Art. 17 
 
  Modifiche al Titolo IV del Libro V del codice di procedura penale 
 
  1. Al Libro V, Titolo IV,  del  codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 349, al comma 3, dopo le parole: «l'articolo 161»
sono inserite le seguenti: 
      «, nonche' ad indicare il recapito della  casa  di  abitazione,
del luogo in cui esercita abitualmente l'attivita' lavorativa  e  dei
luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare
i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella  sua
disponibilita'»; 
    b) all'articolo 350, dopo il comma 4, e'  inserito  il  seguente:
«4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore  vi
consentono,  il  pubblico  ministero,  su  richiesta  della   polizia
giudiziaria, puo' autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si
osservano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo
133-ter.»; 
    c)  all'articolo  351,  dopo  il  comma  1-ter,  e'  inserito  il
seguente: 
    «1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie  informazioni
e' sempre dato avviso che, salva la contingente  indisponibilita'  di
strumenti di riproduzione o  di  personale  tecnico,  ha  diritto  di
ottenere, ove ne faccia richiesta, che le  dichiarazioni  rese  siano
documentate mediante riproduzione fonografica»; 
    d) all'articolo 352: 
      1) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide  con
decreto motivato sulla convalida della perquisizione.»; 
      2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Salvo  che
alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla
data in cui hanno avuto  conoscenza  del  decreto  di  convalida,  la
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei
cui confronti la perquisizione e' stata disposta o  eseguita  possono
proporre  opposizione,  sulla  quale  il  giudice  provvede  a  norma
dell'articolo 127. Si applica la  disposizione  di  cui  all'articolo
252-bis, comma 3.»; 
    e) all'articolo 357, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui
all'articolo 407, comma 2,  lettera  a),  oppure  quando  la  persona
informata sui fatti ne faccia richiesta,  alla  documentazione  delle
informazioni di cui al comma  2,  lettera  c),  si  procede  altresi'
mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei
ad  opera   della   polizia   giudiziaria,   salva   la   contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. 
      3-ter. Le dichiarazioni della  persona  minorenne,  inferma  di
mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono  documentate
integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione
audiovisiva o fonografica, salvo che  si  verifichi  una  contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale  tecnico
e sussistano particolari ragioni di urgenza  che  non  consentano  di
rinviare l'atto. 
      3-quater. La  trascrizione  della  riproduzione  audiovisiva  o
fonografica di cui ai commi 3-  bis  e  3-ter  e'  disposta  solo  se
assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata  dalla  polizia
giudiziaria.». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo degli articoli 349, 350, 351, 352
          e 357 del codice di procedura penale, come  modificati  dal
          presente decreto: 
                "Art. 349  (Identificazione  della  persona  nei  cui
          confronti vengono svolte le indagini e di altre persone). -
          1. La  polizia  giudiziaria  procede  alla  identificazione
          della persona nei cui confronti vengono svolte le  indagini
          e  delle  persone  in  grado  di  riferire  su  circostanze
          rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 
                2.  Alla  identificazione  della  persona   nei   cui
          confronti vengono svolte le indagini puo' procedersi  anche
          eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici
          e antropometrici nonche' altri accertamenti. I  rilievi  di
          cui al periodo precedente sono sempre  eseguiti  quando  si
          procede nei confronti di un apolide, di una  persona  della
          quale e' ignota la cittadinanza, di  un  cittadino  di  uno
          Stato non appartenente  all'Unione  europea  ovvero  di  un
          cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del
          codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato,
          titolare  anche  della  cittadinanza  di  uno   Stato   non
          appartenente all'Unione europea. In tale caso,  la  polizia
          giudiziaria  trasmette  al  pubblico  ministero  copia  del
          cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice  univoco
          identificativo della persona nei cui confronti sono  svolte
          le indagini. 
                2-bis. Se  gli  accertamenti  indicati  dal  comma  2
          comportano il prelievo di  capelli  o  saliva  e  manca  il
          consenso dell'interessato, la polizia  giudiziaria  procede
          al prelievo coattivo nel rispetto della dignita'  personale
          del soggetto, previa autorizzazione  scritta,  oppure  resa
          oralmente  e  confermata   per   iscritto,   del   pubblico
          ministero. 
                3. Quando procede alla  identificazione,  la  polizia
          giudiziaria invita la persona  nei  cui  confronti  vengono
          svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per
          le notificazioni  a  norma  dell'articolo  161  nonche'  ad
          indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in
          cui esercita  abitualmente  l'attivita'  lavorativa  e  dei
          luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio,  oltre  che
          ad indicare i propri recapiti telefonici o gli indirizzi di
          posta elettronica nella sua disponibilita'. Osserva inoltre
          le disposizioni dell'articolo 66. 
                4. Se taluna  delle  persone  indicate  nel  comma  1
          rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalita' o
          documenti  di  identificazione  in   relazione   ai   quali
          sussistono sufficienti elementi per ritenerne la  falsita',
          la polizia giudiziaria la accompagna nei  propri  uffici  e
          ivi la trattiene per il tempo strettamente  necessario  per
          la identificazione e  comunque  non  oltre  le  dodici  ore
          ovvero, previo avviso anche orale  al  pubblico  ministero,
          non   oltre   le   ventiquattro   ore,   nel    caso    che
          l'identificazione risulti particolarmente complessa  oppure
          occorra  l'assistenza  dell'autorita'  consolare  o  di  un
          interprete, ed in tal caso con facolta' per il soggetto  di
          chiedere di avvisare un familiare o un convivente. 
                5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui  questo  e'
          stato  compiuto  e'  data  immediata  notizia  al  pubblico
          ministero  il  quale,  se  ritiene  che  non  ricorrono  le
          condizioni previste dal comma 4, ordina il  rilascio  della
          persona accompagnata. 
                6. Al pubblico ministero e' data altresi' notizia del
          rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui  esso
          e' avvenuto." 
                "Art. 350 (Sommarie informazioni  dalla  persona  nei
          cui  confronti  vengono  svolte  le  indagini).  -  1.  Gli
          ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalita'
          previstedall'articolo 64, sommarie informazioni  utili  per
          le investigazioni dalla persona nei cui  confronti  vengono
          svolte le indagini che non si trovi in stato di  arresto  o
          di  fermo  a  normadell'articolo  384,  e   nei   casi   di
          cuiall'articolo 384-bis. 
                2. Prima di assumere  le  sommarie  informazioni,  la
          polizia giudiziaria invita la  persona  nei  cui  confronti
          vengono svolte le  indagini  a  nominare  un  difensore  di
          fiducia  e,  in  difetto,  provvede  a   normadell'articolo
          97comma 3. 
                3. Le  sommarie  informazioni  sono  assunte  con  la
          necessaria assistenza del difensore, al  quale  la  polizia
          giudiziaria  da'  tempestivo  avviso.   Il   difensore   ha
          l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto. 
                4. Se il difensore non e' stato  reperito  o  non  e'
          comparso,  la  polizia  giudiziaria  richiede  al  pubblico
          ministero di provvedere a normadell'articolo 97, comma 4. 
                4-bis. Quando la persona sottoposta alle  indagini  e
          il difensore  vi  consentono,  il  pubblico  ministero,  su
          richiesta della polizia giudiziaria,  puo'  autorizzare  lo
          svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter. 
                5. Sul  luogo  o  nell'immediatezza  del  fatto,  gli
          ufficiali di polizia giudiziaria possono,  anche  senza  la
          presenza del difensore,  assumere  dalla  persona  nei  cui
          confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in
          flagranza o fermata a norma dell'articolo  384,  notizie  e
          indicazioni utili  ai  fini  della  immediata  prosecuzione
          delle indagini. 
                6. Delle notizie e delle  indicazioni  assunte  senza
          l'assistenza del difensore sul  luogo  o  nell'immediatezza
          del  fatto  a  norma  del   comma   5   e'   vietata   ogni
          documentazione e utilizzazione. 
                7. La  polizia  giudiziaria  puo'  altresi'  ricevere
          dichiarazioni spontanee dalla  persona  nei  cui  confronti
          vengono svolte le indagini, ma di esse non e' consentita la
          utilizzazione    nel     dibattimento,     salvo     quanto
          previstodall'articolo 503comma 3." 
                "Art. 351 (Altre  sommarie  informazioni).  -  1.  La
          polizia  giudiziaria  assume  sommarie  informazioni  dalle
          persone che possono  riferire  circostanze  utili  ai  fini
          delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo  e
          terzo periodo del comma 1dell'articolo 362. 
                1-bis.  All'assunzione  di  informazioni  da  persona
          imputata in un  procedimento  connesso  ovvero  da  persona
          imputata di un reato collegato a quello per cui si  procede
          nel  caso  previstodall'articolo  371comma  2  lettera  b),
          procede un ufficiale di  polizia  giudiziaria.  La  persona
          predetta, se  priva  del  difensore,  e'  avvisata  che  e'
          assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne
          uno di fiducia. Il difensore  deve  essere  tempestivamente
          avvisato e ha diritto di assistere all'atto. 
                1-ter.  Nei  procedimenti  per  i  delitti   previsti
          dagliarticoli  572,  600,  600-bis,  600-ter,   600-quater,
          600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  612-bis   del
          codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere
          sommarie  informazioni  da  persone   minori,   si   avvale
          dell'ausilio di un esperto in psicologia o  in  psichiatria
          infantile, nominato dal  pubblico  ministero.  Allo  stesso
          modo procede quando deve assumere sommarie informazioni  da
          una persona offesa, anche  maggiorenne,  in  condizione  di
          particolare vulnerabilita'. In ogni caso  assicura  che  la
          persona offesa particolarmente  vulnerabile,  in  occasione
          della  richiesta  di  sommarie  informazioni,   non   abbia
          contatti con la persona sottoposta ad indagini  e  non  sia
          chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni,  salva
          l'assoluta necessita' per le indagini. 
                1-quater. Alla persona chiamata  a  rendere  sommarie
          informazioni  e'  sempre  dato   avviso   che,   salva   la
          contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o
          di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia
          richiesta, che  le  dichiarazioni  rese  siano  documentate
          mediante riproduzione fonografica." 
                "Art. 352 (Perquisizioni). - 1. Nella  flagranza  del
          reato o nel caso di  evasione,  gli  ufficiali  di  polizia
          giudiziaria procedono a perquisizione  personale  o  locale
          quando hanno fondato motivo di ritenere che  sulla  persona
          si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato  che
          possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o
          tracce si trovino in un determinato  luogo  o  che  ivi  si
          trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso. 
                1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi  di
          cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e  le  altre
          condizioni  ivi  previsti,   gli   ufficiali   di   polizia
          giudiziaria,   adottando   misure   tecniche   dirette   ad
          assicurare  la  conservazione  dei  dati  originali  e   ad
          impedirne   l'alterazione,    procedono    altresi'    alla
          perquisizione  di   sistemi   informatici   o   telematici,
          ancorche' protetti da misure  di  sicurezza,  quando  hanno
          fondato  motivo  di  ritenere  che  in  questi  si  trovino
          occultati  dati,  informazioni,  programmi  informatici   o
          tracce comunque pertinenti  al  reato  che  possono  essere
          cancellati o dispersi. 
                2.  Quando  si  deve  procedere  alla  esecuzione  di
          un'ordinanza che dispone la  custodia  cautelare  o  di  un
          ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona
          imputata  o  condannata  per  uno  dei   delitti   previsti
          dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona  indiziata
          di delitto, gli ufficiali di  polizia  giudiziaria  possono
          altresi' procedere a perquisizione personale  o  locale  se
          ricorrono i presupposti indicati nel comma 1  e  sussistono
          particolari  motivi  di  urgenza  che  non  consentono   la
          emissione di un tempestivo decreto di perquisizione. 
                3. La perquisizione domiciliare puo' essere  eseguita
          anche fuori dei limiti temporali dell'articolo  251  quando
          il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito. 
                4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo,  e
          comunque  non  oltre  le  quarantotto  ore,   al   pubblico
          ministero del luogo dove la perquisizione e' stata eseguita
          il  verbale  delle   operazioni   compiute.   Il   pubblico
          ministero, nelle quarantotto  ore  successive,  decide  con
          decreto motivato sulla convalida della perquisizione. 
                4-bis. Salvo che alla perquisizione  sia  seguito  il
          sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto
          conoscenza del decreto di convalida,  la  persona  nei  cui
          confronti vengono svolte le indagini e la persona  nei  cui
          confronti la perquisizione e'  stata  disposta  o  eseguita
          possono  proporre  opposizione,  sulla  quale  il   giudice
          provvede  a  norma  dell'articolo  127.   Si   applica   la
          disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3." 
                "Art. 357 (Documentazione dell'attivita'  di  polizia
          giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria annota secondo le
          modalita' ritenute idonee ai  fini  delle  indagini,  anche
          sommariamente, tutte le attivita' svolte,  comprese  quelle
          dirette alla individuazione delle fonti di prova. 
                2. Fermo quanto disposto in  relazione  a  specifiche
          attivita', redige verbale dei seguenti atti: 
                  a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; 
                  b)  sommarie  informazioni  rese  e   dichiarazioni
          spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti  vengono
          svolte le indagini; 
                  c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351; 
                  d) perquisizioni e sequestri; 
                  e)  operazioni  e   accertamenti   previsti   dagli
          articoli 349, 353 e 354; 
                  f)  atti,  che  descrivono  fatti   e   situazioni,
          eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non
          ha  impartito  le  direttive  per  lo   svolgimento   delle
          indagini. 
                3. Il verbale e' redatto da  ufficiali  o  agenti  di
          polizia giudiziaria nelle forme e con le modalita' previste
          dall'articolo 373. 
                3-bis.  Quando  le  indagini  riguardano  taluno  dei
          delitti di cui  all'articolo  407,  comma  2,  lettera  a),
          oppure quando la persona  informata  sui  fatti  ne  faccia
          richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al
          comma  2,  lettera  c),  si   procede   altresi'   mediante
          riproduzione  fonografica  a  mezzo  di  strumenti  tecnici
          idonei  ad  opera  della  polizia  giudiziaria,  salva   la
          contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o
          di personale tecnico. 
                3-ter.  Le  dichiarazioni  della  persona  minorenne,
          inferma  di  mente   o   in   condizioni   di   particolare
          vulnerabilita' sono documentate integralmente,  a  pena  di
          inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva  o
          fonografica,  salvo  che  si  verifichi   una   contingente
          indisponibilita'  di  strumenti  di   riproduzione   o   di
          personale  tecnico  e  sussistano  particolari  ragioni  di
          urgenza che non consentano di rinviare l'atto. 
                3-quater.   La   trascrizione   della    riproduzione
          audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter  e'
          disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere
          effettuata dalla polizia giudiziaria. 
                4.  La  documentazione  dell'attivita'   di   polizia
          giudiziaria e' posta a disposizione del pubblico ministero. 
                5.  A  disposizione  del  pubblico   ministero   sono
          altresi'  poste  le  denunce,  le  istanze  e  le   querele
          presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le
          cose pertinenti al reato.".