Art. 17
Organizzazioni dei produttori biologici
1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle
vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i
criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei
produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto
sono altresi' definite le modalita' con le quali le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attivita' di
verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.
2. Il Ministero e' competente al riconoscimento delle associazioni
delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano
organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il
decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalita' per il
riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la
regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta
entro i termini indicati nel medesimo decreto.
3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro
associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei
produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle
seguenti finalita':
a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione
dei produttori ad esse aderenti;
b) l'attivazione di un programma operativo con una o piu' delle
seguenti finalita':
1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla
domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;
2) gestire le crisi di mercato;
3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla
produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando
tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche
attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;
4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione
rispettose dell'ambiente per migliorare la qualita' delle produzioni
e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualita' delle acque, dei
suoli e del paesaggio;
5) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti
economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di
vendita dei prodotti.
4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a
condizione che prevedano nel loro statuto:
a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate
dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e
tutela ambientale;
b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari
necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai
programmi operativi;
c) la possibilita' di aderire ad una sola organizzazione di
produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto
dell'attivita' dell'organizzazione;
d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o
cedere direttamente all'organizzazione;
e) la durata minima del vincolo associativo, che non puo' essere
inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno
sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;
f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico
dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di
influenza di uno o piu' produttori in relazione alla gestione e al
funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione
di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo
democratico e' garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice
civile;
g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;
h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi
statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei
contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;
i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il
funzionamento dell'organizzazione;
l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste
dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di
autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione
delle predette informazioni.
5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati
all'attuazione delle finalita' di cui al comma 3, le organizzazioni
di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai
contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore
dei prodotti effettivamente commercializzati.
Note all'art. 17:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 2538 del codice civile:
«Art. 2538 (Assemblea). - Nelle assemblee hanno diritto
di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il
valore della quota o il numero delle azioni possedute.
L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto
degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai
soci cooperatori.
Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto
costitutivo puo' attribuire piu' voti, ma non oltre cinque,
in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei
loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo
mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive
imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo puo'
prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione
della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto
stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie
di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere piu'
del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni
caso, ad essi non puo' essere attribuito piu' di un terzo
dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o
rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle
assemblee e per la validita' delle deliberazioni sono
determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo
il numero dei voti spettanti ai soci.
L'atto costitutivo puo' prevedere che il voto venga
espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di
telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione
deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se
sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate
nell'avviso di convocazione, i voti espressi per
corrispondenza non si computano ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.».