Art. 29 
 
 
Modalita' di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia  della
                 partecipazione alle gare pubbliche 
 
  1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n.  50,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La cauzione e'  costituita
presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria  o  presso  le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore  dell'amministrazione
aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri  strumenti  e
canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si
applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.».