Art. 46 
 
          Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento 
             degli esami di Stato degli studenti ucraini 
 
  1. In relazione all'evolversi della situazione relativa alla  crisi
ucraina, per l'anno scolastico 2021-2022, con una  o  piu'  ordinanze
del Ministro  dell'istruzione,  possono  essere  adottate  specifiche
misure per la valutazione degli apprendimenti e  per  lo  svolgimento
degli esami di Stato conclusivi del primo  e  del  secondo  ciclo  di
istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione. 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.