Art. 15
Accordi quadro
1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale nella produzione, trasformazione e
commercializzazione nel settore della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono
stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito
apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di
cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone
le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un
corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano
maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che
svolgono le proprie attivita' in almeno cinque regioni e che
rappresentano una quota delle attivita' economiche, riferita alle
suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.
Note all'art. 15:
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n.
38», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2005,
n. 137.
- Per i riferimenti al decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, si veda nelle note all'art. 14.