Art. 48 
 
Contributo dei Fondi strutturali europei  all'azione  di  coesione  a
                   favore dei rifugiati in Europa 
 
  1. In  attuazione  di  quanto  previsto  dal  regolamento  (UE)  n.
2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6  aprile  2022,
le Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020  dei  fondi
strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli  indigenti
di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione  del
tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi  UE
per le spese  dichiarate  nelle  domande  di  pagamento  nel  periodo
contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022,  ivi
comprese le spese emergenziali sostenute per far  fronte  alle  sfide
migratorie conseguenti alla crisi Ucraina. 
  2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si  rendono  disponibili  per
effetto dell'applicazione del tasso  di  cofinanziamento  di  cui  al
comma 1, sono riassegnate  in  favore  delle  stesse  amministrazioni
titolari, fino a  concorrenza  dei  rispettivi  importi,  per  essere
destinate  ad  integrare  la  dotazione  finanziaria  dei   programmi
operativi complementari 2014-2020.  Per  i  programmi  operativi  che
hanno gia' presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1°
luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino  al
100 per cento del contributo europeo, il Fondo di  rotazione  di  cui
alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere  sui
successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse gia'  erogate
a proprio carico.