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate
alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
1) solo materie prime animali (diverse dal semplice
latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti
di oltre 75 Mg al giorno;
2) solo materie prime vegetali con una capacita' di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o
600 Mg al giorno se l'installazione e' in funzione per un
periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;
3) materie prime animali e vegetali, sia in
prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la
percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti
finiti, la capacita' di produzione di prodotti finiti in Mg
al giorno e' superiore a;
- 75 se A e' pari o superiore a 10; oppure
- [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi.
L'imballaggio non e' compreso nel peso finale del
prodotto.
c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del
latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200
Mg al giorno (valore medio su base annua).
6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di
residui di animali con una capacita' di trattamento di
oltre 10 Mg al giorno.
6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:
a) con piu' di 40000 posti pollame;
b) con piu' di 2000 posti suini da produzione (di
oltre 30 kg); o
c) con piu' di 750 posti scrofe.
6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o
prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per
apprettare, stampare, spalmare, sgrassare,
impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o
impregnare, con una capacita' di consumo di solventi
organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.
6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite
per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da
installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini
dello stoccaggio geologico in conformita' decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno
con prodotti chimici con una capacita' di produzione
superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento
esclusivamente contro l'azzurratura.
6.11. Attivita' di trattamento a gestione indipendente
di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento
della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione
in cui e' svolta una delle attivita' di cui al presente
Allegato.»
«Art. 4 (Finalita'). - Omissis.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la
finalita' di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione,
dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile;
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la
finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un
miglior ambiente alla qualita' della vita, provvedere al
mantenimento delle specie e conservare la capacita' di
riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali
per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e
valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti
ambientali di un progetto come definiti all'art. 5, comma
1, lettera c);
c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per
oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui
all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove
possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e
nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente
salve le disposizioni sulla valutazione di impatto
ambientale.».
- Per il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, si veda nelle
note all'art. 6.