Art. 27 
 
 
Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n.  104,  recante  proroga  della
     gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato 
 
  1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole «Ministero del  tesoro»  e  «Ministro  del  tesoro»,
ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:
«Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e
delle finanze»; 
    b) all'articolo 1: 
      1) al comma 1 la parola «provinciale» e' soppressa; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia
svolge il servizio di tesoreria dello Stato  con  l'osservanza  delle
disposizioni delle norme di  legge  e  regolamentari,  nonche'  delle
altre disposizioni emanate con decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze.»; 
    c) all'articolo 2: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  In  relazione  a
particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati  i  servizi,  le
operazioni o gli adempimenti compresi  nell'ambito  del  servizio  di
tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati  a  Poste
Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    d) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, dopo le parole «Cassa depositi e  prestiti»,  e'
aggiunta la sigla: «S.p.A.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    e) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca
d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti  derivanti
dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese
le modalita' di comunicazione dei dati  relativi  alla  gestione  del
servizio stesso.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    f) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, le parole «alla rendicontazione da  parte  delle
sezioni  di  tesoreria,  anche  mediante   l'impiego   di   strumenti
informatici.»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «alla   relativa
rendicontazione.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Gli
incassi  e  i   pagamenti   di   somme   per   conto   dello   Stato,
rispettivamente,  ricevuti  o  effettuati   dalla   Banca   d'Italia,
nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalita'
indicate con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di
cui al comma 1.»; 
    g) nel titolo, la parola «provinciale» e' soppressa.