Art. 32 
 
 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici 
 
  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: 
    «6-quater. Al fine di accelerare l'avvio  degli  investimenti  di
cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate  e
flessibili  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici,  garantendo
laddove necessario l'impiego uniforme dei principi e delle  priorita'
trasversali previste dal Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR) ed agevolando al  contempo  le  attivita'  di  monitoraggio  e
controllo degli interventi, in  attuazione  di  quanto  previsto  dal
comma 1,  d'intesa  con  le  amministrazioni  interessate,  Invitalia
S.p.A. promuove la definizione e la conclusione di  appositi  accordi
quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e  dei  lavori.  I
soggetti attuatori che  si  avvalgono  di  una  procedura  avente  ad
oggetto accordi quadro per servizi tecnici e  lavori  non  sostengono
alcun onere per attivita' di centralizzazione  delle  committenze  in
quanto gli stessi sono posti a carico delle  convenzioni  di  cui  al
comma 5.».