Art. 13 Distretti biologici 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi: a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia; b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a piu' comuni. 2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attivita' economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresi', per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche. 3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversita', nonche' gli enti di ricerca che svolgono attivita' scientifiche in materia. 4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonche' di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attivita' previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attivita' e' connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attivita' dell'azienda. 5. I distretti biologici sono istituiti al fine di: a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonche' garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare; b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversita' locali; c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente; d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici; e) promuovere e sostenere le attivita' multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attivita' agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversita' agricola e naturale, nonche' la riduzione dell'uso della plastica; f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici; g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative. 6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di piu' regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali Il consiglio direttivo e' incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 8. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici. 9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti internet istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attivita' e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico. 10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorita' al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico. 11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.: «Art. 13 (Distretti del cibo) - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attivita' caratterizzate da prossimita' territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attivita' agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo. 2. Si definiscono distretti del cibo: a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identita' storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni o servizi di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) i distretti agroalimentari di qualita' quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale; e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attivita' agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attivita' agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attivita' di prossimita' di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale; g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attivita' di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilita' ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente; h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attivita' diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa. 3. Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale e' costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo. 4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 5. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attivita' imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito» sono inserite le seguenti: «vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, gia' pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilita' dell'impresa agricola, anche in modalita' itinerante su aree pubbliche o private, nonche'».». - La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O. - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. - La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 dicembre 2010, n. L 334. - Si riporta il testo dell'allegato VIII alla parte seconda e dell'art. 4, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.: «Allegato VIII (Inquadramento generale). - A- Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel titolo III-bis alla Parte Seconda. B- I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. Per le attivita' di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attivita' 5.1 e 5.3, lettere a) e b). C - Nell'ambito delle categorie di attivita' di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. D- In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'art. 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorita' competenti valuteranno autonomamente: a) il rapporto tra le attivita' di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attivita' dell'industria chimica descritte nel presente Allegato. Categorie di attivita' di cui all'art. 6, comma 13. 1. Attivita' energetiche 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW 1.2. Raffinazione di petrolio e di gas 1.3. Produzione di coke 1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW. 1.4-bis attivita' svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attivita' scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta. 2. Produzione e trasformazione dei metalli 2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati 2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 Mg all'ora 2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attivita' di laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; b) attivita' di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora. 2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno. 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacita' di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; 2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3. 3. Industria dei prodotti minerali 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno. 3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto 3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno 3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno 3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacita' di produzione di oltre 75 Mg al giorno. 4. Industria chimica 4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie. 4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) 4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi 4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi 4.6. Fabbricazione di esplosivi 5. Gestione dei rifiuti 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacita' di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita': a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio. 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacita' superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacita' superiore a 10 Mg al giorno. 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacita' superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacita' di siffatta attivita' e' fissata a 100 Mg al giorno. 5.4. Discariche, che ricevono piu' di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacita' totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attivita' elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacita' totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. 5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacita' totale superiore a 50 Mg. 6. Altre attivita' 6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) carta o cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno; c) uno o piu' dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacita' di produzione superiore a 600 m3 al giorno. 6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 Mg al giorno. 6.3. Concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito. 6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione e' in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacita' di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno e' superiore a; - 75 se A e' pari o superiore a 10; oppure - [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi. L'imballaggio non e' compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua). 6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 Mg al giorno. 6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con piu' di 40000 posti pollame; b) con piu' di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con piu' di 750 posti scrofe. 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno. 6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. 6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformita' decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. 6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacita' di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura. 6.11. Attivita' di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui e' svolta una delle attivita' di cui al presente Allegato.» «Art. 4 (Finalita'). - Omissis. 4. In tale ambito: a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile; b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualita' della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacita' di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c); c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.». - Per il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, si veda nelle note all'art. 6.