Art. 22 Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneita' allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell'operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneita', con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»; 2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: « b) indisponibilita' di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'. L'indisponibilita' puo' avere riguardo anche a necessita' future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessita' siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilita' rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»; b) ai commi 5 e 6, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
Note all'art. 22: - Si riportano il testo dell'art. 3, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Accesso all'infrastruttura fisica esistente). - Omissis. 4. L'accesso puo' essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi: a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneita' allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell'operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneita', con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche; b) indisponibilita' di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'. L'indisponibilita' puo' avere riguardo anche a necessita' future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessita' siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilita' rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche; c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumita', la sicurezza e la sanita' pubblica, ovvero minacci l'integrita' e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica; d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocita'. 5. I motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'art. 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo. 6. L'organismo di cui all'art. 9 decide secondo criteri di equita' e ragionevolezza, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie e' tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilita' di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'art. 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano gia' riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunita' di recupero dei costi stessi.».