Art. 23 
 
                          Revisione prezzi 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli
aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni  materiali  da  costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero  delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  in  relazione  alle
domande di accesso al Fondo  per  l'adeguamento  dei  prezzi  di  cui
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, puo' riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento  delle
risorse  del  medesimo  Fondo  e   nelle   more   dello   svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa  alle  istanze  di  compensazione
presentate  secondo  le  modalita'  di  cui  al   citato   comma   8,
un'anticipazione pari al  50  per  cento  dell'importo  richiesto  in
favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies
ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17.
Ad esito dell'attivita' istruttoria di cui al periodo precedente,  il
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  puo'
disporre la ripetizione totale  o  parziale  dell'importo  erogato  a
titolo di anticipazione, che  e'  versato  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnato al  Fondo  di  cui
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106. 
  2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali  dei  prezzi  di
alcuni materiali da costruzione: 
    a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge  n.
76 del 2020 e' incrementato di 200 milioni di euro  per  l'anno  2022
interamente destinati alle  compensazioni  di  cui  all'articolo  29,
comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4  per  le
opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29. 
    b) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
120 milioni per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.