Art. 15 
 
  Modifiche al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo II del Libro V del codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 335: 
      1) al comma 1,  le  parole:  «nonche',  contestualmente  o  dal
momento in cui risulta, il nome della persona  alla  quale  il  reato
stesso e' attribuito.» sono sostituite dalle seguenti: «,  contenente
la rappresentazione di un  fatto,  determinato  e  non  inverosimile,
riconducibile  in   ipotesi   a   una   fattispecie   incriminatrice.
Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo
e di luogo del fatto.»; 
      2) dopo il comma  1,  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-bis.  Il
pubblico ministero provvede all'iscrizione  del  nome  della  persona
alla  quale  il   reato   e'   attribuito   non   appena   risultino,
contestualmente   all'iscrizione   della   notizia   di    reato    o
successivamente, indizi a suo carico. 
        1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi  dei
commi 1 e  1-bis,  all'atto  di  disporre  l'iscrizione  il  pubblico
ministero puo' altresi' indicare la data anteriore  a  partire  dalla
quale essa deve intendersi effettuata.»; 
    b) dopo l'articolo 335, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 335-bis (Limiti  all'efficacia  dell'iscrizione  ai  fini
civili e amministrativi). - 1. La mera iscrizione nel registro di cui
all'articolo   335   non   puo',   da   sola,   determinare   effetti
pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla
quale il reato e' attribuito. 
      Art. 335-ter (Ordine  di  iscrizione  del  nome  della  persona
sottoposta ad indagini). -  1.  Quando  deve  compiere  un  atto  del
procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene  che
il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che
non e' stata ancora iscritta nel registro  delle  notizie  di  reato,
sentito il pubblico ministero, gli ordina  con  decreto  motivato  di
provvedere all'iscrizione. 
      2. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando  la
data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini.  Resta
salva la facolta'  di  proporre  la  richiesta  di  cui  all'articolo
335-quater. 
      Art.    335-quater    (Accertamento     della     tempestivita'
dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato). - 1. La persona
sottoposta alle indagini puo' chiedere al  giudice  di  accertare  la
tempestivita' dell'iscrizione nel registro di  cui  all'articolo  335
della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con  richiesta
di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilita', le ragioni
che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali e' desunto il
ritardo. 
      2. La retrodatazione e' disposta dal giudice quando il  ritardo
e' inequivocabile e non e' giustificato. 
      3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a  pena
di inammissibilita', entro venti giorni da quello in cui  la  persona
sottoposta alle indagini ha avuto  facolta'  di  prendere  conoscenza
degli atti  che  dimostrano  il  ritardo  nell'iscrizione.  Ulteriori
richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso  termine
e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili. 
      4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta e'  proposta
al giudice che procede o, nel corso delle  indagini  preliminari,  al
giudice per le indagini preliminari. 
      5. Durante le indagini  preliminari,  quando  il  giudice  deve
adottare una decisione con  l'intervento  del  pubblico  ministero  e
della  persona  sottoposta  alle  indagini  e  la  retrodatazione  e'
rilevante ai fini della decisione, la  richiesta  puo'  anche  essere
presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e  decisa
nelle forme di questo. 
      6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del  comma
5, la richiesta e' depositata presso la cancelleria del giudice,  con
la  prova  dell'avvenuta  notificazione  al  pubblico  ministero.  Il
pubblico ministero, entro sette giorni, puo' depositare memorie e  il
difensore del richiedente puo' prenderne visione ed  estrarne  copia.
Entrambe le parti hanno  facolta'  di  depositare  ulteriori  memorie
entro i sette giorni successivi.  Decorso  tale  ultimo  termine,  il
giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio  orale,
provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data  dell'udienza  in
camera di consiglio,  dandone  avviso  al  pubblico  ministero  e  al
difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico  ministero  e  il
difensore sono sentiti se compaiono. La  decisione  e'  adottata  con
ordinanza. 
      7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non e'
proposta in udienza, la richiesta e' depositata nella cancelleria del
giudice e viene trattata e decisa in udienza. 
      8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la
data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di  reato  e  il
nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito. 
      9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del  comma  3,  la
parte la cui richiesta di retrodatazione e' stata respinta ovvero, in
caso di accoglimento della richiesta,  il  pubblico  ministero  e  la
parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la  questione
sia  nuovamente  esaminata  prima  della   conclusione   dell'udienza
preliminare  o,  se  questa  manca,   entro   il   termine   previsto
dall'articolo 491, comma 1. Nel  dibattimento  preceduto  da  udienza
preliminare,  la  domanda  di  nuovo   esame   della   richiesta   di
retrodatazione  puo'  essere   proposta   solo   se   gia'   avanzata
nell'udienza preliminare. 
      10.  L'ordinanza  del  giudice   dibattimentale   puo'   essere
impugnata  nei  casi  e  nei  modi  previsti  dai  primi  due   commi
dell'articolo 586.». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 335 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1.  Il
          pubblico ministero  iscrive  immediatamente,  nell'apposito
          registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia  che  gli
          perviene  o  che  ha  acquisito  di   propria   iniziativa,
          contenente la rappresentazione di un fatto,  determinato  e
          non  inverosimile,   riconducibile   in   ipotesi   a   una
          fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono  indicate,
          ove risultino, le circostanze  di  tempo  e  di  luogo  del
          fatto. 
                1-bis. Il pubblico ministero provvede  all'iscrizione
          del nome della persona alla quale il  reato  e'  attribuito
          non appena risultino, contestualmente all'iscrizione  della
          notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. 
                1-ter. Quando non ha  provveduto  tempestivamente  ai
          sensi  dei  commi  1  e   1-bis,   all'atto   di   disporre
          l'iscrizione il pubblico ministero puo'  altresi'  indicare
          la  data  anteriore  a  partire  dalla  quale   essa   deve
          intendersi effettuata. 
                2. Se nel corso delle indagini  preliminari  muta  la
          qualificazione giuridica del fatto  ovvero  questo  risulta
          diversamente circostanziato,  il  pubblico  ministero  cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
          procedere a nuove iscrizioni. 
                3. Ad esclusione dei casi in cui si procede  per  uno
          dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2,  lettera  a),
          le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla
          persona alla quale il reato  e'  attribuito,  alla  persona
          offesa  e  ai  rispettivi  difensori,   ove   ne   facciano
          richiesta. 
                3-bis. Se sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
          all'attivita'  di  indagine,  il  pubblico  ministero,  nel
          decidere  sulla  richiesta,  puo'  disporre,  con   decreto
          motivato, il segreto sulle iscrizioni per  un  periodo  non
          superiore a tre mesi e non rinnovabile. 
                3-ter. Senza pregiudizio del  segreto  investigativo,
          decorsi  sei  mesi  dalla  data  di   presentazione   della
          denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
          puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha  in
          carico il procedimento circa lo stato del medesimo.".