Art. 16 
 
             Intese di filiera per i prodotti biologici 
 
  1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per  i  prodotti
biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al
fine  di  promuovere  l'organizzazione  del  mercato   dei   prodotti
biologici  e  la  stipulazione  delle  intese  di  filiera   di   cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. 
  2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al  Ministero  le
intese  di  filiera   sottoscritte   dagli   organismi   maggiormente
rappresentativi a livello nazionale  nei  settori  della  produzione,
della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici  presenti
nel Tavolo tecnico nonche' le intese stipulate e proposte nell'ambito
delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera  per  i
prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi: 
    a) perseguire uno sviluppo  volto  a  valorizzare  le  produzioni
biologiche nonche' i  prodotti  e  i  sottoprodotti  derivanti  dalle
diverse fasi della filiera biologica; 
    b) favorire  lo  sviluppo  dei  processi  di  preparazione  e  di
trasformazione  con  metodo  biologico,  consentendo  a   tutti   gli
operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione; 
    c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute
pubblica, le risorse naturali e la biodiversita'; 
    d) garantire la tracciabilita' delle produzioni e la tutela degli
operatori e dei consumatori finali; 
    e) promuovere e sostenere le attivita' connesse delle aziende che
adottano il metodo dell'agricoltura biologica; 
    f)  promuovere  l'istituzione  e  lo   sviluppo   dei   distretti
biologici; 
    g) valorizzare i  rapporti  organici  con  le  organizzazioni  di
produttori  biologici  allo  scopo  di  consentire  agli  stessi   la
pianificazione e la programmazione della produzione. 
  3. Le intese di filiera non possono  comportare  restrizioni  della
concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi  volti
a effettuare  una  programmazione  previsionale  e  coordinata  della
produzione in funzione degli sbocchi  di  mercato  o  ad  attuare  un
programma di miglioramento della qualita' che abbia come  conseguenza
diretta una limitazione del volume di  offerta,  nel  rispetto  delle
vigenti norme dell'Unione europea e nazionali. 
  4. L'intesa di filiera e' comunicata al Ministero, il  quale,  dopo
la verifica della compatibilita' con la normativa dell'Unione europea
e nazionale, sentita l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  5. Il Tavolo  di  filiera  per  i  prodotti  biologici  agevola  la
definizione di contratti quadro elaborati e  proposti  ai  sensi  del
capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. 
  6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni  volte  a
valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o  contratti
quadro, in particolare se rivolte al  miglioramento  della  qualita',
all'aumento  del  consumo  dei  prodotti  biologici   e   alla   loro
valorizzazione  nelle  gare  bandite  per  la  fornitura  diretta  di
alimenti. 
  7. Ai partecipanti al Tavolo  di  filiera  non  spettano  compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera  provvede
il  Ministero,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 228, si veda nelle note all'art. 13 
              - Per i riferimenti all'art. 9 del decreto  legislativo
          27 maggio 2005, n. 102, si veda nelle note all'art. 15.