Art. 41 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle
disposizioni  dei  capi  II,  III  e  IV  della  medesima  legge   il
regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24
marzo  1958,  n.  195,  e  il  regolamento   di   amministrazione   e
contabilita' adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958. 
  2. Decorso il termine di cui al  comma  1  del  presente  articolo,
qualora il regolamento di  amministrazione  e  contabilita'  non  sia
stato  adeguato  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  37  della
presente legge, si applica in ogni caso il limite massimo retributivo
onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. 
 
          Note all'art. 41: 
              - Per il testo dell'articolo 20 della  legge  24  marzo
          1958, n. 195, come  modificato  dalla  presente  legge,  si
          vedano le note all'articolo 29. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per  la
          competitivita' e la  giustizia  sociale),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
                «Art.  13  (Limite  al  trattamento   economico   del
          personale pubblico e delle societa' partecipate).  -  1.  A
          decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo
          riferito al primo  presidente  della  Corte  di  cassazione
          previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni
          e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui  al  lordo
          dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
                2. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
          147 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  471,  dopo  le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
                  b) al  comma  472,  dopo  le  parole  "direzione  e
          controllo" sono  inserite  le  seguenti:  "delle  autorita'
          amministrative indipendenti e"; 
                  c) al comma 473, le parole "fatti salvi i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
                3.  Le  regioni  provvedono  ad  adeguare  i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
                4.  Ai  fini  dei   trattamenti   previdenziali,   le
          riduzioni   dei   trattamenti    retributivi    conseguenti
          all'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo   operano   con   riferimento   alle    anzianita'
          contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 
                5.   La   Banca   d'Italia,   nella   sua   autonomia
          organizzativa e finanziaria, adegua il proprio  ordinamento
          ai principi di cui al presente articolo. 
                5-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto   economico   consolidato   individuate   ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, pubblicano nel proprio sito internet i  dati  completi
          relativi ai compensi percepiti da  ciascun  componente  del
          consiglio di amministrazione in qualita' di  componente  di
          organi  di  societa'  ovvero   di   fondi   controllati   o
          partecipati dalle amministrazioni stesse.».