Art. 25 
 
                 Norme in materia di servizi postali 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis.  Il   Ministero   dello   sviluppo   economico,   sentita
l'Autorita'  per   le   garanzie   nelle   comunicazioni,   riesamina
periodicamente l'ambito di applicazione degli  obblighi  di  servizio
universale sulla base degli orientamenti della  Commissione  europea,
delle esigenze degli utenti e  delle  diverse  offerte  presenti  sul
mercato nazionale in termini di  disponibilita',  qualita'  e  prezzo
accessibile,  segnalando  periodicamente  alle  Camere  le  modifiche
normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei  mercati
e delle tecnologie, tenendo comunque conto  di  quanto  previsto  dal
comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte». 
  2. All'articolo 1, comma 6, della legge 31  luglio  1997,  n.  249,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), numero 5),  dopo  le  parole:  «operatori  di
comunicazione» sono inserite le  seguenti:  «e  postali»  e  dopo  le
parole: «amministrazioni competenti,» sono inserite le  seguenti:  «i
fornitori di servizi postali, compresi  i  fornitori  di  servizi  di
consegna dei pacchi,»; 
    b) alla lettera c), numero 11), dopo le  parole:  «operatori  del
settore delle  comunicazioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  del
settore postale». 
 
          Note all'art. 25: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo  22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della
          direttiva  97/67/CE  concernente  regole  comuni   per   lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e per il miglioramento della qualita' del  servizio),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Servizio universale). - 1.  E'  assicurata  la
          fornitura del servizio universale e  delle  prestazioni  in
          esso  ricomprese,  di  qualita'  determinata,  da   fornire
          permanentemente in tutti i punti del territorio  nazionale,
          incluse le situazioni  particolari  delle  isole  minori  e
          delle  zone  rurali  e  montane,   a   prezzi   accessibili
          all'utenza. 
              2.   Il    servizio    universale,    incluso    quello
          transfrontaliero, comprende: 
                a) la raccolta, il trasporto,  lo  smistamento  e  la
          distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; 
                b) la raccolta, il trasporto,  lo  smistamento  e  la
          distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; 
                c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli
          invii assicurati. 
              3. Le dimensioni minime e massime degli  invii  postali
          considerati  sono   quelle   fissate   nelle   disposizioni
          pertinenti adottate dall'Unione postale universale. 
              4. A decorrere  dal  1°  giugno  2012,  la  pubblicita'
          diretta  per  corrispondenza  e'  esclusa  dall'ambito  del
          servizio universale. 
              5. Il servizio universale e' caratterizzato come segue: 
                a) la qualita' e'  definita  nell'ambito  di  ciascun
          servizio e trova riferimento nella normativa europea; 
                b) il servizio e' prestato in  via  continuativa  per
          tutta la durata dell'anno; 
                c)  la  dizione  «tutti  i   punti   del   territorio
          nazionale»  trova  specificazione,   secondo   criteri   di
          ragionevolezza,  attraverso  l'attivazione  di  un  congruo
          numero di punti di accesso, al fine di tenere  conto  delle
          esigenze dell'utenza. Detti criteri  sono  individuati  con
          provvedimento dell'autorita' di regolamentazione; 
                d) la determinazione del  «prezzo  accessibile»  deve
          prevedere  l'orientamento  ai  costi  in   riferimento   ad
          un'efficiente gestione aziendale. 
              6. Il fornitore del servizio universale garantisce  per
          almeno 5 giorni a settimana: 
                a) una raccolta; 
                b) una distribuzione al  domicilio  di  ogni  persona
          fisica o giuridica o, in via  di  deroga,  alle  condizioni
          stabilite    dall'autorita'    di    regolamentazione    in
          installazioni appropriate. 
              7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e'
          autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in presenza
          di particolari  situazioni  di  natura  infrastrutturale  o
          geografica  in  ambiti  territoriali   con   una   densita'
          inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un  massimo
          di un quarto della popolazione nazionale. Ogni  circostanza
          eccezionale ovvero ogni deroga concessa  dall'autorita'  di
          regolamentazione ai sensi del presente comma e'  comunicata
          alla Commissione europea. 
              8.  Il  servizio  universale  risponde  alle   seguenti
          necessita': 
                a) offrire un servizio tale da garantire il  rispetto
          delle esigenze essenziali; 
                b) offrire agli utenti, in  condizioni  analoghe,  un
          trattamento identico; 
                c)  fornire  un   servizio   senza   discriminazioni,
          soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico; 
                d) fornire un servizio ininterrotto,  salvo  casi  di
          forza maggiore; 
                e)  evolvere  in  funzione  del   contesto   tecnico,
          economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza. 
              8-bis. Il Ministero dello sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  riesamina
          periodicamente l'ambito di applicazione degli  obblighi  di
          servizio universale sulla  base  degli  orientamenti  della
          Commissione europea, delle esigenze degli  utenti  e  delle
          diverse offerte presenti sul mercato nazionale  in  termini
          di   disponibilita',   qualita'   e   prezzo   accessibile,
          segnalando  periodicamente   alle   Camere   le   modifiche
          normative ritenute necessarie  in  ragione  dell'evoluzione
          dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque  conto  di
          quanto previsto dal comma 1 per le  situazioni  particolari
          ivi descritte. 
              9. Restano impregiudicate le misure che  le  competenti
          autorita'  adottano  per  motivi  di   interesse   pubblico
          riconosciuti nel  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea,  segnatamente  agli  articoli  36  e  52,  e   che
          riguardano  in  particolare  la  moralita'   pubblica,   la
          pubblica  sicurezza,  comprese  le  indagini  criminali,  e
          l'ordine pubblico. 
              10. Il fornitore del servizio universale  e'  tenuto  a
          informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali
          circa le caratteristiche del servizio  universale  offerto,
          in particolare per quanto riguarda le  condizioni  generali
          di accesso ai servizi, i prezzi e il livello  di  qualita'.
          L'informativa,  avente  ad  oggetto  notizie   precise   ed
          aggiornate,  ha  cadenza  regolare  e,   comunque,   almeno
          annuale.  L'informativa  avviene  a   mezzo   di   adeguata
          pubblicazione.  L'autorita'  di  regolamentazione  comunica
          alla Commissione europea le modalita'  con  cui  sono  rese
          disponibili le informazioni di cui al presente comma. 
              11. Il fornitore del servizio universale  e'  designato
          nel   rispetto   del   principio   di   trasparenza,    non
          discriminazione  e  proporzionalita'.  La  designazione  e'
          effettuata sulla base dell'analisi dei costi  del  servizio
          universale nonche' dei seguenti criteri: 
                a) garanzia della  continuita'  della  fornitura  del
          servizio universale in considerazione del ruolo  da  questo
          svolto nella coesione economica e sociale; 
                b) redditivita' degli investimenti; 
                c) struttura organizzativa dell'impresa; 
                d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio; 
                e) esperienza di settore; 
                f)  eventuali  pregressi  rapporti  con  la  pubblica
          amministrazione nel settore specifico, con esito positivo. 
              12. L'onere per la fornitura del servizio universale e'
          finanziato: 
                a)  attraverso  trasferimenti  posti  a  carico   del
          bilancio dello Stato. Gli importi  dei  trasferimenti  sono
          quantificati nel contratto di programma  fra  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  e  il  fornitore  del  servizio
          universale, secondo le modalita' previste  dalla  normativa
          vigente; 
                b)  attraverso  il  fondo  di  compensazione  di  cui
          all'art. 10 del presente decreto. 
              13. Il calcolo del costo netto del servizio  universale
          e'  effettuato  nel  rispetto  degli  orientamenti  di  cui
          all'allegato I  della  direttiva  97/67/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  15  dicembre  1997,  inserito
          dalla direttiva 2008/6/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 febbraio 2008. 
              14.  L'autorita'  di  regolamentazione  rende  pubblica
          annualmente  la  quantificazione  dell'onere  del  servizio
          universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge
          31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni  e  norme  sui  sistemi  delle
          telecomunicazioni e radiotelevisivo), come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art.   1   (Autorita'   per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni). - (Omissis). 
              6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: 
                a) la commissione per le  infrastrutture  e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni: 
                  1) esprime parere al Ministero delle  comunicazioni
          sullo schema del  piano  nazionale  di  ripartizione  delle
          frequenze da  approvare  con  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni, sentiti gli organismi  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
          frequenze destinate al servizio di  protezione  civile,  in
          particolare  per  quanto  riguarda  le  organizzazioni   di
          volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino; 
                  2) elabora,  avvalendosi  anche  degli  organi  del
          Ministero delle comunicazioni e sentite  la  concessionaria
          pubblica  e  le  associazioni  a  carattere  nazionale  dei
          titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
          nazionale di  ripartizione  delle  frequenze,  i  piani  di
          assegnazione delle frequenze, comprese quelle da  assegnare
          alle strutture di protezione civile ai sensi  dell'art.  11
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  in  particolare  per
          quanto riguarda le  organizzazioni  di  volontariato  e  il
          Corpo nazionale del soccorso  alpino,  e  li  approva,  con
          esclusione delle  bande  attribuite  in  uso  esclusivo  al
          Ministero  della  difesa   che   provvede   alle   relative
          assegnazioni.   Per   quanto   concerne   le    bande    in
          compartecipazione   con   il   Ministero   della    difesa,
          l'Autorita'  provvede  al  previo  coordinamento   con   il
          medesimo; 
                  3)  definisce,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'art. 15 della legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  le
          misure  di  sicurezza  delle   comunicazioni   e   promuove
          l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
          per l'eliminazione  delle  interferenze  elettromagnetiche,
          anche attraverso la modificazione di  impianti,  sempreche'
          conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 
                  4)  sentito   il   parere   del   Ministero   delle
          comunicazioni e nel rispetto della  normativa  comunitaria,
          determina gli standard per  i  decodificatori  in  modo  da
          favorire la fruibilita' del servizio; 
                  5) cura la tenuta del registro degli  operatori  di
          comunicazione e postali al quale  si  devono  iscrivere  in
          virtu' della  presente  legge  i  soggetti  destinatari  di
          concessione ovvero di autorizzazione in base  alla  vigente
          normativa da parte dell'Autorita' o  delle  amministrazioni
          competenti i  fornitori  di  servizi  postali,  compresi  i
          fornitori di servizi di consegna  dei  pacchi,  le  imprese
          concessionarie  di  pubblicita'  da  trasmettere   mediante
          impianti  radiofonici  o  televisivi  o  da  diffondere  su
          giornali  quotidiani  o  periodici,   sul   web   e   altre
          piattaforme  digitali  fisse  o  mobili,  le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi, i fornitori di servizi  di  intermediazione  on
          line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
          che offrono servizi in Italia, i fornitori  di  servizi  di
          piattaforma per  la  condivisione  di  video  di  cui  alle
          disposizioni  attuative  della  direttiva  (UE)1808/2018  i
          prestatori di  servizi  della  societa'  dell'informazione,
          comprese le imprese di media monitoring e rassegne  stampa,
          nonche' quelle operanti nel settore del  video  on  demand,
          nonche' le imprese  editrici  di  giornali  quotidiani,  di
          periodici o riviste e le agenzie  di  stampa  di  carattere
          nazionale,  nonche'  le  imprese  fornitrici   di   servizi
          telematici e di telecomunicazioni ivi  compresa  l'editoria
          elettronica e digitale; nel registro sono altresi'  censite
          le infrastrutture di  diffusione  operanti  nel  territorio
          nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito  regolamento  per
          l'organizzazione  e  la  tenuta  del  registro  e  per   la
          definizione dei  criteri  di  individuazione  dei  soggetti
          tenuti all'iscrizione diversi da quelli  gia'  iscritti  al
          registro alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge; 
                  6) dalla data di entrata in vigore del  regolamento
          di cui al numero 5) sono  abrogate  tutte  le  disposizioni
          concernenti  la  tenuta  e  l'organizzazione  del  Registro
          nazionale della  stampa  e  del  Registro  nazionale  delle
          imprese radiotelevisive  contenute  nella  legge  5  agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella  legge  6
          agosto 1990, n. 223, nonche'  nei  regolamenti  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982,  n.
          268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          1983, n. 49, e al decreto del Presidente  della  Repubblica
          27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
          al presente numero esistenti presso l'ufficio  del  Garante
          per  la  radiodiffusione  e  l'editoria   sono   trasferiti
          all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5); 
                  7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
          con    riferimento    alle     tariffe     massime,     per
          l'interconnessione e per l'accesso alle  infrastrutture  di
          telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; 
                  8) regola le relazioni tra gestori  e  utilizzatori
          delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che  i
          gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
          i  diritti  di   interconnessione   e   di   accesso   alle
          infrastrutture  ai  soggetti  che  gestiscono  reti  ovvero
          offrono  servizi  di  telecomunicazione;  promuove  accordi
          tecnologici tra gli operatori del settore  per  evitare  la
          proliferazione di  impianti  tecnici  di  trasmissione  sul
          territorio. 
                  9)  sentite  le  parti   interessate,   dirime   le
          controversie in tema di  interconnessione  e  accesso  alle
          infrastrutture di telecomunicazione  entro  novanta  giorni
          dalla notifica della controversia; 
                  10)  riceve   periodicamente   un'informativa   dai
          gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
          di  interruzione  del  servizio  agli  utenti,   formulando
          eventuali indirizzi sulle modalita'  di  interruzione.  Gli
          utenti interessati possono proporre  ricorso  all'Autorita'
          avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti  da
          un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 
                  11)  individua,  in  conformita'   alla   normativa
          comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare  a
          quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo  e
          soggettivo degli eventuali obblighi di servizio  universale
          e  le  modalita'  di  determinazione  e  ripartizione   del
          relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni; 
                  12)   promuove   l'interconnessione   dei   sistemi
          nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 
                  13) determina, sentiti i soggetti  interessati  che
          ne facciano richiesta, i criteri di definizione  dei  piani
          di numerazione  nazionale  delle  reti  e  dei  servizi  di
          telecomunicazione,  basati  su  criteri  di   obiettivita',
          trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 
                  14)  interviene  nelle  controversie   tra   l'ente
          gestore del servizio  di  telecomunicazioni  e  gli  utenti
          privati; 
                  15) vigila sui tetti di radiofrequenze  compatibili
          con la salute umana e verifica che tali  tetti,  anche  per
          effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche,  non
          vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
          del Ministero delle  comunicazioni.  Il  rispetto  di  tali
          indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
          le concessioni all'installazione di apparati con  emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore  di  sanita'  e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa entro sessanta giorni i  tetti  di  cui  al  presente
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; 
                b) la commissione per i servizi e i prodotti: 
                  1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
          legge dei servizi  e  dei  prodotti  che  sono  forniti  da
          ciascun operatore destinatario  di  concessione  ovvero  di
          autorizzazione in base alla vigente  normativa  promuovendo
          l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta  di  servizi
          di telecomunicazioni; 
                  2) emana direttive concernenti i  livelli  generali
          di qualita' dei servizi  e  per  l'adozione,  da  parte  di
          ciascun  gestore,  di  una  carta  del   servizio   recante
          l'indicazione di  standard  minimi  per  ogni  comparto  di
          attivita'; 
                  3) vigila  sulle  modalita'  di  distribuzione  dei
          servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
          forma diffusa, fatte salve le competenze  attribuite  dalla
          legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti,  nel
          rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
          delle relazioni tra  gestori  di  reti  fisse  e  mobili  e
          operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
          telecomunicazioni; 
                  4) assicura il  rispetto  dei  periodi  minimi  che
          debbono  trascorrere  per   l'utilizzazione   delle   opere
          audiovisive da parte dei diversi servizi  a  partire  dalla
          data di edizione di ciascuna  opera,  in  osservanza  della
          normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali  diversi
          accordi tra produttori; 
              4-bis) svolge i compiti  attribuiti  dall'art.  182-bis
          della  legge  22  aprile  1941,  n.   633,   e   successive
          modificazioni; 
              5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di
          televendite,   emana   i   regolamenti   attuativi    delle
          disposizioni di legge e  regola  l'interazione  organizzata
          tra il fornitore del prodotto o servizio o  il  gestore  di
          rete e l'utente, che comporti acquisizione di  informazioni
          dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione  delle  informazioni
          relative agli utenti; 
              6) verifica il  rispetto  nel  settore  radiotelevisivo
          delle norme in materia di tutela dei minori  anche  tenendo
          conto  dei  codici  di  autoregolamentazione  relativi   al
          rapporto tra televisione e minori e degli  indirizzi  della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi   radiotelevisivi.   In   caso   di
          inosservanza delle norme in materia di tutela  dei  minori,
          ivi   comprese    quelle    previste    dal    Codice    di
          autoregolamentazione TV e minori approvato il  29  novembre
          2002, e successive  modificazioni,  la  Commissione  per  i
          servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera  l'irrogazione
          delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge  6  agosto
          1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche  se  il  fatto
          costituisce reato e indipendentemente  dall'azione  penale.
          Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal  Comitato
          di applicazione del Codice  di  autoregolamentazione  TV  e
          minori viene  data  adeguata  pubblicita'  e  la  emittente
          sanzionata ne deve dare notizia nei  notiziari  diffusi  in
          ore di massimo o di buon ascolto; 
              7) vigila sul rispetto  della  tutela  delle  minoranze
          linguistiche riconosciute  nell'ambito  del  settore  delle
          comunicazioni di massa; 
              8) verifica il  rispetto  nel  settore  radiotelevisivo
          delle norme in materia di diritto di rettifica; 
              9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti
          sulla propaganda,  sulla  pubblicita'  e  sull'informazione
          politica nonche' l'osservanza delle  norme  in  materia  di
          equita' di  trattamento  e  di  parita'  di  accesso  nelle
          pubblicazioni e nella trasmissione  di  informazioni  e  di
          propaganda elettorale ed emana le forme di attuazione; 
              10) propone al Ministero delle comunicazioni lo  schema
          della convenzione annessa  alla  concessione  del  servizio
          pubblico  radiotelevisivo  e  verifica  l'attuazione  degli
          obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte  le
          altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio
          pubblico  e  amministrazioni  pubbliche.   La   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi esprime parere  obbligatorio  entro
          trenta giorni sullo schema di convenzione e  sul  contratto
          di servizio con la concessionaria  del  servizio  pubblico;
          inoltre, vigila in ordine  all'attuazione  delle  finalita'
          del predetto servizio pubblico; 
              11)  garantisce,  anche  alla  luce  dei  processi   di
          convergenza multimediale, che le rilevazioni  degli  indici
          di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione,
          su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di  diffusione,
          si  conformino  a  criteri  di  correttezza   metodologica,
          trasparenza, verificabilita' e certificazione da  parte  di
          soggetti  indipendenti  e  siano  realizzate  da  organismi
          dotati della massima rappresentativita' dell'intero settore
          di riferimento. L'Autorita' emana le  direttive  necessarie
          ad assicurare il rispetto dei citati criteri e  principi  e
          vigila sulla loro attuazione. Qualora  l'Autorita'  accerti
          il mancato rispetto delle disposizioni di cui  al  presente
          numero,  previa  diffida,   puo'   irrogare   al   soggetto
          inadempiente  una  sanzione  fino  all'1  per   cento   del
          fatturato  dell'anno  precedente  a  quello   in   cui   e'
          effettuata la  contestazione.  La  manipolazione  dei  dati
          tramite metodologie consapevolmente errate  ovvero  tramite
          la consapevole utilizzazione di dati  falsi  e'  punita  ai
          sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale; 
              12) verifica che la pubblicazione e la  diffusione  dei
          sondaggi  sui  mezzi  di  comunicazione  di   massa   siano
          effettuate rispettando i  criteri  contenuti  nell'apposito
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 
              13)  effettua  il   monitoraggio   delle   trasmissioni
          televisive, anche avvalendosi degli ispettori  territoriali
          del Ministero delle comunicazioni; 
              14) applica le sanzioni  previste  dall'art.  31  della
          legge 6 agosto 1990, n. 223; 
              15)  favorisce  l'integrazione   delle   tecnologie   e
          dell'offerta di servizi di comunicazioni; 
              c) il consiglio: 
              1) segnala al  Governo  l'opportunita'  di  interventi,
          anche   legislativi,   in   relazione   alle    innovazioni
          tecnologiche  ed  all'evoluzione,  sul  piano  interno   ed
          internazionale, del settore delle comunicazioni; 
              2) garantisce l'applicazione  delle  norme  legislative
          sull'accesso   ai   mezzi   e   alle   infrastrutture    di
          comunicazione,  anche  attraverso  la  predisposizione   di
          specifici regolamenti; 
              3) promuove ricerche e studi in materia di  innovazione
          tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e
          dei servizi multimediali, anche  avvalendosi  dell'Istituto
          superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che  viene
          riordinato in "Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e
          delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'art. 12,
          comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993,  n.
          487, convertito, con modificazioni, della legge 29  gennaio
          1994, n. 71; 
              4)  adotta  i  regolamenti  di  cui  al  comma  9  e  i
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 
              5) adotta le disposizioni attuative del regolamento  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
          n. 545,  convertito,  con  modificazioni,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il
          rilascio delle licenze e  delle  autorizzazioni  e  per  la
          determinazione  dei   relativi   contributi,   nonche'   il
          regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
          concessioni   e    delle    autorizzazioni    in    materia
          radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
          e contributi; 
              6)  propone  al   Ministero   delle   comunicazioni   i
          disciplinari per il  rilascio  delle  concessioni  e  delle
          autorizzazioni in materia radiotelevisiva  sulla  base  dei
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 
              7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita'
          ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari
          del servizio radiotelevisivo, secondo  modalita'  stabilite
          con regolamento; 
              8)  accerta  la  effettiva  sussistenza  di   posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
          sensi  della  presente  legge  e   adotta   i   conseguenti
          provvedimenti; 
              9) assume le funzioni  e  le  competenze  assegnate  al
          Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria,  escluse  le
          funzioni in precedenza assegnate al Garante  ai  sensi  del
          comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
          che e' abrogato; 
              10) accerta  la  mancata  osservanza,  da  parte  della
          societa'  concessionaria   del   servizio   radiotelevisivo
          pubblico,  degli  indirizzi  formulati  dalla   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
          legge  14  aprile   1975,   n.   103,   e   richiede   alla
          concessionaria  stessa   l'attivazione   dei   procedimenti
          disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
          dei dirigenti responsabili; 
              11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento  della
          relativa   documentazione,    parere    obbligatorio    sui
          provvedimenti,  riguardanti  operatori  del  settore  delle
          comunicazioni   e   del   settore   postale,    predisposti
          dall'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  in
          applicazione degli articoli 2, 3, 4  e  6  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i  provvedimenti
          sono adottati anche in mancanza di detto parere; 
              12) entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  presenta  al
          Presidente del Consiglio dei ministri per  la  trasmissione
          al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'   svolta
          dall'Autorita' e sui  programmi  di  lavoro;  la  relazione
          contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti  relativi  ai
          settori di competenza, in particolare  per  quanto  attiene
          allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai  redditi  e  ai
          capitali, alla diffusione  potenziale  ed  effettiva,  agli
          ascolti e alle  letture  rilevate,  alla  pluralita'  delle
          opinioni   presenti   nel   sistema    informativo,    alle
          partecipazioni incrociate tra  radio,  televisione,  stampa
          quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
          a livello nazionale e comunitario; 
              13)  autorizza  i  trasferimenti  di  proprieta'  delle
          societa'   che   esercitano   l'attivita'   radiotelevisiva
          previsti dalla legge; 
              14) esercita tutte le altre funzioni e poteri  previsti
          nella legge 14 novembre 1995,  n.  481,  nonche'  tutte  le
          altre funzioni dell'Autorita' non espressamente  attribuite
          alla commissione per le infrastrutture e  le  reti  e  alla
          commissione per i servizi e i prodotti; 
              14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace  applicazione
          del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 20  giugno  2019,  che  promuove  equita'  e
          trasparenza  per  gli  utenti  commerciali  di  servizi  di
          intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee
          guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di
          informazioni pertinenti.».