Art. 17 Modifiche al Titolo IV del Libro V del codice di procedura penale 1. Al Libro V, Titolo IV, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 349, al comma 3, dopo le parole: «l'articolo 161» sono inserite le seguenti: «, nonche' ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attivita' lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilita'»; b) all'articolo 350, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, puo' autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter.»; c) all'articolo 351, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: «1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni e' sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica»; d) all'articolo 352: 1) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.»; 2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione e' stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3.»; e) all'articolo 357, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. 3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto. 3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata dalla polizia giudiziaria.».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo degli articoli 349, 350, 351, 352 e 357 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto: "Art. 349 (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone). - 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonche' altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale e' ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini. 2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero. 3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161 nonche' ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attivita' lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i propri recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilita'. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66. 4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalita' o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsita', la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un interprete, ed in tal caso con facolta' per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. 5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo e' stato compiuto e' data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata. 6. Al pubblico ministero e' data altresi' notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso e' avvenuto." "Art. 350 (Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini). - 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalita' previstedall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a normadell'articolo 384, e nei casi di cuiall'articolo 384-bis. 2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a normadell'articolo 97comma 3. 3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria da' tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto. 4. Se il difensore non e' stato reperito o non e' comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a normadell'articolo 97, comma 4. 4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, puo' autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter. 5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini. 6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 e' vietata ogni documentazione e utilizzazione. 7. La polizia giudiziaria puo' altresi' ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non e' consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previstodall'articolo 503comma 3." "Art. 351 (Altre sommarie informazioni). - 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1dell'articolo 362. 1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previstodall'articolo 371comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, e' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto. 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagliarticoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini. 1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni e' sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica." "Art. 352 (Perquisizioni). - 1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso. 1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresi' alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorche' protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi. 2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione. 3. La perquisizione domiciliare puo' essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito. 4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione e' stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione. 4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione e' stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3." "Art. 357 (Documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalita' ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attivita' svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. 2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attivita', redige verbale dei seguenti atti: a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351; d) perquisizioni e sequestri; e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354; f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini. 3. Il verbale e' redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 373. 3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. 3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto. 3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata dalla polizia giudiziaria. 4. La documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria e' posta a disposizione del pubblico ministero. 5. A disposizione del pubblico ministero sono altresi' poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.".