Art. 16
Modifiche al Titolo III del Libro V del codice di procedura penale
1. Al Titolo III del Libro V del codice di procedura penale,
all'articolo 344-bis, comma 6, terzo periodo, dopo le parole:
«dell'articolo 159», sono inserite le seguenti: «o dell'articolo 598-
ter, comma 2,».
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 344-bis del codice
di procedura penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 344-bis (Improcedibilita' per superamento dei
termini di durata massima del giudizio di impugnazione). -
1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il
termine di due anni costituisce causa di improcedibilita'
dell'azione penale.
2. La mancata definizione del giudizio di cassazione
entro il termine di un anno costituisce causa di
improcedibilita' dell'azione penale.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla
scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come
eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
presente codice, per il deposito della motivazione della
sentenza.
4. Quando il giudizio di impugnazione e'
particolarmente complesso, in ragione del numero delle
parti o delle imputazioni o del numero o della complessita'
delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i
termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza
motivata del giudice che procede, per un periodo non
superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi
nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono
essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate
nel periodo precedente, quando si procede per i delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo
comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate
di cui all'articolo 609-ter, 609-quatere609-octies del
codice penale, nonche' per i delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e
per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai
sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice
penale, i periodi di proroga non possono superare
complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno
e sei mesi nel giudizio di cassazione.
5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del
termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore
possono proporre ricorso per cassazione, a pena di
inammissibilita', entro cinque giorni dalla lettura
dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il
ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione
decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la
Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il
ricorso, la questione non puo' essere riproposta con
l'impugnazione della sentenza.
6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con
effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta
procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo
comma, del codice penalee, nel giudizio di appello, anche
per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione
tra un'udienza e quella successiva non puo' comunque
eccedere sessanta giorni. Quando e' necessario procedere a
nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 o
dell'articolo 598-ter, comma 2, del presente codice, per la
notificazione del decreto di citazione per il giudizio di
appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i
termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono
altresi' sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei
cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui
l'autorita' giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data
in cui la notificazione e' effettuata.
7. La declaratoria di improcedibilita' non ha luogo
quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624,
le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo si applicano anche nel giudizio conseguente
all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice
competente per l'appello. In questo caso, il termine di
durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno
successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo
617.
9. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei procedimenti per i delitti puniti con
l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di
circostanze aggravanti.".