Art. 40 
 
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione
di «Caput Mundi-Next Generation EU» per grandi eventi turistici 
 
  1. Ai fini della realizzazione degli  investimenti  in  materia  di
«Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui
alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, il Ministro del turismo puo'  avvalersi  del  Commissario
Straordinario del Governo di cui all'articolo  1,  comma  421,  della
legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  delegandolo  alla  stipula  degli
accordi con i soggetti attuatori e alla  conseguente  fase  attuativa
del programma. 
  2. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  in
relazione alla  disciplina  delle  celebrazioni  del  Giubileo  della
Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del  Commissario
straordinario, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 420, dopo le  parole  «funzionali  all'evento»,  sono
inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  per  la   realizzazione   degli
interventi  di  cui  alla  Misura  M1C3-Investimento  4.3  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a
500 milioni in favore del predetto investimento,»; 
    b) al comma 421, dopo le  parole  «nella  citta'  di  Roma»  sono
inserite le seguenti: «e l'attuazione degli interventi relativi  alla
Misura di cui al comma 420»; 
    c) al comma 422, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La
proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura  di
cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo,
il quale puo' delegare il Commissario straordinario alla  stipula  di
specifici accordi con i soggetti attuatori.»; 
    d) al comma 426, dopo le parole «al comma 427» sono  inserite  le
seguenti: «, tenendo conto, in  relazione  agli  interventi  relativi
alla Misura di cui al  comma  420,  dell'obbligo  di  rispettare  gli
obiettivi intermedi  e  gli  obiettivi  finali  stabiliti  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza»; 
    e) al comma 427, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«In relazione agli interventi relativi alla Misura di  cui  al  comma
420, la societa' "Giubileo  2025"  agisce  in  qualita'  di  stazione
appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti
individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.»; 
    f) al comma 434, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per
gli  interventi  relativi  alla  Misura  di  cui  al  comma  420,  la
composizione della Cabina di coordinamento e' integrata dal  Ministro
del turismo.»; 
    g) al comma 438, dopo le parole «o agli enti locali interessati,»
sono inserite le seguenti:  «nonche',  ai  soggetti  attuatori  degli
interventi relativi alla Misura di cui al comma 420,»; 
    h) al comma 441, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per
gli  interventi  relativi  alla  Misura  di  cui  al  comma  420,  il
Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi  intermedi  e
degli obiettivi finali stabiliti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell'esercizio
delle funzioni di controllo di cui all'articolo 8  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
luglio 2021, n. 108.».