Art. 19 
 
Norme applicabili ai titolari delle funzioni fondamentali e a  coloro
                 che svolgono funzioni fondamentali 
 
  1. Ai titolari delle funzioni fondamentali delle  imprese,  secondo
quanto previsto dall'articolo 2, si applicano gli articoli 3, 4 e 5. 
  2. Si applica inoltre l'articolo 9, limitatamente al  comma  1,  ad
eccezione del rinvio, ivi contenuto, agli articoli 7 e 8, e ai  commi
2 e 5. La valutazione  del  criterio  della  competenza  puo'  essere
omessa  per  i  titolari  delle  funzioni  fondamentali  che  abbiano
maturato nel medesimo incarico un'esperienza di almeno tre anni negli
ultimi sei anni, in una impresa di maggiori dimensioni o complessita'
operativa. 
  3. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 76 del Codice, le
imprese    definiscono    la    disciplina    applicabile,    secondo
proporzionalita', a coloro che svolgono funzioni  fondamentali  nelle
politiche  di  idoneita'  alla  carica  previste  dalle  disposizioni
dell'IVASS in materia di governo societario  attuative  dell'articolo
30 del Codice. 
  4. In coerenza con quanto  disposto  dall'articolo  30-septies  del
Codice  e  dalle  disposizioni  dell'IVASS  in  materia  di   governo
societario attuative dell'articolo 30 del Codice, le disposizioni  di
cui  ai  commi  1,  2  e  3  si  applicano  anche  nelle  ipotesi  di
esternalizzazione    o    sub-esternalizzazione    delle     funzioni
fondamentali, ivi richiamate. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per l'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, , si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'articolo 30-septies del decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, , si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, , si veda nelle note alle premesse.