Art. 30 
 
Modifiche alle disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e
sulla contabilita' generale dello Stato di cui al  regio  decreto  18
                       novembre 1923, n. 2440 
 
  1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16-bis: 
      1) al secondo comma, le parole «del disposto  dell'articolo  55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  634»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo  57  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»; 
      2) al terzo comma, le parole  «predisposte  dal  Provveditorato
generale dello Stato e approvate con  decreto  del  Ministro  per  il
tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze»; 
      3) il quarto comma e' sostituito  dal  seguente:  «Gli  importi
delle spese di cui al primo comma, nonche' quelle di cui  al  secondo
comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di
stipulazione   del   contratto,   con    imputazione,    a    seconda
dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli  dello  stato
di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato  o  del  bilancio
delle amministrazioni autonome.»; 
      4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale»  sono
soppresse; 
    b) all'articolo 16-ter: 
      1) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  «Il  pagamento
delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo  16-bis  e'
eseguito con le modalita' stabilite dal regolamento.»; 
      2) il quarto comma e' sostituito dal  seguente:  «I  rendiconti
delle spese di cui al primo comma,  riferiti  a  contratti  stipulati
dalle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,  sono
sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di  controllo
di regolarita' amministrativa e contabile  e,  secondo  le  modalita'
previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.». 
    c) l'articolo 23 e' abrogato; 
    d) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 44 (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e
periferici). - 1. I responsabili degli uffici centrali  e  periferici
che hanno competenza in materia di entrate curano, nei  limiti  delle
rispettive   loro   attribuzioni   e   sotto   la   personale    loro
responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il  versamento
delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»; 
    e) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  45  (Trasmissione  al  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato  del  conto  degli  incassi).  -  1.  L'istituto
incaricato  del  servizio  di  tesoreria  dello  Stato  trasmette  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  il  conto  degli
incassi   e   gli   agenti   della   riscossione   comunicano    alle
Amministrazioni da cui dipendono o  da  cui  sono  vigilati  i  conti
debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e  dei
versamenti effettuati alla tesoreria,  con  modalita'  e  tempistiche
definite dal regolamento.»; 
    f) all'articolo 46, primo comma, le  parole  «nelle  casse  dello
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»; 
    g) l'articolo 47 e' abrogato; 
    h) l'articolo 48 e' abrogato; 
    i) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 50 (Impegno delle spesa). -  1.  Quando  l'impegno  della
spesa viene accertato all'atto stesso  in  cui  occorra  disporne  il
pagamento, il titolo di pagamento puo' valere altresi' come  atto  di
autorizzazione della spesa.»; 
    l) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 54 (Disposizioni di pagamento). - 1. Il  pagamento  delle
spese  dello  Stato  si  effettua  secondo  lo  standard   ordinativo
informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis,  della  legge  30
dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere  sugli  stanziamenti  di
bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo  di  fondi  disponibili  in
tesoreria. 
      2. Il pagamento a valere sugli  stanziamenti  del  bilancio  e'
effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione: 
        a) mandati informatici, emessi dagli  ordinatori  primari  di
spesa; 
        b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori  secondari
di spesa titolari di contabilita' ordinaria sulle aperture di credito
disposte dalle amministrazioni deleganti; 
        c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle  risorse
messe a  disposizione  degli  ordinatori  secondari  ai  sensi  della
lettera b); 
        d)  spese  fisse  telematiche,  per  i   pagamenti   indicati
nell'articolo 62; 
        e) altre disposizioni di  pagamento  informatizzato  previste
dalla legge o dal regolamento. 
      3. Il pagamento tramite l'utilizzo di  risorse  disponibili  in
tesoreria e' effettuato: 
        a) con ordinativi informatici a valere  sulle  disponibilita'
delle contabilita' speciali e dei conti aperti  presso  la  tesoreria
statale; 
        b) con ordinativi informatici a titolo  di  anticipazione  di
tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari  o  da
autorizzazione  amministrativa  da  parte  del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. 
      4.  Le  disposizioni  per  i  pagamenti  del  debito   pubblico
all'interno  e  all'estero,  dei  crediti  documentari,  nonche'  dei
rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui
al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di  controllo,
le attivita' di riscontro della Corte dei conti. 
      5. Il  pagamento  di  mutui,  fitti  e  canoni,  e'  effettuato
mediante mandati informatici. 
      6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel  Testo  unico
in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»; 
    m) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 55 (Modalita' di estinzione delle disposizioni di spesa).
- 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo  54  a  favore
dei creditori non titolari di contabilita' speciale o di altri  conti
aperti presso la tesoreria statale si estinguono,  con  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato  dal
beneficiario e ad esso intestato, con altri  strumenti  di  pagamento
elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti  nel
rispetto della normativa vigente. 
      2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti
i casi e le modalita' con cui le disposizioni emesse in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali di condanna  dell'Amministrazione  sono
estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i
quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti  del  conto  di
pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno  a  copertura
garantita si estingue il debito per cui l'assegno e' stato  emesso  e
al  debito  estinto  si  sostituisce  quello  derivante  dall'assegno
stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia
della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento presso terzi a pena di  nullita'  rilevabile  d'ufficio.
Gli atti di sequestro o di pignoramento  presso  terzi  eventualmente
notificati non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono
l'emissione degli assegni. Non e' ammessa l'estinzione dei titoli  di
spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia. 
      3.  Nei   casi   previsti   da   disposizioni   legislative   o
regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato
provvedono,  con  mandati   informatici   da   estinguersi   mediante
girofondi, a mettere risorse a disposizione dei  funzionari  delegati
titolari di contabilita' speciale. 
      4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,  i  pagamenti  a
favore di titolari di contabilita' speciale o di altri  conti  aperti
presso la tesoreria statale  si  estinguono  mediante  operazioni  di
girofondi. 
      5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata
del bilancio dello Stato si estinguono  mediante  girofondi,  con  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto 1988, n. 400.»; 
    n) all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al  numero  10)
devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto  di
fornitura o lavoro.» sono soppresse; 
    o) all'articolo 57: 
      1) al primo comma, primo  periodo,  le  parole  «soggetti  alla
stessa  procedura  stabilita  per  la  emissione  di  assegni»   sono
soppresse; al secondo periodo,  le  parole  «mediante  assegni»  sono
sostituite dalle seguenti:  «mediante  buoni»  e  le  parole  «dovra'
prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite  dalle
seguenti: «dovra' essere  utilizzata  con  ordinativi  informatici  a
favore dei creditori»; 
      2) al secondo comma, le parole «L'istituto tiene un unico conto
per tutte le»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'Amministrazione
delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le»; 
    p) all'articolo 58: 
      1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; 
      2) al quinto comma le parole «la prelevazione» sono  sostituite
dalle seguenti: «il prelevamento»; 
    q) all'articolo 61: 
      1) al secondo comma le parole «30  settembre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal  seguente:  «Le  somme  non
erogate  alla  chiusura  del  rendiconto  suppletivo   sono   versate
all'entrata del bilancio dello Stato»; 
      3) il quarto comma e' abrogato; 
    r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono  sostituiti  dai
seguenti: 
      «Il pagamento delle pensioni e  delle  indennita'  a  carattere
ricorrente riconosciute  a  titolo  di  risarcimento,  nonche'  delle
competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio e'
effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti  pagamenti  sono
comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di  riscontro
della Corte dei Conti. 
      La normativa di settore stabilisce i procedimenti  da  seguirsi
per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le
modalita' e i limiti dei relativi controlli.»; 
    s) l'articolo 63 e' abrogato; 
    t) l'articolo 65 e' abrogato; 
    u) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  66  (Non  trasferibilita'  degli  assegni  a   copertura
garantita).  -  1.  Gli  assegni  a  copertura   garantita   di   cui
all'articolo  55   sono   sempre   emessi   con   clausola   di   non
trasferibilita'.»; 
    v) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 67 (Esigibilita' degli assegni a copertura garantita).  -
1. Gli assegni a copertura garantita  di  cui  all'articolo  55  sono
esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le  norme
che regolano la circolazione di tali  titoli.  Per  gli  aspetti  non
diversamente  trattati,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
prescrizioni sugli assegni  bancari  dettate  dal  Regio  decreto  21
dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»; 
    z) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  68  (Mancata  consegna  ai  creditori  degli  assegni  a
copertura garantita). - 1. In caso di mancata consegna  al  creditore
degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi  fondi  rimangono  a
disposizione, a garanzia del pagamento,  fino  al  verificarsi  della
prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La
comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al  creditore  con
le modalita' indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale  ai
sensi   dell'articolo   1209   del   codice    civile    e    solleva
l'Amministrazione  debitrice  da  qualsiasi  responsabilita'  per  il
mancato incasso. Il regolamento determina le modalita' di riemissione
degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione
del diritto per il quale l'assegno era stato emesso»; 
    aa) l'articolo 68-bis e' abrogato; 
    bb) l'articolo 72 e' abrogato.