Art. 44 
 
Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti  la
protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
                   dei ministri del 28 marzo 2022 
 
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in
favore  delle  persone  richiedenti  protezione  temporanea  di   cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento  della  protezione
civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nei  limiti
temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri  28
febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste
dal comma 5 del presente articolo, e' autorizzato a: 
    a)  incrementare  le  disponibilita'  delle  ulteriori  forme  di
accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,  per  un  massimo  di  ulteriori
15.000 unita'; 
    b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  n.  21  del
2022, per un massimo di ulteriori 20.000 unita'; 
    c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno  2022,  il
contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma  1,  lettera  c),
del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso alle prestazioni  del
Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di  ulteriori  20.000
unita'. 
  2. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  e'  autorizzato  a  disporre,  con  ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n.  21
del  2022,  l'estensione  dell'applicazione  delle  misure   di   cui
all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge
n. 21 del 2022, come integrate dal comma 1 del presente  articolo,  e
la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le  unita'  ivi  indicate
sulla base delle effettive esigenze  e  delle  risorse  impiegate  al
raggiungimento  delle  predette  unita',  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie disponibili ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  4,  del
citato decreto-legge n. 21 del  2022  e  del  comma  1  del  presente
articolo, fermi restando i termini temporali  di  applicazione  delle
misure medesime. 
  3. Per far fronte  alle  eccezionali  esigenze  di  accoglienza  in
conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le  risorse  di
cui all'articolo 5-quater, comma 1,  del  decreto-legge  25  febbraio
2022, n. 14, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022. 
  4. Allo scopo  di  rafforzare,  in  via  temporanea,  l'offerta  di
servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero
di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo  2022,  da
definire sia in termini percentuali che  assoluti  in  considerazione
dell'impatto sulla gestione  dei  servizi  sociali,  il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
e' autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno
2022, un contributo forfetario una  tantum  in  favore  dei  predetti
comuni, anche per il tramite dei  Commissari  delegati  nominati  con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  872
del 4 marzo 2022 e delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
interessati. Alla definizione dei criteri e modalita' di riparto  del
contributo di cui al primo  periodo  si  provvede  con  ordinanze  di
protezione civile adottate  in  attuazione  della  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022. 
  5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel  limite
complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere
sulle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali,   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  che
sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari  a  301.699.000  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.