Art. 23 
 
       Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40  della  legge
1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni
operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente  opere  di
genio civile adotta ogni iniziativa utile ai fini  del  coordinamento
con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei
permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di  opere  del
genio  civile  e  della  condivisione  dei  costi  di  realizzazione.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali  accordi  di
coordinamento degli operatori.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in
sede di esecuzione delle opere di  cui  al  primo  periodo,  eseguite
successivamente  all'adozione  delle  linee   guida   medesime,   sia
incentivata  l'installazione  di  infrastrutture  fisiche  aggiuntive
qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso  degli  altri
operatori  di  rete.  In  assenza  di   infrastrutture   disponibili,
l'installazione delle  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita' e' effettuata preferibilmente con  tecnologie  di  scavo  a
basso impatto ambientale e secondo quanto previsto  dall'articolo  6,
comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, comma  4,  lettera  c),  nelle  more
dell'emanazione del decreto ministeriale da  adottare  ai  sensi  del
citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n.  145  del  2013,
trovano applicazione le norme tecniche e  le  prassi  di  riferimento
nella specifica materia elaborate  dall'Ente  nazionale  italiano  di
unificazione». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto
          legislativo 15  febbraio  2016,  n.  33  (Attuazione  della
          direttiva  2014/61/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15  maggio  2014,  recante  misure  volte  a
          ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
          elettronica  ad  alta  velocita'),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 5 (Coordinamento delle opere di genio  civile  ed
          accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione). - 1.
          Fermo restando quanto previsto dall'art. 40 della legge  1°
          agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche
          e  ogni  operatore  di  rete  che  esegue  direttamente   o
          indirettamente opere di genio civile adotta ogni iniziativa
          utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete
          in relazione al processo di richiesta  dei  permessi  e  ai
          fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio
          civile e della condivisione  dei  costi  di  realizzazione.
          L'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni   e
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del   mercato
          vigilano sugli eventuali  accordi  di  coordinamento  degli
          operatori. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
          adotta apposite linee guida al fine  di  garantire  che  in
          sede di esecuzione delle opere di  cui  al  primo  periodo,
          eseguite successivamente  all'adozione  delle  linee  guida
          medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture
          fisiche  aggiuntive  qualora  necessarie  a  soddisfare  le
          richieste di accesso degli  altri  operatori  di  rete.  In
          assenza  di  infrastrutture  disponibili,   l'installazione
          delle reti di comunicazione elettronica ad  alta  velocita'
          e' effettuata preferibilmente con  tecnologie  di  scavo  a
          basso  impatto  ambientale  e   secondo   quanto   previsto
          dall'art. 6, comma 4-ter,  del  decreto-legge  23  dicembre
          2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          febbraio  2014,  n.  9.  Fermo  restando  quanto   previsto
          dall'art.   3,   comma   4,   lettera   c),   nelle    more
          dell'emanazione del decreto  ministeriale  da  adottare  ai
          sensi del citato art. 6, comma 4-ter, del decreto-legge  n.
          145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche  e  le
          prassi di riferimento  nella  specifica  materia  elaborate
          dall'Ente nazionale italiano di unificazione. 
              (Omissis).».