Art. 16
Intese di filiera per i prodotti biologici
1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti
biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al
fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti
biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le
intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente
rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione,
della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti
nel Tavolo tecnico nonche' le intese stipulate e proposte nell'ambito
delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i
prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:
a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni
biologiche nonche' i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle
diverse fasi della filiera biologica;
b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di
trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli
operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;
c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute
pubblica, le risorse naturali e la biodiversita';
d) garantire la tracciabilita' delle produzioni e la tutela degli
operatori e dei consumatori finali;
e) promuovere e sostenere le attivita' connesse delle aziende che
adottano il metodo dell'agricoltura biologica;
f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti
biologici;
g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di
produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la
pianificazione e la programmazione della produzione.
3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della
concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti
a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della
produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un
programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza
diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle
vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.
4. L'intesa di filiera e' comunicata al Ministero, il quale, dopo
la verifica della compatibilita' con la normativa dell'Unione europea
e nazionale, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la
definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del
capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a
valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti
quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualita',
all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro
valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di
alimenti.
7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede
il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Note all'art. 16:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, si veda nelle note all'art. 13
- Per i riferimenti all'art. 9 del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 102, si veda nelle note all'art. 15.