Art. 16 
 
Modifiche alle leggi speciali  in  materia  di  albi  dei  consulenti
  tecnici d'ufficio esercenti le professioni sanitarie 
 
  1. Al decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, articolo 3, comma
5,  la  parola  «quinquennale»  e'  sostituita   con   la   seguente:
«biennale». 
  2. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  articolo
16-novies, al quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  23,  secondo  comma,
secondo periodo, e 24-bis,  secondo  comma,  delle  disposizioni  per
l'attuazione del codice di procedura civile.». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          13  settembre  2012,  n.  158  (Disposizioni  urgenti   per
          promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante  un  piu'  alto
          livello  di   tutela   della   salute),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,  come
          modificato dal presente decreto: 
                "Art.     3.      (Responsabilita'      professionale
          dell'esercente le professioni sanitarie). - 1.  L'esercente
          la  professione  sanitaria  che  nello  svolgimento   della
          propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche
          accreditate  dalla  comunita'  scientifica   non   risponde
          penalmente per colpa lieve. In  tali  casi  resta  comunque
          fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.
          Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del
          danno, tiene debitamente conto della  condotta  di  cui  al
          primo periodo. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su
          proposta del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze, sentite l'Associazione nazionale  fra  le  imprese
          assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini
          dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,  nonche'  le
          Federazioni nazionali degli  ordini  e  dei  collegi  delle
          professioni  sanitarie  e   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative delle categorie  professionali
          interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma  5,
          lettera e), del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura
          assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie,  sono
          disciplinati le procedure e i requisiti minimi  e  uniformi
          per l'idoneita' dei relativi contratti, in  conformita'  ai
          seguenti criteri: 
                  a) determinare i casi  nei  quali,  sulla  base  di
          definite  categorie  di  rischio  professionale,  prevedere
          l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di
          garantire idonea copertura assicurativa agli  esercenti  le
          professioni sanitarie, anche nell'esercizio  dell'attivita'
          libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse
          del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal  contributo
          dei professionisti  che  ne  facciano  espressa  richiesta,
          nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo  di
          cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a  carico
          delle imprese autorizzate all'esercizio  dell'assicurazione
          per danni  derivanti  dall'attivita'  medico-professionale,
          determinato in misura percentuale ai  premi  incassati  nel
          precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento
          del premio stesso, con provvedimento adottato dal  Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
          salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
          la Federazione nazionale degli ordini dei medici  chirurghi
          e degli odontoiatri, nonche' le Federazioni nazionali degli
          ordini e dei collegi delle professioni sanitarie; 
                  b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui
          alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
                  c)  prevedere  che  i  contratti  di  assicurazione
          debbano essere stipulati anche in  base  a  condizioni  che
          dispongano alla scadenza la  variazione  in  aumento  o  in
          diminuzione del premio in relazione al verificarsi  o  meno
          di  sinistri  e  subordinare  comunque  la  disdetta  della
          polizza alla reiterazione di una condotta colposa da  parte
          del sanitario accertata con sentenza definitiva. 
                3.  Il  danno  biologico  conseguente   all'attivita'
          dell'esercente della  professione  sanitaria  e'  risarcito
          sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente
          integrate con la procedura di cui al comma 1  del  predetto
          articolo 138 e sulla base dei  criteri  di  cui  ai  citati
          articoli, per tener conto delle  fattispecie  da  esse  non
          previste,  afferenti  all'attivita'  di  cui  al   presente
          articolo. 
                4. Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo
          3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148, per  i  contenuti  e  le  procedure
          inerenti ai contratti assicurativi per i  rischi  derivanti
          dall'esercizio    dell'attivita'     professionale     resa
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in  rapporto
          di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato
          sentita altresi' la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti  del
          Servizio sanitario nazionale  ogni  copertura  assicurativa
          della responsabilita' civile ulteriore  rispetto  a  quella
          prevista,  per  il  relativo  personale,  dalla   normativa
          contrattuale vigente. 
                5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio  di  cui
          all'articolo 13 del regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.
          1368, recante disposizioni  di  attuazione  del  codice  di
          procedura civile,  devono  essere  aggiornati  con  cadenza
          almeno biennale, al  fine  di  garantire,  oltre  a  quella
          medico legale, una idonea e qualificata  rappresentanza  di
          esperti   delle   discipline    specialistiche    dell'area
          sanitaria,  anche  con  il  coinvolgimento  delle  societa'
          scientifiche tra i quali scegliere per  la  nomina  tenendo
          conto della disciplina interessata nel procedimento. 
                6. Dall'applicazione del presente articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  16-novies  del
          citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
          come modificato dal presente decreto: 
                "Art.  16-novies.  (Modalita'  informatiche  per   le
          domande  di  iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei
          consulenti  tecnici,  dell'albo  dei   periti   presso   il
          tribunale, dell'elenco dei soggetti  specializzati  per  la
          custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco  dei
          professionisti disponibili a provvedere alle operazioni  di
          vendita). -  1.  Le  domande  di  iscrizione  all'albo  dei
          consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile,  all'elenco  dei  soggetti  specializzati  previsto
          dall'articolo  169-sexies  delle  medesime  disposizioni  e
          all'albo dei  periti  presso  il  tribunale,  di  cui  agli
          articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice
          di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le
          propongono, con  modalita'  esclusivamente  telematiche  in
          conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con
          le medesime modalita' sono inseriti  i  documenti  allegati
          alle domande. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione
          negli elenchi dei professionisti disponibili  a  provvedere
          alle operazioni di vendita di cui  all'articolo  169-ter  e
          all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per
          l'attuazione del codice di procedura civile. 
                3.  Quando,  per  l'iscrizione  negli  albi  e  negli
          elenchi di cui al presente articolo, la  legge  prevede  il
          pagamento di bolli,  diritti  o  altre  somme  a  qualsiasi
          titolo, il  versamento  e'  effettuato  esclusivamente  con
          sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito,
          di credito o prepagate o con altri mezzi di  pagamento  con
          moneta elettronica  disponibili  nel  circuito  bancario  o
          postale,  a   norma   dell'articolo   4,   comma   9,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22  febbraio  2010,  n.  24.  I
          versamenti  di  cui  al  presente  comma  hanno  luogo  nel
          rispetto della normativa, anche regolamentare,  concernente
          i pagamenti telematici nel processo civile. 
                4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2  sono
          formati a  norma  delle  disposizioni  legislative  che  li
          regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con
          modalita' esclusivamente informatiche in  conformita'  alle
          specifiche tecniche di cui al comma 5.  L'accesso  ai  dati
          contenuti negli albi  e  negli  elenchi  e'  consentito  ai
          magistrati  e  al  personale  delle  cancellerie  e   delle
          segreterie di tutti gli uffici giudiziari  della  giustizia
          ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo  179-quater,
          terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice
          di procedura civile, la  disposizione  di  cui  al  periodo
          precedente si applica anche  agli  elenchi  previsti  dagli
          articoli 169-ter e  179-ter  delle  medesime  disposizioni.
          Resta fermo quanto  previsto  dagli  articoli  23,  secondo
          comma, secondo periodo,  e  24-bis,  secondo  comma,  delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile. 
                5. La presentazione delle domande e la  tenuta  degli
          albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate
          in  conformita'  alle  specifiche  tecniche  stabilite  dal
          responsabile per i sistemi  informativi  automatizzati  del
          Ministero della giustizia, nel  rispetto  della  disciplina
          prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  sul  sito
          internet del Ministero della giustizia. 
                6. Le disposizioni del presente  articolo  acquistano
          efficacia decorsi trenta  giorni  dalla  pubblicazione  sul
          sito  internet  del   Ministero   della   giustizia   delle
          specifiche tecniche previste dal comma 5. 
                7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di
          acquisto  di  efficacia  delle  disposizioni  del  presente
          articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi  previsti
          dai  medesimi  commi,  inseriscono  i  propri   dati,   con
          modalita' telematiche  e  in  conformita'  alle  specifiche
          tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio  di
          novanta giorni dalla pubblicazione sul  sito  internet  del
          Ministero  della  giustizia   delle   medesime   specifiche
          tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di
          cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi gia' formati
          sono sostituiti ad  ogni  effetto  dagli  albi  ed  elenchi
          previsti dal presente articolo.".