Art. 15 
 
                           Accordi quadro 
 
  1. Le associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  a
livello    nazionale    nella    produzione,     trasformazione     e
commercializzazione   nel   settore   della   produzione    agricola,
agroalimentare  e  dell'acquacoltura  con  metodo  biologico  possono
stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno  loro  conferito
apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo  27
maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di
cessione dei prodotti ottenuti con il metodo  biologico,  definendone
le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo  2012,  n.  27,  e  prevedendo  a  favore  dei  produttori   un
corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano
maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni  che
svolgono  le  proprie  attivita'  in  almeno  cinque  regioni  e  che
rappresentano una quota delle  attivita'  economiche,  riferita  alle
suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,
          recante «Regolazioni dei mercati  agroalimentari,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n.
          38», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2005,
          n. 137. 
              - Per i riferimenti al decreto-legge 24  gennaio  2012,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
          2012, n. 27, si veda nelle note all'art. 14.