Art. 16 
 
 Modifiche al Titolo III del Libro V del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo III del  Libro  V  del  codice  di  procedura  penale,
all'articolo  344-bis,  comma  6,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:
«dell'articolo 159», sono inserite le seguenti: «o dell'articolo 598-
ter, comma 2,». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 344-bis del  codice
          di procedura penale, come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 344-bis (Improcedibilita' per  superamento  dei
          termini di durata massima del giudizio di impugnazione).  -
          1. La mancata definizione del giudizio di appello entro  il
          termine di due anni costituisce causa  di  improcedibilita'
          dell'azione penale. 
                2. La mancata definizione del giudizio di  cassazione
          entro  il  termine  di  un  anno   costituisce   causa   di
          improcedibilita' dell'azione penale. 
                3. I termini di cui ai  commi  1  e  2  del  presente
          articolo decorrono dal novantesimo giorno  successivo  alla
          scadenza  del  termine  previsto  dall'articolo  544,  come
          eventualmente prorogato ai sensi  dell'articolo  154  delle
          norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
          presente codice, per il deposito  della  motivazione  della
          sentenza. 
                4.   Quando   il   giudizio   di   impugnazione    e'
          particolarmente complesso,  in  ragione  del  numero  delle
          parti o delle imputazioni o del numero o della complessita'
          delle questioni di  fatto  o  di  diritto  da  trattare,  i
          termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza
          motivata del  giudice  che  procede,  per  un  periodo  non
          superiore a un anno nel giudizio di appello e  a  sei  mesi
          nel giudizio  di  cassazione.  Ulteriori  proroghe  possono
          essere disposte, per le ragioni e per  la  durata  indicate
          nel periodo precedente, quando si  procede  per  i  delitti
          commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di   eversione
          dell'ordinamento  costituzionale  per  i  quali  la   legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a cinque anni o nel massimo  a  dieci  anni,  per  i
          delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo
          comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle  ipotesi  aggravate
          di  cui  all'articolo  609-ter,  609-quatere609-octies  del
          codice penale, nonche' per i  delitti  aggravati  ai  sensi
          dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice  penale  e
          per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui  aldecreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309.
          Nondimeno, quando si procede per  i  delitti  aggravati  ai
          sensi dell'articolo  416-bis.1,  primo  comma,  del  codice
          penale,  i  periodi  di  proroga   non   possono   superare
          complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno
          e sei mesi nel giudizio di cassazione. 
                5. Contro l'ordinanza  che  dispone  la  proroga  del
          termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore
          possono  proporre  ricorso  per  cassazione,  a   pena   di
          inammissibilita',  entro  cinque   giorni   dalla   lettura
          dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione.  Il
          ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte  di  cassazione
          decide entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  degli  atti
          osservando le forme previste dall'articolo 611.  Quando  la
          Corte di cassazione rigetta  o  dichiara  inammissibile  il
          ricorso,  la  questione  non  puo'  essere  riproposta  con
          l'impugnazione della sentenza. 
                6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi,  con
          effetto per tutti gli imputati nei  cui  confronti  si  sta
          procedendo, nei  casi  previsti  dall'articolo  159,  primo
          comma, del codice penalee, nel giudizio di  appello,  anche
          per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione
          dibattimentale. In caso di sospensione per la  rinnovazione
          dell'istruzione dibattimentale, il periodo  di  sospensione
          tra  un'udienza  e  quella  successiva  non  puo'  comunque
          eccedere sessanta giorni. Quando e' necessario procedere  a
          nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159  o
          dell'articolo 598-ter, comma 2, del presente codice, per la
          notificazione del decreto di citazione per il  giudizio  di
          appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4,  i
          termini di cui ai commi 1 e 2 del  presente  articolo  sono
          altresi' sospesi, con effetto per tutti  gli  imputati  nei
          cui confronti  si  sta  procedendo,  tra  la  data  in  cui
          l'autorita' giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data
          in cui la notificazione e' effettuata. 
                7. La declaratoria di improcedibilita' non  ha  luogo
          quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo. 
                8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  624,
          le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente
          articolo  si  applicano  anche  nel  giudizio   conseguente
          all'annullamento  della  sentenza  con  rinvio  al  giudice
          competente per l'appello. In questo  caso,  il  termine  di
          durata massima del processo decorre dal novantesimo  giorno
          successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo
          617. 
                9. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  nei  procedimenti  per  i  delitti  puniti   con
          l'ergastolo,  anche  come  effetto   dell'applicazione   di
          circostanze aggravanti.".