Art. 15 
 
Modifiche alle leggi speciali conseguenti all'introduzione  del  rito
  semplificato e alla riduzione dei casi in cui il tribunale  giudica
  in composizione collegiale 
 
  1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 1-ter, il comma  1  e'
sostituito dal seguente:  «1.  Ai  fini  della  presente  legge,  nei
processi civili costituisce rimedio preventivo a norma  dell'articolo
1-bis,  comma  1,  l'introduzione  del  giudizio  nelle   forme   del
procedimento  semplificato  di  cognizione  di  cui   agli   articoli
281-decies e seguenti del codice  di  procedura  civile.  Costituisce
altresi' rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito
ordinario al rito semplificato  a  norma  dell'articolo  183-bis  del
codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque
almeno  sei  mesi  prima  che  siano  trascorsi  i  termini  di   cui
all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui  non  si  applica  il
rito semplificato di cognizione, ivi  comprese  quelle  in  grado  di
appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione
a seguito di trattazione orale a  norma  degli  articoli  275,  commi
secondo, terzo e quarto, 281-sexies e 350-bis del codice di procedura
civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i  termini  di  cui
all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale  giudica
in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene  che
la causa puo' essere decisa a seguito di trattazione  orale,  rimette
la causa al collegio a norma  dell'articolo  275-bis  del  codice  di
procedura civile.». 
  2. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 8,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo
5,  comma  1-bis»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1»; 
    b) al comma 3, le  parole  «di  cui  all'articolo  702-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  281-undecies»  e  le
parole  «;  si  applicano  gli  articoli  702-bis  e  seguenti»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e  procede  con  le  forme  del   rito
semplificato di  cognizione  a  norma  degli  articoli  281-decies  e
seguenti». 
  3. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «c)  Rito  semplificato  di  cognizione:  il  procedimento
regolato dalle norme del capo  III-quater  del  titolo  I  del  libro
secondo del codice di procedura civile.»; 
    b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole «non si applicano i  commi  secondo  e
terzo dell'articolo 702-ter del  codice  di  procedura  civile»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «non  si   applica   il   comma   primo
dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.»; 
      2) al comma 2, le parole «con il decreto  di  cui  all'articolo
702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile» sono soppresse; 
      3) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Fermo  quanto
previsto dal comma 1, quando e' competente la  corte  di  appello  in
primo grado il presidente nomina l'istruttore a  norma  dell'articolo
349-bis del codice di procedura civile e il procedimento e'  regolato
dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice  di  procedura
civile.»; 
      4) alla rubrica,  la  parola  «sommario»  e'  sostituita  dalla
seguente «semplificato»; 
    c) all'articolo 4, al secondo comma,  le  parole  «non  oltre  la
prima udienza di comparizione  delle  parti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 171-bis del codice di
procedura civile»; 
    d) alla rubrica del Capo III, la parola «sommario» e'  sostituita
dalla seguente: «semplificato»; 
    e) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  la  parola  «sommario»  e'  sostituita  dalla
seguente: «semplificato»; 
      2) al comma 2,  la  parola  «collegiale»  e'  sostituita  dalla
seguente: «monocratica»; 
      3) al comma 4, le parole «L'ordinanza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La sentenza»; 
    f) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  la  parola  «sommario»  e'  sostituita  dalla
seguente: «semplificato»; 
      2) al comma 6, le parole «L'ordinanza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La sentenza»; 
    g)  all'articolo  16,  al  comma  1,  la  parola  «sommario»   e'
sostituita dalla seguente: «semplificato»; 
    h)  all'articolo  17,  al  comma  1,  la  parola  «sommario»   e'
sostituita dalla seguente: «semplificato»; 
    i) all'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  la  parola  «sommario»  e'  sostituita  dalla
seguente: «semplificato»; 
      2) al comma 9, le parole «L'ordinanza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La sentenza»; 
    l) all'articolo 19-bis, al primo comma, la parola  «sommario»  e'
sostituita dalla seguente: «semplificato»; 
    m) all'articolo 19-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  la  parola  «sommario»  e'  sostituita  dalla
seguente: «semplificato»; 
      2) al comma 6, primo  periodo,  le  parole  «L'ordinanza»  sono
sostituite dalle seguenti: «La sentenza»; 
    n) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  la  parola  «sommario»  e'  sostituita  dalla
seguente: «semplificato»; 
      2) al comma 3, le parole «L'ordinanza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La sentenza»; 
    o)  all'articolo  21,  al  comma  1,  la  parola  «sommario»   e'
sostituita dalla seguente: «semplificato»; 
    p) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  la  parola  «sommario»  e'  sostituita  dalla
seguente: «semplificato»; 
      2) al comma 6, le parole «L'ordinanza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La sentenza»; 
      3) al comma 7, le parole «l'ordinanza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la sentenza»; 
      4) al comma 8, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle
seguenti: «della sentenza»; 
      5) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 702-quater»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «per   l'appello»   e   le    parole
«dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»; 
      6) al comma 11, le parole «steso in calce al ricorso  medesimo»
sono soppresse; 
    q) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  la  parola  «sommario»  e'  sostituita  dalla
seguente: «semplificato»; 
      2) al comma 5, le parole «L'ordinanza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La sentenza»; 
      3) al comma 7, le parole «steso in calce al  ricorso  medesimo»
sono soppresse; 
    r)  all'articolo  24,  al  comma  1,  la  parola  «sommario»   e'
sostituita dalla seguente: «semplificato»; 
    s)  all'articolo  25,  al  comma  1,  la  parola  «sommario»   e'
sostituita dalla seguente: «semplificato»; 
    t)  all'articolo  26,  al  comma  1,  la  parola  «sommario»   e'
sostituita dalla seguente: «semplificato»; 
    u) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  la  parola  «sommario»  e'  sostituita  dalla
seguente: «semplificato»; 
      2) al comma 5, le parole «L'ordinanza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La sentenza»; 
    v) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  la  parola  «sommario»  e'  sostituita  dalla
seguente: «semplificato»; 
      2) al comma 5, le parole «l'ordinanza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la sentenza»; 
      3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono
sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»; 
    z)  all'articolo  29,  al  comma  1,  la  parola  «sommario»   e'
sostituita dalla seguente: «semplificato». 
  4. Al  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,  n.  132,  articolo  15,
dopo il comma 0.1, e' aggiunto il  seguente:  «0.1-bis  L'agente  del
Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla
sentenza  del  giudice  italiano  sottoposta  all'esame  della  Corte
europea,  nonche'  al  Procuratore  generale  presso  la   Corte   di
cassazione, la pendenza del procedimento promosso innanzi alla  Corte
europea stessa.». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1-ter  della  legge
          24 marzo 2001, n. 89 (Previsione  di  equa  riparazione  in
          caso di violazione del termine ragionevole del  processo  e
          modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile),
          come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 1-ter. (Rimedi preventivi). - 1. Ai fini  della
          presente legge, nei  processi  civili  costituisce  rimedio
          preventivo  a   norma   dell'articolo   1-bis,   comma   1,
          l'introduzione del giudizio nelle  forme  del  procedimento
          semplificato di cognizione di cui agli articoli  281-decies
          e seguenti del  codice  di  procedura  civile.  Costituisce
          altresi'  rimedio   preventivo   formulare   richiesta   di
          passaggio dal rito ordinario al rito semplificato  a  norma
          dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro
          l'udienza di trattazione e comunque almeno sei  mesi  prima
          che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2,  comma
          2-bis.  Nelle  cause  in  cui  non  si  applica   il   rito
          semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di
          appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di
          decisione a seguito di  trattazione  orale  a  norma  degli
          articoli 275, commi secondo, terzo e quarto,  281-sexies  e
          350-bis del codice di procedura  civile,  almeno  sei  mesi
          prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo  2,
          comma 2-bis. Nelle cause in cui  il  tribunale  giudica  in
          composizione  collegiale,  il  giudice  istruttore   quando
          ritiene che la  causa  puo'  essere  decisa  a  seguito  di
          trattazione orale, rimette la causa  al  collegio  a  norma
          dell'articolo 275-bis del codice di procedura civile. 
                2. L'imputato e le altre parti  del  processo  penale
          hanno diritto di depositare, personalmente  o  a  mezzo  di
          procuratore speciale, un'istanza  di  accelerazione  almeno
          sei mesi  prima  che  siano  trascorsi  i  termini  di  cui
          all'articolo 2, comma 2-bis. 
                3. Nei  giudizi  dinanzi  al  giudice  amministrativo
          costituisce    rimedio    preventivo    la    presentazione
          dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71,  comma  2,
          del codice del processo amministrativo, di cui  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno  sei  mesi  prima
          che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2,  comma
          2-bis. 
                4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte  dei
          conti il presunto responsabile ha  diritto  di  depositare,
          personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza
          di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi
          i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 
                5. La  parte  dei  giudizi  di  natura  pensionistica
          dinanzi alla Corte dei  conti  ha  diritto  di  depositare,
          personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza
          di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi
          i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 
                6. Nei giudizi davanti alla Corte  di  cassazione  la
          parte ha diritto a depositare un'istanza  di  accelerazione
          almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di  cui
          all'articolo 2, comma 2-bis. 
                7. Restano  ferme  le  disposizioni  che  determinano
          l'ordine di priorita' nella trattazione dei procedimenti.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  8
          marzo 2017, n. 24 (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
          delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di
          responsabilita'   professionale    degli    esercenti    le
          professioni  sanitarie),  come  modificato   dal   presente
          decreto: 
                "Art. 8. (Tentativo obbligatorio di conciliazione). -
          1. Chi intende  esercitare  un'azione  innanzi  al  giudice
          civile relativa a  una  controversia  di  risarcimento  del
          danno derivante  da  responsabilita'  sanitaria  e'  tenuto
          preliminarmente a proporre ricorso ai  sensi  dell'articolo
          696-bis del codice di procedura civile dinanzi  al  giudice
          competente. 
                2. La presentazione del ricorso di  cui  al  comma  1
          costituisce condizione di procedibilita' della  domanda  di
          risarcimento. E' fatta salva la possibilita' di esperire in
          alternativa  il  procedimento  di   mediazione   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo  4  marzo
          2010, n. 28. In tali casi  non  trova  invece  applicazione
          l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10  novembre
          2014, n. 162. L'improcedibilita' deve essere  eccepita  dal
          convenuto, a pena di decadenza, o  rilevata  d'ufficio  dal
          giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi
          che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del  codice
          di procedura civile non e' stato espletato  ovvero  che  e'
          iniziato ma non si  e'  concluso,  assegna  alle  parti  il
          termine di quindici giorni per la presentazione  dinanzi  a
          se' dell'istanza di consulenza tecnica  in  via  preventiva
          ovvero di completamento del procedimento. 
              3. Ove la conciliazione non riesca  o  il  procedimento
          non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal
          deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e  gli
          effetti della domanda sono salvi se, entro  novanta  giorni
          dal deposito della relazione o dalla scadenza  del  termine
          perentorio,  e'  depositato,  presso  il  giudice  che   ha
          trattato il procedimento di cui al comma 1, il  ricorso  di
          cui  all'articolo  281-undecies  del  codice  di  procedura
          civile.  In  tal  caso  il  giudice  fissa   l'udienza   di
          comparizione delle parti e procede con le  forme  del  rito
          semplificato  di  cognizione   a   norma   degli   articoli
          281-decies e seguenti del codice di procedura civile. 
                4. La partecipazione al  procedimento  di  consulenza
          tecnica preventiva di cui al presente articolo,  effettuato
          secondo il disposto dell'articolo 15 della presente  legge,
          e' obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese  di
          assicurazione di cui all'articolo 10, che  hanno  l'obbligo
          di formulare l'offerta di  risarcimento  del  danno  ovvero
          comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In
          caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa
          di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento
          nell'ambito  del   procedimento   di   consulenza   tecnica
          preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette
          copia della sentenza all'Istituto per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni  (IVASS)  per  gli  adempimenti  di   propria
          competenza. In caso di mancata partecipazione, il  giudice,
          con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le
          parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di
          consulenza e  di  lite,  indipendentemente  dall'esito  del
          giudizio, oltre che ad  una  pena  pecuniaria,  determinata
          equitativamente, in favore della parte che e' comparsa alla
          conciliazione.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4,  14,  15,
          16, 17, 18, 19-bis, 19-ter, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
          28, 29 e la rubrica del Capo III del decreto legislativo 1°
          settembre  2011,  n.  150  (Disposizioni  complementari  al
          codice di  procedura  civile  in  materia  di  riduzione  e
          semplificazione dei procedimenti civili di  cognizione,  ai
          sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n.  69),
          come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 1. (Definizioni). - 1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) Rito ordinario di  cognizione:  il  procedimento
          regolato dalle norme del titolo I  e  del  titolo  III  del
          libro secondo del codice di procedura civile; 
                  b) Rito del lavoro: il procedimento regolato  dalle
          norme della sezione II del capo I del titolo IV  del  libro
          secondo del codice di procedura civile; 
              c) Rito semplificato  di  cognizione:  il  procedimento
          regolato dalle norme del capo III-quater del titolo  I  del
          libro secondo del codice di procedura civile." 
              "Art.  3.  (Disposizioni   comuni   alle   controversie
          disciplinate dal rito semplificato  di  cognizione).  -  1.
          Nelle  controversie  disciplinate  dal  Capo  III,  non  si
          applica il  comma  primo  dell'articolo  281-duodecies  del
          codice di procedura civile. 
                2. Quando la causa e' giudicata  in  primo  grado  in
          composizione collegiale, il presidente del collegio designa
          il  giudice   relatore.   Il   presidente   puo'   delegare
          l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del
          collegio. 
              3.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma  1,  quando  e'
          competente la corte di appello in primo grado il presidente
          nomina  l'istruttore  a  norma  dell'articolo  349-bis  del
          codice di procedura civile e il  procedimento  e'  regolato
          dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del  codice  di
          procedura civile." 
                "Art. 4.  (Mutamento  del  rito).  -  1.  Quando  una
          controversia viene promossa  in  forme  diverse  da  quelle
          previste  dal  presente  decreto,  il  giudice  dispone  il
          mutamento del rito con ordinanza. 
                2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata
          dal giudice, anche  d'ufficio,  entro  il  termine  di  cui
          all'articolo 171-bis del codice di procedura civile. 
                3. Quando la controversia rientra tra quelle  per  le
          quali il presente decreto prevede l'applicazione  del  rito
          del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui  all'articolo
          420 del codice di procedura civile e il termine  perentorio
          entro il quale le  parti  devono  provvedere  all'eventuale
          integrazione degli atti introduttivi mediante  deposito  di
          memorie e documenti in cancelleria. 
                4.  Quando  dichiara  la  propria  incompetenza,   il
          giudice dispone che  la  causa  sia  riassunta  davanti  al
          giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni
          del presente decreto. 
                5.  Gli  effetti  sostanziali  e  processuali   della
          domanda si producono secondo  le  norme  del  rito  seguito
          prima del  mutamento.  Restano  ferme  le  decadenze  e  le
          preclusioni maturate secondo  le  norme  del  rito  seguito
          prima del mutamento." 
              "CAPO III 
              Delle controversie regolate dal  rito  semplificato  di
          cognizione 
                Art.  14.   (Delle   controversie   in   materia   di
          liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato). - 1.
          Le controversie previste dall'articolo 28  della  legge  13
          giugno 1942, n.  794,  e  l'opposizione  proposta  a  norma
          dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro  il
          decreto ingiuntivo riguardante  onorari,  diritti  o  spese
          spettanti  ad  avvocati  per  prestazioni  giudiziali  sono
          regolate dal  rito  semplificato  di  cognizione,  ove  non
          diversamente disposto dal presente articolo. 
                2. E'  competente  l'ufficio  giudiziario  di  merito
          adito per il processo nel quale l'avvocato ha  prestato  la
          propria  opera.  Il  tribunale   decide   in   composizione
          monocratica. 
                3. Nel giudizio di merito le parti possono  stare  in
          giudizio personalmente. 
                4. La sentenza  che  definisce  il  giudizio  non  e'
          appellabile." 
                "Art. 15. (Dell'opposizione a decreto di pagamento di
          spese  di  giustizia).  -  1.  Le   controversie   previste
          dall'articolo  170  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate  dal  rito
          semplificato di cognizione, ove non  diversamente  disposto
          dal presente articolo. 
                2.  Il  ricorso  e'  proposto  al  capo  dell'ufficio
          giudiziario cui appartiene il magistrato che ha  emesso  il
          provvedimento impugnato.  Per  i  provvedimenti  emessi  da
          magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del  pubblico
          ministero presso il tribunale e' competente  il  presidente
          del tribunale. Per i  provvedimenti  emessi  da  magistrati
          dell'ufficio del pubblico  ministero  presso  la  corte  di
          appello e' competente il presidente della corte di appello. 
                3. Nel giudizio di merito le parti possono  stare  in
          giudizio personalmente. 
                4. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato
          puo' essere sospesa secondo quanto  previsto  dall'articolo
          5. 
                5. Il presidente puo' chiedere a  chi  ha  provveduto
          alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti
          e le informazioni necessari ai fini della decisione. 
                6. La sentenza  che  definisce  il  giudizio  non  e'
          appellabile." 
                "Art. 16. (Delle controversie in materia  di  mancato
          riconoscimento del  diritto  di  soggiorno  sul  territorio
          nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati  membri
          dell'Unione  europea  o  dei  loro  familiari).  -  1.   Le
          controversie   previste   dall'articolo   8   del   decreto
          legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal  rito
          semplificato di cognizione. 
                2. E' competente  il  tribunale  sede  della  sezione
          specializzata  in  materia  di   immigrazione,   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea del luogo in cui il  ricorrente  ha  la
          dimora." 
                "Art.  17.  (Delle   controversie   in   materia   di
          allontanamento  dei  cittadini  degli  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea  o  dei  loro  familiari).  -  1.   Le
          controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   del
          provvedimento di allontanamento dei cittadini  degli  altri
          Stati membri dell'Unione europea o dei loro  familiari  per
          motivi imperativi di pubblica sicurezza  e  per  gli  altri
          motivi di pubblica sicurezza di  cui  all'articolo  20  del
          decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonche'  per  i
          motivi  di  cui  all'articolo  21  del   medesimo   decreto
          legislativo,  sono  regolate  dal  rito   semplificato   di
          cognizione, ove  non  diversamente  disposto  dal  presente
          articolo. 
                2. E' competente  il  tribunale  sede  della  sezione
          specializzata  in  materia   di   immigrazione   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea del luogo in cui  ha  sede  l'autorita'
          che ha adottato il provvedimento impugnato. 
                3.   Il   ricorso   e'   proposto,    a    pena    di
          inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  notificazione
          del provvedimento,  ovvero  entro  sessanta  giorni  se  il
          ricorrente risiede all'estero,  e  puo'  essere  depositato
          anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di
          una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
          caso  l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro
          all'autorita'  giudiziaria  italiana  sono  effettuati  dai
          funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
          al  procedimento  sono  effettuate   presso   la   medesima
          rappresentanza.  La  procura  speciale  al   difensore   e'
          rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
                4.   Il   ricorrente   puo'   stare    in    giudizio
          personalmente. 
                5. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato
          puo' essere sospesa secondo quanto  previsto  dall'articolo
          5. L'allontanamento dal territorio italiano non puo'  avere
          luogo fino  alla  pronuncia  sull'istanza  di  sospensione,
          salvo che il provvedimento sia fondato  su  una  precedente
          decisione giudiziale o su  motivi  imperativi  di  pubblica
          sicurezza. Il giudice decide  sull'istanza  di  sospensione
          prima  della  scadenza  del  termine  entro  il  quale   il
          ricorrente deve lasciare il territorio nazionale. 
                6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve
          lasciare immediatamente il territorio nazionale." 
                "Art.  18.  (Delle   controversie   in   materia   di
          espulsione dei cittadini  di  Stati  che  non  sono  membri
          dell'Unione  europea).  -  1.  Le  controversie  aventi  ad
          oggetto   l'impugnazione   del   decreto   di    espulsione
          pronunciato dal prefetto ai sensi del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato
          di cognizione, ove non diversamente disposto  dal  presente
          articolo. 
                2. E' competente il giudice di pace del luogo in  cui
          ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. 
                3.   Il   ricorso   e'   proposto,    a    pena    di
          inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  notificazione
          del provvedimento,  ovvero  entro  sessanta  giorni  se  il
          ricorrente risiede all'estero,  e  puo'  essere  depositato
          anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di
          una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
          caso  l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro
          all'autorita'  giudiziaria  italiana  sono  effettuati  dai
          funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
          al  procedimento  sono  effettuate   presso   la   medesima
          rappresentanza.  La  procura  speciale  al   difensore   e'
          rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
                4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio  a
          spese  dello  Stato,  e,  qualora  sia  sprovvisto  di   un
          difensore, e'  assistito  da  un  difensore  designato  dal
          giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella  di
          cui  all'articolo  29  delle  norme   di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,
          nonche', ove necessario, da un interprete. 
                5. Il ricorso, unitamente al  decreto  di  fissazione
          dell'udienza,  deve  essere   notificato   a   cura   della
          cancelleria all'autorita' che ha  emesso  il  provvedimento
          almeno cinque giorni prima della medesima udienza. 
                6.  L'autorita'  che  ha  emesso   il   provvedimento
          impugnato puo' costituirsi fino alla prima udienza  e  puo'
          stare in giudizio personalmente o avvalersi  di  funzionari
          appositamente delegati. 
                7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti
          giorni dalla data di deposito del ricorso. 
                8. Gli atti del  procedimento  e  la  decisione  sono
          esenti da ogni tassa e imposta. 
                9. La sentenza  che  definisce  il  giudizio  non  e'
          appellabile." 
                "Art.   19-bis.   (Controversie   in    materia    di
          accertamento dello stato di apolidia). - 1. Le controversie
          in materia di accertamento dello stato  di  apolidia  e  di
          cittadinanza italiana sono regolate dal  rito  semplificato
          di cognizione. 
                2. E' competente  il  tribunale  sede  della  sezione
          specializzata  in  materia  di   immigrazione,   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea del luogo in cui il  ricorrente  ha  la
          dimora." 
                "Art. 19-ter. (Controversie in materia di  diniego  o
          di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze
          di  carattere  umanitario).  -1.  Le  controversie  di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettere  d)  e   d-bis),   del
          decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,  sono
          regolate dal rito semplificato di cognizione. 
                2. E' competente  il  tribunale  sede  della  sezione
          specializzata  in  materia  di   immigrazione,   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea del luogo in cui  ha  sede  l'autorita'
          che ha adottato il provvedimento impugnato. 
                3. Il tribunale giudica in  composizione  collegiale.
          Per la trattazione  della  controversia  e'  designato  dal
          presidente della sezione specializzata  un  componente  del
          collegio. 
                4.   Il   ricorso   e'   proposto,    a    pena    di
          inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  notificazione
          del provvedimento,  ovvero  entro  sessanta  giorni  se  il
          ricorrente risiede all'estero,  e  puo'  essere  depositato
          anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di
          una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
          caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla
          autorita'  giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai
          funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
          al  procedimento  sono  effettuate   presso   la   medesima
          rappresentanza.  La  procura  speciale  al   difensore   e'
          rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare. 
                5. Quando e' presentata l'istanza di cui all'articolo
          5, l'ordinanza e' adottata entro cinque giorni. 
                6. La sentenza  che  definisce  il  giudizio  non  e'
          appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione
          e'  di  giorni  trenta  e   decorre   dalla   comunicazione
          dell'ordinanza a cura  della  cancelleria,  da  effettuarsi
          anche nei confronti della parte non costituita. La  procura
          alle liti per la proposizione del  ricorso  per  cassazione
          deve essere  conferita,  a  pena  di  inammissibilita'  del
          ricorso,   in   data    successiva    alla    comunicazione
          dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica
          la data di rilascio in suo favore della  procura  medesima.
          In  caso  di  rigetto,  la  Corte  di   cassazione   decide
          sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. 
                7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14  e
          15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28  gennaio
          2008, n. 25." 
                "Art. 20. (Dell'opposizione al diniego del nulla osta
          al ricongiungimento familiare e del permesso  di  soggiorno
          per motivi  familiari,  nonche'  agli  altri  provvedimenti
          dell'autorita'  amministrativa  in   materia   di   diritto
          all'unita'  familiare).  -  1.  Le  controversie   previste
          dall'articolo 30,  comma  6,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di
          cognizione, ove  non  diversamente  disposto  dal  presente
          articolo. 
                2. E' competente  il  tribunale  sede  della  sezione
          specializzata  in  materia   di   immigrazione   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea, del luogo in cui ha  sede  l'autorita'
          che ha adottato il provvedimento impugnato. 
                3. La sentenza che accoglie il ricorso puo'  disporre
          il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. 
                4. Gli atti del procedimento sono esenti  da  imposta
          di bollo e di registro e da ogni altra tassa." 
                "Art.  21.  (Dell'opposizione  alla   convalida   del
          trattamento sanitario obbligatorio). - 1.  Le  controversie
          previste dall'articolo 5 della legge  13  maggio  1978,  n.
          180, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove
          non diversamente disposto dal presente articolo. 
                2.  E'  competente  il  tribunale   in   composizione
          collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
                3. Il ricorso su iniziativa  del  sindaco,  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma secondo, della legge 13 maggio 1978,
          n. 180, deve essere proposto, a pena  di  inammissibilita',
          entro trenta giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
          all'articolo 3, secondo comma, della medesima legge. 
                4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare
          in giudizio personalmente e farsi rappresentare da  persona
          munita di mandato scritto in calce al  ricorso  o  in  atto
          separato. Il ricorso puo' essere  presentato  a  mezzo  del
          servizio postale. 
                5. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  5,  il
          presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha
          disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il
          pubblico ministero, puo' sospendere il trattamento medesimo
          anche prima che sia  tenuta  l'udienza  di  comparizione  e
          d'ufficio. Sulla richiesta  di  sospensione  il  presidente
          provvede entro dieci giorni. 
                6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre
          l'assunzione di prove d'ufficio. 
                7. Il procedimento e' esente dal contributo unificato
          e la decisione non e' soggetta a registrazione." 
                "Art. 22. (Delle azioni popolari e delle controversie
          in materia di eleggibilita', decadenza ed  incompatibilita'
          nelle elezioni comunali, provinciali e regionali). - 1.  Le
          controversie previste dall'articolo  82,  primo  e  secondo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          maggio 1960,  n.  570,  quelle  previste  dall'articolo  7,
          secondo comma, della  legge  23  dicembre  1966,  n.  1147,
          quelle previste dall'articolo 19 della  legge  17  febbraio
          1968, n.  108,  e  quelle  previste  dall'articolo  70  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  sono  regolate
          dal rito semplificato di cognizione, ove  non  diversamente
          disposto dal presente articolo. 
                2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per
          quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del
          tribunale  della  circoscrizione  territoriale  in  cui  e'
          compreso il  comune  medesimo.  Le  azioni  popolari  e  le
          impugnative consentite  per  quanto  concerne  le  elezioni
          provinciali  sono  di  competenza   del   tribunale   della
          circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo
          della  provincia.  Le  azioni  popolari  e  le  impugnative
          consentite per quanto concerne le elezioni  regionali  sono
          di competenza del tribunale del capoluogo della regione. 
                3. Il tribunale giudica in composizione collegiale  e
          al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
                4. Il ricorso avverso le  deliberazioni  adottate  in
          materia di eleggibilita' deve essere proposto,  a  pena  di
          inammissibilita', entro trenta giorni dalla data finale  di
          pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data  della
          notificazione di essa, quando e' necessaria. Il termine  e'
          di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
                5. I  termini  per  la  notifica  del  ricorso  e  la
          costituzione delle parti sono perentori. 
                6.  La  sentenza  che  definisce   il   giudizio   e'
          immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al
          sindaco, al presidente della giunta provinciale  ovvero  al
          presidente della regione perche' entro ventiquattro ore dal
          ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni
          del dispositivo nell'albo dell'ente. 
                7. Contro la sentenza pronunciata dal tribunale  puo'
          essere proposto appello  da  qualsiasi  cittadino  elettore
          dell'ente locale o  da  chiunque  altro  vi  abbia  diretto
          interesse, dal procuratore della  Repubblica,  nonche'  dal
          prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilita'. 
                8. L'efficacia esecutiva della  sentenza  pronunciata
          dal tribunale e' sospesa in pendenza di appello. 
                9. Il termine per l'appello decorre, per  ogni  altro
          cittadino  elettore  o  diretto  interessato,   dall'ultimo
          giorno della pubblicazione del dispositivo  della  sentenza
          nell'albo dell'ente. 
                10. Contro la decisione della  corte  di  appello  la
          parte soccombente e il procuratore generale presso la corte
          di appello possono proporre ricorso  per  cassazione  entro
          trenta giorni dalla sua comunicazione. 
                11. Il presidente  della  corte  di  cassazione,  con
          decreto, fissa l'udienza di discussione.  Tutti  i  termini
          del procedimento sono ridotti della meta'. 
                12. Il giudice, quando accoglie il ricorso,  corregge
          il risultato delle  elezioni  e  sostituisce  ai  candidati
          illegittimamente proclamati coloro  che  hanno  diritto  di
          esserlo. 
                13. Il provvedimento che  definisce  il  giudizio  e'
          immediatamente comunicato al sindaco, al  presidente  della
          giunta provinciale ovvero al presidente della regione,  che
          subito  ne  cura  la  notificazione,  senza   spese,   agli
          interessati. Eguale comunicazione e' data al  prefetto  per
          le controversie inerenti elezioni regionali. 
                14. Le parti possono stare in giudizio  personalmente
          in ogni grado. 
                15. Gli atti del procedimento  e  la  decisione  sono
          esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
                16. La controversia e' trattata in ogni grado in  via
          di urgenza." 
                "Art. 23. (Delle azioni in materia di eleggibilita' e
          incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo).
          - 1. Le controversie previste dall'articolo 44 della  legge
          24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito semplificato
          di cognizione, ove non diversamente disposto  dal  presente
          articolo. 
                2. E'  competente  la  corte  di  appello  nella  cui
          circoscrizione  ha  sede  l'ufficio   elettorale   che   ha
          proclamato l'elezione  o  la  surrogazione  e  al  giudizio
          partecipa il pubblico ministero. 
                3.   Il   ricorso   e'   proposto,    a    pena    di
          inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale  dei  nominativi  degli  eletti  a
          norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n.  18,
          ovvero entro  sessanta  giorni  se  il  ricorrente  risiede
          all'estero. 
                4. I  termini  per  la  notifica  del  ricorso  e  la
          costituzione delle parti sono perentori. 
                5. La sentenza che definisce il giudizio, ove non sia
          stato proposto ricorso per  cassazione,  e'  immediatamente
          trasmessa in copia, a cura del cancelliere,  al  presidente
          dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione. 
                6. Contro la decisione  della  corte  di  appello  la
          parte soccombente e il procuratore generale presso la corte
          di appello possono proporre ricorso  per  cassazione  entro
          trenta giorni dalla sua comunicazione. 
                7. Il  presidente  della  corte  di  cassazione,  con
          decreto, fissa l'udienza di discussione.  Tutti  i  termini
          del procedimento sono ridotti alla meta'.  La  sentenza  e'
          immediatamente  pubblicata  e   trasmessa,   a   cura   del
          cancelliere, per l'esecuzione  al  presidente  dell'Ufficio
          elettorale nazionale. 
                8. Gli atti del  procedimento  e  la  decisione  sono
          esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
                9. La controversia e' trattata in ogni grado  in  via
          di urgenza." 
                "Art. 24. (Dell'impugnazione  delle  decisioni  della
          Commissione elettorale circondariale in tema di  elettorato
          attivo). - 1. Le controversie previste dall'articolo 42 del
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.
          223, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove
          non diversamente disposto dal presente articolo. 
                2. E'  competente  la  corte  di  appello  nella  cui
          circoscrizione   ha   sede   la   Commissione    elettorale
          circondariale che ha emesso la  decisione  impugnata  e  al
          giudizio partecipa il pubblico ministero. 
                3.   Il   ricorso   e'   proposto,    a    pena    di
          inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  notificazione
          di cui al quarto comma dell'articolo  30  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.  223,  quando
          il ricorrente e' lo stesso cittadino che aveva reclamato  o
          aveva presentato direttamente alla Commissione una  domanda
          d'iscrizione  o  era  stato  dalla   Commissione   medesima
          cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il  ricorso
          e' proposto, anche dal procuratore della Repubblica  presso
          il  tribunale  competente  per  territorio,   a   pena   di
          inammissibilita', entro trenta giorni dall'ultimo giorno di
          pubblicazione  della  lista  rettificata.  I  termini  sono
          raddoppiati per i cittadini  residenti  all'estero  di  cui
          all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 marzo 1967, n. 223. 
                4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto  di
          fissazione  d'udienza,  al   cittadino   o   ai   cittadini
          interessati e alla Commissione elettorale. 
                5. Nel giudizio  dinanzi  alla  Corte  di  cassazione
          tutti i termini del procedimento sono  ridotti  alla  meta'
          fatta eccezione  per  i  ricorsi  dei  cittadini  residenti
          all'estero. 
                6. Le parti possono stare in  giudizio  personalmente
          in ogni grado. 
                7. Il provvedimento  che  definisce  il  giudizio  e'
          comunicato immediatamente dalla cancelleria  al  presidente
          della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che
          ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione  agli
          interessati. 
                8. Gli atti del  procedimento  e  la  decisione  sono
          esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
                9. La controversia e' trattata in ogni grado  in  via
          di urgenza." 
                "Art.  25.  (Delle   controversie   in   materia   di
          riparazione a seguito di illecita diffusione del  contenuto
          di  intercettazioni  telefoniche).-  1.   Le   controversie
          previste dall'articolo 4  del  decreto-legge  22  settembre
          2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito  semplificato
          di cognizione." 
                "Art.   26   (Dell'impugnazione   dei   provvedimenti
          disciplinari a carico dei notai). - 1. Le  controversie  in
          materia di impugnazione dei  provvedimenti  disciplinari  e
          quelle in materia di impugnazione  delle  misure  cautelari
          rispettivamente previste dagli articoli  158  e  158-novies
          della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito
          semplificato di cognizione, ove non  diversamente  disposto
          dal presente articolo. 
                2. E' competente la corte di  appello  del  distretto
          nel quale ha sede la Commissione  amministrativa  regionale
          di  disciplina  che   ha   pronunciato   il   provvedimento
          impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati  dalla
          corte di appello ai sensi dell'articolo 158-septies,  comma
          2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89,  e'  competente  la
          corte di appello nel cui distretto e' ubicata la sede della
          Commissione piu' vicina. Al giudizio partecipa il  pubblico
          ministero. 
                3. Il ricorso avverso il  provvedimento  disciplinare
          va proposto,  a  pena  di  inammissibilita',  entro  trenta
          giorni dalla notificazione della decisione,  a  cura  della
          parte interessata o, in difetto, nel termine  di  sei  mesi
          dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare va
          proposto, a pena di inammissibilita',  entro  dieci  giorni
          dalla notificazione del provvedimento impugnato. 
                4. Contro la decisione della  corte  di  appello  sul
          reclamo avverso il provvedimento  disciplinare  e'  ammesso
          ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3)
          e 5) del  primo  comma  dell'articolo  360  del  codice  di
          procedura civile. 
                5. Contro la decisione della  corte  di  appello  sul
          reclamo  avverso  il  provvedimento  cautelare  e'  ammesso
          ricorso per cassazione per violazione di legge. 
                6. La Corte di cassazione pronuncia con  sentenza  in
          camera di consiglio, sentite le parti." 
                "Art. 27. (Dell'impugnazione delle deliberazioni  del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti). -  1.  Le
          controversie  previste  dall'articolo  63  della  legge   3
          febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal  rito  semplificato
          di cognizione, ove non diversamente disposto  dal  presente
          articolo. 
                2.  E'  competente  il  tribunale   in   composizione
          collegiale del capoluogo del distretto in cui  ha  sede  il
          Consiglio  regionale  o  interregionale   dell'Ordine   dei
          giornalisti presso cui il giornalista e' iscritto od ove la
          elezione contestata si e' svolta e al giudizio partecipa il
          pubblico ministero. 
                3. Presso il tribunale e presso la corte  di  appello
          il  collegio  e'  integrato  da  un  giornalista  e  da  un
          pubblicista nominati in numero  doppio,  ogni  quadriennio,
          all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte
          di  appello  su  designazione   del   Consiglio   nazionale
          dell'Ordine.   Il   giornalista   professionista   ed    il
          pubblicista,  alla  scadenza  dell'incarico,  non   possono
          essere nuovamente nominati. 
                4.   Il   ricorso   e'   proposto,    a    pena    di
          inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  notifica  del
          provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il
          ricorrente risiede all'estero. 
                5.  La  sentenza  che  accoglie   il   ricorso   puo'
          annullare,   revocare   o   modificare   la   deliberazione
          impugnata." 
                "Art.  28.  (Delle   controversie   in   materia   di
          discriminazione).  -  1.  Le  controversie  in  materia  di
          discriminazione  di  cui  all'articolo   44   del   decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  quelle   di   cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 9  luglio  2003,  n.
          215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
          luglio 2003, n. 216, quelle di  cui  all'articolo  3  della
          legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle  di  cui  all'articolo
          55-quinquies del decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.
          198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove
          non diversamente disposto dal presente articolo. 
                2. E' competente il tribunale del  luogo  in  cui  il
          ricorrente ha il domicilio. 
                3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare
          in giudizio personalmente. 
                4. Quando il ricorrente fornisce elementi  di  fatto,
          desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si
          puo' presumere l'esistenza di atti, patti  o  comportamenti
          discriminatori, spetta  al  convenuto  l'onere  di  provare
          l'insussistenza della discriminazione. I dati di  carattere
          statistico possono essere relativi anche  alle  assunzioni,
          ai regimi contributivi, all'assegnazione delle  mansioni  e
          qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera
          e ai licenziamenti dell'azienda interessata. 
                5. Con la  sentenza  che  definisce  il  giudizio  il
          giudice puo' condannare il convenuto  al  risarcimento  del
          danno anche non patrimoniale e ordinare la  cessazione  del
          comportamento, della condotta o  dell'atto  discriminatorio
          pregiudizievole,  adottando,  anche  nei  confronti   della
          pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a
          rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la  ripetizione
          della  discriminazione,  il  giudice   puo'   ordinare   di
          adottare, entro il termine fissato  nel  provvedimento,  un
          piano di rimozione  delle  discriminazioni  accertate.  Nei
          casi  di   comportamento   discriminatorio   di   carattere
          collettivo, il piano e' adottato sentito l'ente  collettivo
          ricorrente. 
                6. Ai fini della liquidazione del danno,  il  giudice
          tiene  conto  del  fatto  che  l'atto  o  il  comportamento
          discriminatorio costituiscono ritorsione ad una  precedente
          azione  giudiziale  ovvero   ingiusta   reazione   ad   una
          precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il
          rispetto del principio della parita' di trattamento. 
                7. Quando accoglie la domanda  proposta,  il  giudice
          puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento,  per  una
          sola volta e a spese del convenuto,  su  un  quotidiano  di
          tiratura nazionale. Della sentenza  e'  data  comunicazione
          nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4,  comma
          1,  del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,   n.   215,
          dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9  luglio
          2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies,  comma  8,  del
          decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198." 
                "Art.  29.  (Delle   controversie   in   materia   di
          opposizione alla stima nelle  espropriazioni  per  pubblica
          utilita').  -  1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto
          l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto
          del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono
          regolate dal  rito  semplificato  di  cognizione,  ove  non
          diversamente disposto dal presente articolo. 
                2.  E'  competente  la  corte  di  appello  nel   cui
          distretto si trova il bene espropriato. 
                3.   L'opposizione   va   proposta,   a    pena    di
          inammissibilita', entro il termine di trenta  giorni  dalla
          notifica del decreto di esproprio o  dalla  notifica  della
          stima peritale, se quest'ultima sia successiva  al  decreto
          di esproprio. Il  termine  e'  di  sessanta  giorni  se  il
          ricorrente risiede all'estero. 
                4.   Il   ricorso   e'    notificato    all'autorita'
          espropriante, al promotore dell'espropriazione  e,  se  del
          caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore e'  il
          proprietario del bene, ovvero all'autorita' espropriante  e
          al  proprietario  del  bene,  se  attore  e'  il  promotore
          dell'espropriazione. Il  ricorso  e'  notificato  anche  al
          concessionario dell'opera pubblica, se a questi  sia  stato
          affidato il pagamento dell'indennita'.". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   15   del
          decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni  urgenti
          in materia di  protezione  internazionale  e  immigrazione,
          sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del
          Ministero   dell'interno   e    l'organizzazione    e    il
          funzionamento dell'Agenzia nazionale per  l'amministrazione
          e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita' organizzata), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, come  modificato  dal
          presente decreto: 
                "Art. 15. (Disposizioni in materia di  giustizia).  -
          01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello  Stato
          italiano dinanzi alla Corte europea dei  diritti  dell'uomo
          sono svolte dall'Avvocato generale dello  Stato,  che  puo'
          delegare un avvocato dello Stato. 
                0.1-bis. L'agente del Governo  comunica  a  tutte  le
          parti del processo che ha  dato  luogo  alla  sentenza  del
          giudice italiano sottoposta all'esame della Corte  europea,
          nonche'  al  Procuratore  generale  presso  la   Corte   di
          cassazione, la pendenza del procedimento  promosso  innanzi
          alla Corte europea stessa. 
              1. Al testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  nel  capo  V  del
          titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, e' inserito
          il seguente: 
                "Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione  dei
          compensi al difensore e al consulente tecnico di parte).  -
          1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e'  dichiarata
          inammissibile,  al  difensore  non   e'   liquidato   alcun
          compenso. 
              2. Non  possono  essere  altresi'  liquidate  le  spese
          sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto
          del conferimento dell'incarico,  apparivano  irrilevanti  o
          superflue ai fini della prova.". 
                1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  31
          agosto 2016, n. 168, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole:  "e  sino  al  1°
          gennaio 2019" sono soppresse.".