Art. 15
Modifiche al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale
1. Al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 335:
1) al comma 1, le parole: «nonche', contestualmente o dal
momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato
stesso e' attribuito.» sono sostituite dalle seguenti: «, contenente
la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile,
riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.
Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo
e di luogo del fatto.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il
pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona
alla quale il reato e' attribuito non appena risultino,
contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o
successivamente, indizi a suo carico.
1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei
commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico
ministero puo' altresi' indicare la data anteriore a partire dalla
quale essa deve intendersi effettuata.»;
b) dopo l'articolo 335, sono inseriti i seguenti:
«Art. 335-bis (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini
civili e amministrativi). - 1. La mera iscrizione nel registro di cui
all'articolo 335 non puo', da sola, determinare effetti
pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla
quale il reato e' attribuito.
Art. 335-ter (Ordine di iscrizione del nome della persona
sottoposta ad indagini). - 1. Quando deve compiere un atto del
procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che
il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che
non e' stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato,
sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di
provvedere all'iscrizione.
2. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la
data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta
salva la facolta' di proporre la richiesta di cui all'articolo
335-quater.
Art. 335-quater (Accertamento della tempestivita'
dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato). - 1. La persona
sottoposta alle indagini puo' chiedere al giudice di accertare la
tempestivita' dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335
della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta
di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilita', le ragioni
che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali e' desunto il
ritardo.
2. La retrodatazione e' disposta dal giudice quando il ritardo
e' inequivocabile e non e' giustificato.
3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena
di inammissibilita', entro venti giorni da quello in cui la persona
sottoposta alle indagini ha avuto facolta' di prendere conoscenza
degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori
richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine
e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta e' proposta
al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al
giudice per le indagini preliminari.
5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve
adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e
della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione e'
rilevante ai fini della decisione, la richiesta puo' anche essere
presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa
nelle forme di questo.
6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma
5, la richiesta e' depositata presso la cancelleria del giudice, con
la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il
pubblico ministero, entro sette giorni, puo' depositare memorie e il
difensore del richiedente puo' prenderne visione ed estrarne copia.
Entrambe le parti hanno facolta' di depositare ulteriori memorie
entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il
giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale,
provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in
camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al
difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il
difensore sono sentiti se compaiono. La decisione e' adottata con
ordinanza.
7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non e'
proposta in udienza, la richiesta e' depositata nella cancelleria del
giudice e viene trattata e decisa in udienza.
8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la
data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il
nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito.
9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la
parte la cui richiesta di retrodatazione e' stata respinta ovvero, in
caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la
parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione
sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza
preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto
dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza
preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di
retrodatazione puo' essere proposta solo se gia' avanzata
nell'udienza preliminare.
10. L'ordinanza del giudice dibattimentale puo' essere
impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi
dell'articolo 586.».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 335 del codice di
procedura penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia che gli
perviene o che ha acquisito di propria iniziativa,
contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e
non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una
fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate,
ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del
fatto.
1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione
del nome della persona alla quale il reato e' attribuito
non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della
notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai
sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre
l'iscrizione il pubblico ministero puo' altresi' indicare
la data anteriore a partire dalla quale essa deve
intendersi effettuata.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la
qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta
diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno
dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a),
le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla
persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano
richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti
all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel
decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto
motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non
superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo,
decorsi sei mesi dalla data di presentazione della
denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha in
carico il procedimento circa lo stato del medesimo.".