Art. 14 
 
                  Organizzazioni interprofessionali 
                       nella filiera biologica 
 
  1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel
settore  dei  prodotti   biologici,   il   Ministero   riconosce   le
organizzazioni  interprofessionali   della   filiera   dei   prodotti
biologici che: 
    a) sono costituite da rappresentanti delle  attivita'  economiche
connesse  alla  produzione  e  ad  almeno  una   delle   fasi   della
trasformazione o del commercio dei prodotti biologici; 
    b)  sono   costituite   per   iniziativa   delle   organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale  nei  settori  della
produzione,  della  trasformazione  e  del  commercio  dei   prodotti
biologici; 
    c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e
dei consumatori, una finalita' specifica coerente  con  le  finalita'
della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate: 
      1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e
del mercato, anche  mediante  la  pubblicazione  di  dati  statistici
aggregati  sui   costi   di   produzione,   sui   prezzi,   corredati
eventualmente di relativi indici,  sui  volumi  e  sulla  durata  dei
contratti precedentemente conclusi e  mediante  la  realizzazione  di
analisi  sui  possibili  sviluppi  futuri  del  mercato   a   livello
regionale, nazionale o internazionale; 
      2) contribuire a un migliore coordinamento delle  modalita'  di
immissione  dei  prodotti  sul  mercato,  in  particolare  attraverso
ricerche  e  studi  di   mercato,   esplorando   potenziali   mercati
d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e  diffondendo
rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato; 
      3) nel rispetto della disciplina delle  relazioni  contrattuali
in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui
all'articolo 168 del regolamento (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili
con la vigente  normativa  dell'Unione  europea  per  la  vendita  di
prodotti agricoli biologici ad  acquirenti  o  per  la  fornitura  di
prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto,  tenendo
conto della necessita' di ottenere condizioni concorrenziali  eque  e
di evitare distorsioni del mercato; 
      4) valorizzare in modo  ottimale  il  potenziale  dei  prodotti
biologici, anche a  livello  di  sbocchi  di  mercato,  e  sviluppare
iniziative  volte  a  rafforzare  la   competitivita'   economica   e
l'innovazione; 
      5) fornire le informazioni e svolgere  le  ricerche  necessarie
per  innovare,  razionalizzare  e  migliorare   la   produzione,   la
trasformazione e la commercializzazione e orientarle  verso  prodotti
biologici piu' adatti al fabbisogno del mercato  e  alle  aspettative
dei  consumatori,  avendo  particolare   riguardo   alla   protezione
dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti
fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a
rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti; 
      6) realizzare ogni azione  atta  a  tutelare  e  promuovere  la
produzione   biologica   attraverso   attivita'   di   ricerca    per
l'individuazione di metodi di produzione sostenibili piu'  rispettosi
dell'ambiente; 
      7)  promuovere  il  consumo  dei  prodotti   biologici,   anche
attraverso programmi di educazione alimentare. 
  2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1,  per  un
piu'  efficace  esercizio  delle  proprie  attivita'   istituzionali,
possono  associare,  con  funzione  consultiva,   le   organizzazioni
rappresentative  dei  consumatori  e  dei  lavoratori   del   settore
agricolo,  agroalimentare  e  dell'acquacoltura,  anche  al  fine  di
acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai  sensi
dei commi da 8 a 10. 
  3.  Le  organizzazioni  interprofessionali,  nella  redazione   dei
contratti-tipo per la  vendita  di  prodotti  agricoli  biologici  ad
acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a  distributori
e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle  disposizioni
dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
delle relative norme di attuazione. 
  4. Al Ministero competono il  riconoscimento,  il  controllo  e  la
vigilanza   delle    organizzazioni    interprofessionali,    nonche'
l'approvazione delle  richieste  di  estensione  delle  regole  e  la
definizione delle condizioni per la loro applicazione  ai  sensi  dei
commi da 8 a 10. 
  5. Con decreto del Ministro, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere  riconosciute,  su
richiesta,  una  sola  organizzazione  interprofessionale  a  livello
nazionale o a livello  della  medesima  circoscrizione  economica,  o
un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso
di  concorso  tra  piu'  domande  di  riconoscimento  da   parte   di
organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla
medesima circoscrizione economica,  ovvero  al  medesimo  prodotto  o
gruppo di prodotti, il riconoscimento e' concesso  all'organizzazione
maggiormente  rappresentativa.  L'organizzazione   interprofessionale
riconosciuta a livello nazionale puo' essere  articolata  in  sezioni
territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni  o  comitati
di  prodotto.  Si  intende  per  circoscrizione  economica  la   zona
geografica costituita da regioni di  produzione  limitrofe  o  vicine
nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono
omogenee. 
  6. Puo' essere riconosciuta come organizzazione  interprofessionale
della filiera dei  prodotti  biologici  un'associazione  che  sia  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere costituita ai sensi degli articoli 14  e  seguenti  del
codice civile e riconosciuta ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; 
    b) prevedere nel proprio  statuto  una  o  piu'  delle  finalita'
specifiche  indicate  al  comma  1,  lettera  c),  e  regole  per  la
rappresentanza democratica della propria base associativa; 
    c) rappresentare una quota delle attivita' economiche pari almeno
al  30  per  cento  del  valore  della  produzione,   calcolato   con
riferimento  al  complesso  dei  prodotti  della  filiera   biologica
nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di
organizzazioni   interprofessionali   operanti   in    una    singola
circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente  lettera
si intende verificata se il  richiedente  dimostra  di  rappresentare
almeno il  40  per  cento  del  valore  dei  prodotti  della  filiera
biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il  25  per
cento del valore dei medesimi a livello nazionale. 
  7. Le organizzazioni interprofessionali  possono  costituire  fondi
per il conseguimento  dei  fini  istituzionali  e  imporre  regole  e
contributi obbligatori per tutte le imprese  aderenti,  a  condizione
che dette  regole,  nel  rispetto  delle  vigenti  norme  dell'Unione
europea, non comportino restrizioni della  concorrenza  ad  eccezione
degli accordi volti ad effettuare una programmazione  previsionale  e
coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad
attuare un programma di miglioramento della qualita' che  abbia  come
conseguenza diretta  una  limitazione  del  volume  di  offerta.  Gli
accordi di cui al periodo  precedente  sono  adottati  all'unanimita'
degli associati interessati al prodotto. 
  8. Le organizzazioni interprofessionali,  per  lo  svolgimento  dei
propri fini istituzionali e in  particolare  per  la  promozione  dei
prodotti della rispettiva filiera, possono  presentare  al  Ministero
una richiesta di estensione delle regole, con la quale  chiedono  che
alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate  convenuti  nel
proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo  limitato,  nei
confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo,  nella
o  nelle  medesime   circoscrizioni   economiche   e   non   aderenti
all'organizzazione.  Parimenti  possono  chiedere  l'istituzione   di
contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese
ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori  economici  ai  quali  la
medesima  regola  e'  suscettibile  di  applicazione,  ancorche'  non
associati all'organizzazione interprofessionale. 
  9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 e' disposta, per  un
periodo limitato, dal  Ministero,  su  richiesta  dell'organizzazione
interprofessionale riconosciuta interessata, per le  regole  adottate
con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli  associati  per
ciascuna delle attivita'  economiche  alle  quali  le  medesime  sono
suscettibili    di    applicazione,    salvo    che    lo     statuto
dell'organizzazione stabilisca maggioranze piu' elevate. 
  10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle  regole
e sulla  richiesta  di  istituzione  di  contributi  obbligatori  nei
termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e  6
dell'articolo  164  e  all'articolo  165  del  regolamento  (UE)   n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013. In mancanza di una decisione espressa, la  richiesta  s'intende
rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i
requisiti di rappresentativita' economica  devono  essere  dimostrati
dall'organizzazione interprofessionale richiedente  e  sono  valutati
dal Ministero con riferimento alla struttura  economica  di  ciascuna
filiera e tenendo conto dei volumi di beni  prodotti,  trasformati  o
commercializzati dagli operatori professionali  ai  quali  la  regola
oggetto di richiesta di estensione e' suscettibile di applicarsi.  Il
possesso dei requisiti di rappresentativita' si presume se la  regola
oggetto  di  richiesta  di  estensione,  pubblicata,  previa  domanda
dell'organizzazione    interprofessionale,    nel    sito    internet
istituzionale del Ministero, non incontra  l'opposizione,  comunicata
al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che  dimostrino  di
rappresentare piu' di un terzo degli operatori  economici  secondo  i
criteri di cui al presente articolo. 
  11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al  comma
8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore  dei  prodotti
biologici o del singolo  prodotto  ovvero  del  gruppo  di  prodotti,
ancorche' non aderenti all'organizzazione interprofessionale. 
  12. L'operatore economico che non si attenga  all'estensione  delle
regole ai sensi del comma 11 e' soggetto al pagamento della  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro  1.000  a  euro  50.000.  L'importo
della  sanzione  e'  determinato  in   ragione   dell'entita'   della
violazione e, fermo restando il  limite  massimo  indicato  al  primo
periodo, non puo' essere comunque  superiore  al  10  per  cento  del
valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole. 
  13. L'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e  della
repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero  e'
incaricato della vigilanza sull'applicazione delle  disposizioni  dei
commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal  comma
12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689.  All'accertamento
delle medesime  violazioni  l'Ispettorato  provvede  d'ufficio  o  su
segnalazione di qualsiasi soggetto interessato. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  recante
          organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e
          che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  20
          dicembre 2013, n. L 347. 
              - Il decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  recante
          «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture  e  la   competitivita'»   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,
          S.O. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          febbraio   2000,   n.   361,   recante   «Norme   per    la
          semplificazione  dei  procedimenti  di  riconoscimento   di
          persone  giuridiche  private  e   di   approvazione   delle
          modifiche dell'atto costitutivo  e  dello  statuto  (n.  17
          dell'allegato 1  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59)»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  dicembre  2000,  n.
          286. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
          al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O.