Art. 14
Organizzazioni interprofessionali
nella filiera biologica
1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel
settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le
organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti
biologici che:
a) sono costituite da rappresentanti delle attivita' economiche
connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della
trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;
b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della
produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti
biologici;
c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e
dei consumatori, una finalita' specifica coerente con le finalita'
della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:
1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e
del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici
aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati
eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei
contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di
analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello
regionale, nazionale o internazionale;
2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalita' di
immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso
ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati
d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo
rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;
3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali
in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui
all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili
con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di
prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di
prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo
conto della necessita' di ottenere condizioni concorrenziali eque e
di evitare distorsioni del mercato;
4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti
biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare
iniziative volte a rafforzare la competitivita' economica e
l'innovazione;
5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie
per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la
trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti
biologici piu' adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative
dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione
dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti
fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a
rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;
6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la
produzione biologica attraverso attivita' di ricerca per
l'individuazione di metodi di produzione sostenibili piu' rispettosi
dell'ambiente;
7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche
attraverso programmi di educazione alimentare.
2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un
piu' efficace esercizio delle proprie attivita' istituzionali,
possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni
rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore
agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di
acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi
dei commi da 8 a 10.
3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei
contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad
acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori
e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni
dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
delle relative norme di attuazione.
4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la
vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonche'
l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la
definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei
commi da 8 a 10.
5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su
richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello
nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o
un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso
di concorso tra piu' domande di riconoscimento da parte di
organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla
medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o
gruppo di prodotti, il riconoscimento e' concesso all'organizzazione
maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale
riconosciuta a livello nazionale puo' essere articolata in sezioni
territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati
di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona
geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine
nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono
omogenee.
6. Puo' essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale
della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del
codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
b) prevedere nel proprio statuto una o piu' delle finalita'
specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la
rappresentanza democratica della propria base associativa;
c) rappresentare una quota delle attivita' economiche pari almeno
al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con
riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica
nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di
organizzazioni interprofessionali operanti in una singola
circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera
si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare
almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera
biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per
cento del valore dei medesimi a livello nazionale.
7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi
per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e
contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione
che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione
europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione
degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e
coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad
attuare un programma di miglioramento della qualita' che abbia come
conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli
accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimita'
degli associati interessati al prodotto.
8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei
propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei
prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero
una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che
alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel
proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei
confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella
o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti
all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di
contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese
ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la
medesima regola e' suscettibile di applicazione, ancorche' non
associati all'organizzazione interprofessionale.
9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 e' disposta, per un
periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione
interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate
con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per
ciascuna delle attivita' economiche alle quali le medesime sono
suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto
dell'organizzazione stabilisca maggioranze piu' elevate.
10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole
e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei
termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6
dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende
rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i
requisiti di rappresentativita' economica devono essere dimostrati
dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati
dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna
filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o
commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola
oggetto di richiesta di estensione e' suscettibile di applicarsi. Il
possesso dei requisiti di rappresentativita' si presume se la regola
oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda
dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet
istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata
al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di
rappresentare piu' di un terzo degli operatori economici secondo i
criteri di cui al presente articolo.
11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma
8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti
biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti,
ancorche' non aderenti all'organizzazione interprofessionale.
12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle
regole ai sensi del comma 11 e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo
della sanzione e' determinato in ragione dell'entita' della
violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo
periodo, non puo' essere comunque superiore al 10 per cento del
valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.
13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero e'
incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei
commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma
12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento
delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su
segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.
Note all'art. 14:
- Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20
dicembre 2013, n. L 347.
- Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'» convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,
S.O.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, recante «Norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n.
286.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.