Art. 17
Modifiche al Titolo IV del Libro V del codice di procedura penale
1. Al Libro V, Titolo IV, del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 349, al comma 3, dopo le parole: «l'articolo 161»
sono inserite le seguenti:
«, nonche' ad indicare il recapito della casa di abitazione,
del luogo in cui esercita abitualmente l'attivita' lavorativa e dei
luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare
i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua
disponibilita'»;
b) all'articolo 350, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi
consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia
giudiziaria, puo' autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
133-ter.»;
c) all'articolo 351, dopo il comma 1-ter, e' inserito il
seguente:
«1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni
e' sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilita' di
strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di
ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano
documentate mediante riproduzione fonografica»;
d) all'articolo 352:
1) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con
decreto motivato sulla convalida della perquisizione.»;
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Salvo che
alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla
data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei
cui confronti la perquisizione e' stata disposta o eseguita possono
proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma
dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo
252-bis, comma 3.»;
e) all'articolo 357, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona
informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle
informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresi'
mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei
ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di
mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate
integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione
audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico
e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di
rinviare l'atto.
3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o
fonografica di cui ai commi 3- bis e 3-ter e' disposta solo se
assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata dalla polizia
giudiziaria.».
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 349, 350, 351, 352
e 357 del codice di procedura penale, come modificati dal
presente decreto:
"Art. 349 (Identificazione della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini e di altre persone). -
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione
della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
e delle persone in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini puo' procedersi anche
eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici
e antropometrici nonche' altri accertamenti. I rilievi di
cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si
procede nei confronti di un apolide, di una persona della
quale e' ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno
Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del
codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato,
titolare anche della cittadinanza di uno Stato non
appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia
giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del
cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco
identificativo della persona nei cui confronti sono svolte
le indagini.
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2
comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il
consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede
al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale
del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa
oralmente e confermata per iscritto, del pubblico
ministero.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia
giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per
le notificazioni a norma dell'articolo 161 nonche' ad
indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in
cui esercita abitualmente l'attivita' lavorativa e dei
luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che
ad indicare i propri recapiti telefonici o gli indirizzi di
posta elettronica nella sua disponibilita'. Osserva inoltre
le disposizioni dell'articolo 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1
rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalita' o
documenti di identificazione in relazione ai quali
sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsita',
la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e
ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per
la identificazione e comunque non oltre le dodici ore
ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero,
non oltre le ventiquattro ore, nel caso che
l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure
occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un
interprete, ed in tal caso con facolta' per il soggetto di
chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo e'
stato compiuto e' data immediata notizia al pubblico
ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le
condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della
persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero e' data altresi' notizia del
rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso
e' avvenuto."
"Art. 350 (Sommarie informazioni dalla persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini). - 1. Gli
ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalita'
previstedall'articolo 64, sommarie informazioni utili per
le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o
di fermo a normadell'articolo 384, e nei casi di
cuiall'articolo 384-bis.
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la
polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini a nominare un difensore di
fiducia e, in difetto, provvede a normadell'articolo
97comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la
necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia
giudiziaria da' tempestivo avviso. Il difensore ha
l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
4. Se il difensore non e' stato reperito o non e'
comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico
ministero di provvedere a normadell'articolo 97, comma 4.
4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e
il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su
richiesta della polizia giudiziaria, puo' autorizzare lo
svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter.
5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la
presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in
flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e
indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione
delle indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza
l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza
del fatto a norma del comma 5 e' vietata ogni
documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria puo' altresi' ricevere
dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini, ma di esse non e' consentita la
utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto
previstodall'articolo 503comma 3."
"Art. 351 (Altre sommarie informazioni). - 1. La
polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle
persone che possono riferire circostanze utili ai fini
delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e
terzo periodo del comma 1dell'articolo 362.
1-bis. All'assunzione di informazioni da persona
imputata in un procedimento connesso ovvero da persona
imputata di un reato collegato a quello per cui si procede
nel caso previstodall'articolo 371comma 2 lettera b),
procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona
predetta, se priva del difensore, e' avvisata che e'
assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne
uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente
avvisato e ha diritto di assistere all'atto.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti
dagliarticoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del
codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere
sommarie informazioni da persone minori, si avvale
dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria
infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso
modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da
una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di
particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la
persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione
della richiesta di sommarie informazioni, non abbia
contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia
chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva
l'assoluta necessita' per le indagini.
1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie
informazioni e' sempre dato avviso che, salva la
contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o
di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia
richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate
mediante riproduzione fonografica."
"Art. 352 (Perquisizioni). - 1. Nella flagranza del
reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia
giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale
quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona
si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che
possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o
tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si
trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di
cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre
condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia
giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad
assicurare la conservazione dei dati originali e ad
impedirne l'alterazione, procedono altresi' alla
perquisizione di sistemi informatici o telematici,
ancorche' protetti da misure di sicurezza, quando hanno
fondato motivo di ritenere che in questi si trovino
occultati dati, informazioni, programmi informatici o
tracce comunque pertinenti al reato che possono essere
cancellati o dispersi.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di
un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un
ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona
imputata o condannata per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata
di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altresi' procedere a perquisizione personale o locale se
ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono
particolari motivi di urgenza che non consentono la
emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare puo' essere eseguita
anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando
il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e
comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico
ministero del luogo dove la perquisizione e' stata eseguita
il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico
ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con
decreto motivato sulla convalida della perquisizione.
4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il
sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto
conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui
confronti la perquisizione e' stata disposta o eseguita
possono proporre opposizione, sulla quale il giudice
provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3."
"Art. 357 (Documentazione dell'attivita' di polizia
giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria annota secondo le
modalita' ritenute idonee ai fini delle indagini, anche
sommariamente, tutte le attivita' svolte, comprese quelle
dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche
attivita', redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni
spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini;
c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli
articoli 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni,
eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non
ha impartito le direttive per lo svolgimento delle
indagini.
3. Il verbale e' redatto da ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria nelle forme e con le modalita' previste
dall'articolo 373.
3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei
delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a),
oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia
richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al
comma 2, lettera c), si procede altresi' mediante
riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici
idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la
contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o
di personale tecnico.
3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne,
inferma di mente o in condizioni di particolare
vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di
inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o
fonografica, salvo che si verifichi una contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico e sussistano particolari ragioni di
urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
3-quater. La trascrizione della riproduzione
audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter e'
disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere
effettuata dalla polizia giudiziaria.
4. La documentazione dell'attivita' di polizia
giudiziaria e' posta a disposizione del pubblico ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono
altresi' poste le denunce, le istanze e le querele
presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le
cose pertinenti al reato.".