Art. 18
Modifiche al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale
1. Al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 360, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Il pubblico ministero puo' autorizzare la persona sottoposta
alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i
consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta,
a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli
accertamenti.»;
b) all'articolo 362, dopo il comma 1-ter, e' inserito il
seguente: «1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni e'
sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilita' di
strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di
ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano
documentate mediante riproduzione fonografica.»;
c) all'articolo 369:
1) al comma 1, le parole: «invia per posta, in piego chiuso
raccomandato con ricevuta di ritorno,» sono sostituite dalla
seguente: «notifica»;
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Il
pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini
e la persona offesa che hanno facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa.»;
d) all'articolo 370:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il
difensore vi consentono, il pubblico ministero puo' disporre che
l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a
distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi
in cui il compimento dell'interrogatorio e' delegato alla polizia
giudiziaria ai sensi del comma 1.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «365 e 373», sono aggiunte le
seguenti: «e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni
dell'articolo 133-ter in quanto compatibili»;
3) al comma 3, dopo le parole: «altro tribunale,» le parole:
«il pubblico ministero,» sono soppresse e dopo le parole: «procedere
personalmente», sono inserite le seguenti: «e, nei casi di
interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico
ministero»;
e) all'articolo 373:
1) al comma 1, lettera d), la parola: «sommarie» e' soppressa;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Alla
documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e
d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se
cio' non e' possibile a causa della contingente indisponibilita' di
mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi
di riproduzione fonografica.
2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di
cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona
informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle
informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresi'
mediante riproduzione fonografica, salva la contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma
di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono
documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di
riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una
contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non
consentano di rinviare l'atto.
2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o
fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter e' disposta solo se
assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata anche dalla
polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.».
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 360, 362, 369, 370
e 373 del codice di procedura penale, come modificati dal
presente decreto:
"Art. 360 (Accertamenti tecnici non ripetibili). - 1.
Quando gli accertamenti previstidall'articolo 359riguardano
persone, cose o luoghi il cui stato e' soggetto a
modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo,
la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal
reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo
fissati per il conferimento dell'incarico e della facolta'
di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo
364comma 2.
3. I difensori nonche' i consulenti tecnici
eventualmente nominati hanno diritto di assistere al
conferimento dell'incarico, di partecipare agli
accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
3-bis. Il pubblico ministero puo' autorizzare la
persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal
reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente
nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a
distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la
persona sottoposta alle indagini formuli riserva di
promuovere incidente probatorio [c.p.p. 392], il pubblico
ministero dispone che non si proceda agli accertamenti
salvo che questi, se differiti, non possano piu' essere
utilmente compiuti.
4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e
non puo' essere ulteriormente formulata se la richiesta di
incidente probatorio non e' proposta entro il termine di
dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.
5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di
incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il
pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata
dalla persona sottoposta alle indagini e pur non
sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del
comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli
accertamenti, i relativi risultati non possono essere
utilizzati nel dibattimento."
"Art. 362 (Assunzione di informazioni). - 1. Il
pubblico ministero assume informazioni dalle persone che
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto
non possono essere chieste informazioni sulle domande
formulate e sulle risposte date. Si applicano le
disposizioni degliarticoli 197, 197-bis, 198, 199, 200,
201, 202 e 203.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di
cuiall'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero,
quando deve assumere informazioni da persone minori, si
avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in
psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando
deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa,
anche maggiorenne, in condizione di particolare
vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa
particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta
di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona
sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a
rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita'
per le indagini.
1-ter. Quando si procede per il delitto
previstodall'articolo 575 del codice penale, nella forma
tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti
dagliarticoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale,
ovvero dagliarticoli 582 e 583-quinquies del codice penale
nelle ipotesi aggravate ai sensi degliarticoli 576, primo
comma, numeri 2, 5 e 5.1, e577, primo comma, numero 1, e
secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero
assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha
presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di
tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo
che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori
di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche
nell'interesse della persona offesa.
1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni
e' sempre dato avviso che, salva la contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia
richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate
mediante riproduzione fonografica."
"Art. 369 (Informazione di garanzia). - 1. Solo
quando deve compiere un atto al quale il difensore ha
diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla
persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una
informazione di garanzia con indicazione delle norme di
legge che si assumono violate della data e del luogo del
fatto e con invito a esercitare la facolta' di nominare un
difensore di fiducia.
1-bis. Il pubblico ministero informa altresi' la
persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del
diritto alla comunicazione previstodall'articolo 335, comma
3.
1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la
persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che
hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia
riparativa.
2. ABROGATO."
"Art. 370 (Atti diretti e atti delegati). - 1. Il
pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di
indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il
compimento di attivita' di indagine e di atti
specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed
i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle
indagini che si trovi in stato di liberta', con
l'assistenza necessaria del difensore.
1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e
il difensore vi consentono, il pubblico ministero puo'
disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle
indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il
pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento
dell'interrogatorio e' delegato alla polizia giudiziaria ai
sensi del comma 1.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia
giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365
e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni
dell'articolo 133-ter in quanto compatibili.
2-bis. Se si tratta del delitto previstodall'articolo
575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei
delitti, consumati o tentati, previsti dagliarticoli 572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli
582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi
aggravate ai sensi degliarticoli 576, primo comma, numeri
2, 5, 5.1, e577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza
ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico
ministero.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia
giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico
ministero la documentazione dell'attivita' nelle forme e
con le modalita' previstedall'articolo 357.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione
di altro tribunale, qualora non ritenga di procedere
personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere
ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero puo'
delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il
pubblico ministero presso il tribunale del luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi
motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3
ha facolta' di procedere di propria iniziativa anche agli
atti che a seguito dello svolgimento di quelli
specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle
indagini."
"Art. 373 (Documentazione degli atti). - 1. Salvo
quanto disposto in relazione a specifici atti, e' redatto
verbale:
a) delle denunce, querele e istanze di procedimento
presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti con la
persona sottoposta alle indagini;
c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei
sequestri;
d) delle informazioni assunte a norma dell'articolo
362;
d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma
dell'articolo 363;
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma
dell'articolo 360.
2. Il verbale e' redatto secondo le modalita'
previste nel titolo III del libro II.
2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui
al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi
di riproduzione audiovisiva o, se cio' non e' possibile a
causa della contingente indisponibilita' di mezzi di
riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi
di riproduzione fonografica.
2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei
delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a),
oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia
richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al
comma 1, lettera d), si procede altresi' mediante
riproduzione fonografica, salva la contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico.
2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne,
inferma di mente o in condizioni di particolare
vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di
inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o
fonografica, salvo che si verifichi una contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico e sussistano particolari ragioni di
urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
2-quinquies. La trascrizione della riproduzione
audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter e'
disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere
effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il
pubblico ministero.
3. Alla documentazione delle attivita' di indagine
preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si
procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma
riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto
semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni
ritenute necessarie.
4. Gli atti sono documentati nel corso del loro
compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono
insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che
impediscono la documentazione contestuale.
5. L'atto contenente la notizia di reato e la
documentazione relativa alle indagini sono conservati in
apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero
assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a
norma dell'articolo 357.
6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni
provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario
che assiste il pubblico ministero. Si applica la
disposizione dell'articolo 142.".