Art. 38 
 
                   Norme in materia di istruzione 
 
  1. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
59, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1) il secondo periodo e' soppresso; 
      2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  gli
insegnanti di ruolo di ogni ordine e  grado  del  sistema  scolastico
statale, al superamento del percorso formativo triennale  e  solo  in
caso di valutazione individuale  positiva  e'  previsto  un  elemento
retributivo una  tantum  di  carattere  accessorio,  stabilito  dalla
contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento  e
non  superiore  al  20  per  cento  del  trattamento  stipendiale  in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma  5
e secondo le modalita' ivi previste.»; 
      3) le parole: «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla
seguente: «di cui al presente comma»; 
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis.  I  docenti  di  ruolo  che  abbiano   conseguito   una
valutazione  positiva  nel  superamento  di  tre  percorsi  formativi
consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1,  nel  limite  del
contingente di cui al secondo periodo del presente comma  e  comunque
delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla
qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente  il  diritto
ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si
somma al trattamento stipendiale in  godimento.  Puo'  accedere  alla
qualifica di docente  esperto,  che  non  comporta  nuove  o  diverse
funzioni oltre a quelle dell'insegnamento, un contingente di  docenti
definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore  a
8  mila  unita'  per  ciascuno  degli  anni   scolastici   2032/2033,
2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato  esperto  e'
tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio
successivo al conseguimento di suddetta qualifica. Il  terzo  periodo
non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri  in  base  ai  quali  si
selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto
sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma  9  e  le
modalita' di valutazione sono precisate nel regolamento previsto  dal
medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per
l'anno scolastico 2023/2024 le modalita' di valutazione  seguite  dal
comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto
del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione,
nelle more dell'aggiornamento contrattuale, si applicano  i  seguenti
criteri di valutazione e selezione: 1) media del  punteggio  ottenuto
nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si  e'  ricevuta  una
valutazione positiva; 2) in caso  di  parita'  di  punteggio  diventa
prevalente la permanenza come  docente  di  ruolo  nella  istituzione
scolastica presso  la  quale  si  e'  svolta  la  valutazione  e,  in
subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso  dell'intera
carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti  con
cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui  al  settimo
periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso
al  presente  decreto.  Ai  fini  pensionistici  e  previdenziali  le
disposizioni di cui al  presente  comma  operano  con  effetto  sulle
anzianita' contributive maturate a partire dalla data  di  decorrenza
del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma. 
      4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le  procedure
per l'accesso alla qualifica di  docente  esperto  sono  soggette  al
regime autorizzatorio di cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni  riferite
al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al  comma
5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam da attribuire  ad
un contingente di docente esperto nella misura  massima  di  32  mila
unita'.»; 
    c) al comma 5 dopo le parole: «di carattere accessorio di cui  al
comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e al beneficio economico di  cui
al comma 4-bis».