Art. 32 
 
Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi
  e  sui  conti  giudiziali  e  standardizzazione  informatica  degli
  ordinativi di incasso e pagamento 
 
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati  titolari  di
contabilita' ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza
dal bilancio dello Stato;»; 
      2) al comma 1, lettera e-bis, le parole «ordini  collettivi  di
pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»; 
      3) al comma 3-bis, le parole «ordini collettivi  di  pagamento»
sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»; 
    b) all'articolo 16: 
      1) al comma 3 le parole «e li trasmettono alla Corte dei conti»
sono soppresse; 
      2) dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si  applicano  anche  ai  conti
giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attivita' di  riscossione
nazionale a mezzo ruolo, i  quali  rendono  il  conto  della  propria
gestione, per  ciascun  ambito  territoriale,  in  via  principale  e
diretta.». 
  2. La trasmissione degli incassi e dei pagamenti  codificati  delle
pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di  cui  all'articolo
14, comma 6, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e'  effettuata
esclusivamente per il  tramite  dell'infrastruttura  SIOPE+,  con  le
modalita' e i tempi definiti con decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze.