Art. 45 
 
           Misure per l'attivita' di emergenza all'estero 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  l),  per  la
partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo di  protezione
civile", istituto, nell'ambito del meccanismo unionale di  protezione
civile,  dall'articolo  11  della  decisione  n.   1313/2013/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013,   e'
autorizzato, nel rispetto del comma 1  e  nel  limite  delle  risorse
disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui  all'articolo
44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti  di  cui  al  medesimo
comma  1,  l'impiego  di  moduli,  mezzi,  attrezzature  ed   esperti
qualificati, specificamente formati e registrati nel  Sistema  comune
di comunicazione e informazione in  caso  di  emergenza  (CECIS),  su
richiesta del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»; 
  2. Nell'ambito del meccanismo unionale  di  protezione  civile,  e'
autorizzata  la  partecipazione  del  Servizio  nazionale  a  rescEU,
istituito  dall'articolo  12  della  decisione  n.  1313/2013/UE.  In
relazione a ciascun intervento  in  Paesi  terzi  la  sussistenza  di
motivi di rifiuto all'impiego e' verificata dal Dipartimento  per  la
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Al fine di  consentire  l'anticipazione  delle  spese
connesse all'impiego delle risorse rescEU, e' istituito  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il
successivo trasferimento al bilancio della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri il  Fondo  per  la  partecipazione  a  RescEU,  con  uno
stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Al Fondo di cui al
precedente  periodo  confluiscono   le   risorse   rimborsate   dalla
Commissione europea per gli interventi  di  cui  al  presente  comma,
secondo le procedure di cui alla legge 5 aprile 1987, n. 183. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.