Art. 29 Modalita' di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche 1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n. 50, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La cauzione e' costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.».