Art. 24 
 
Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione  della  prova
                            del consenso 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente: 
    «3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori  dei  servizi  di
telefonia e di comunicazioni  elettroniche,  ai  fini  dell'eventuale
addebito al cliente del costo di servizi in  abbonamento  offerti  da
terzi, di  acquisire  la  prova  del  previo  consenso  espresso  del
medesimo. In ogni caso, e' fatto divieto agli operatori di  telefonia
e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso
espresso e documentato del  consumatore  o  dell'utente,  servizi  in
abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi  quei
servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti  sia
mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, nonche' servizi  di
messaggistica  istantanea,  con  addebito  su  credito  telefonico  o
documento di fatturazione, offerti sia  da  terzi,  sia  direttamente
dagli operatori di accesso». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  31
          gennaio 2007  n.  7  (Misure  urgenti  per  la  tutela  dei
          consumatori, la promozione della concorrenza,  lo  sviluppo
          di attivita' economiche, la nascita di  nuove  imprese,  la
          valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale  e  la
          rottamazione    di    autoveicoli),     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Ricarica  nei  servizi  di  telefonia  mobile,
          trasparenza  e  liberta'  di  recesso  dai  contratti   con
          operatori telefonici, televisivi e di servizi internet).  -
          (Omissis). 
              3-quater. E' fatto  obbligo  ai  soggetti  gestori  dei
          servizi di telefonia e di  comunicazioni  elettroniche,  ai
          fini  dell'eventuale  addebito  al  cliente  del  costo  di
          servizi in abbonamento offerti da terzi,  di  acquisire  la
          prova del previo consenso espresso del  medesimo.  In  ogni
          caso, e' fatto divieto agli operatori  di  telefonia  e  di
          comunicazioni elettroniche di  attivare,  senza  il  previo
          consenso  espresso  e   documentato   del   consumatore   o
          dell'utente, servizi in abbonamento da parte  degli  stessi
          operatori o di terzi, inclusi quei  servizi  che  prevedono
          l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS
          e MMS, sia tramite connessione  dati,  nonche'  servizi  di
          messaggistica   istantanea,   con   addebito   su   credito
          telefonico o documento  di  fatturazione,  offerti  sia  da
          terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso. 
              (Omissis).».