Art. 19 Norme applicabili ai titolari delle funzioni fondamentali e a coloro che svolgono funzioni fondamentali 1. Ai titolari delle funzioni fondamentali delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 2, si applicano gli articoli 3, 4 e 5. 2. Si applica inoltre l'articolo 9, limitatamente al comma 1, ad eccezione del rinvio, ivi contenuto, agli articoli 7 e 8, e ai commi 2 e 5. La valutazione del criterio della competenza puo' essere omessa per i titolari delle funzioni fondamentali che abbiano maturato nel medesimo incarico un'esperienza di almeno tre anni negli ultimi sei anni, in una impresa di maggiori dimensioni o complessita' operativa. 3. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 76 del Codice, le imprese definiscono la disciplina applicabile, secondo proporzionalita', a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle politiche di idoneita' alla carica previste dalle disposizioni dell'IVASS in materia di governo societario attuative dell'articolo 30 del Codice. 4. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 30-septies del Codice e dalle disposizioni dell'IVASS in materia di governo societario attuative dell'articolo 30 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nelle ipotesi di esternalizzazione o sub-esternalizzazione delle funzioni fondamentali, ivi richiamate.
Note all'art. 19: - Per l'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, , si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 30-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, , si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, , si veda nelle note alle premesse.