Art. 18 
 
  Modifiche al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo V del Libro V del  codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 360, dopo il comma 3, e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. Il pubblico ministero puo' autorizzare la persona  sottoposta
alle  indagini,  la  persona  offesa  dal  reato,  i  difensori  e  i
consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta,
a  partecipare  a  distanza  al  conferimento  dell'incarico  o  agli
accertamenti.»; 
    b)  all'articolo  362,  dopo  il  comma  1-ter,  e'  inserito  il
seguente: «1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni  e'
sempre dato avviso che,  salva  la  contingente  indisponibilita'  di
strumenti di riproduzione o  di  personale  tecnico,  ha  diritto  di
ottenere, ove ne faccia richiesta, che le  dichiarazioni  rese  siano
documentate mediante riproduzione fonografica.»; 
    c) all'articolo 369: 
      1) al comma 1, le parole: «invia per  posta,  in  piego  chiuso
raccomandato  con  ricevuta  di  ritorno,»  sono   sostituite   dalla
seguente: «notifica»; 
      2) dopo il comma 1-bis, e' inserito  il  seguente:  «1-ter.  Il
pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini
e la persona offesa che hanno facolta' di accedere  ai  programmi  di
giustizia riparativa.»; 
    d) all'articolo 370: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Quando la  persona  sottoposta  alle  indagini  e  il
difensore vi consentono, il  pubblico  ministero  puo'  disporre  che
l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si  svolga  a
distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede  nei  casi
in cui il compimento dell'interrogatorio  e'  delegato  alla  polizia
giudiziaria ai sensi del comma 1.»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «365 e 373»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «e, nel  caso  di  cui  al  comma  1-bis,  le  disposizioni
dell'articolo 133-ter in quanto compatibili»; 
      3) al comma 3, dopo le parole: «altro  tribunale,»  le  parole:
«il pubblico ministero,» sono soppresse e dopo le parole:  «procedere
personalmente»,  sono  inserite  le  seguenti:  «e,   nei   casi   di
interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis,  il  pubblico
ministero»; 
    e) all'articolo 373: 
      1) al comma 1, lettera d), la parola: «sommarie» e' soppressa; 
      2) dopo il comma 2, sono  inseriti  i  seguenti:  «2-bis.  Alla
documentazione degli interrogatori di cui al comma 1,  lettere  b)  e
d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o,  se
cio' non e' possibile a causa della contingente  indisponibilita'  di
mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico,  con  mezzi
di riproduzione fonografica. 
        2-ter. Quando le indagini riguardano taluno  dei  delitti  di
cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando  la  persona
informata sui fatti ne faccia richiesta,  alla  documentazione  delle
informazioni di cui al comma  1,  lettera  d),  si  procede  altresi'
mediante   riproduzione    fonografica,    salva    la    contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. 
        2-quater. Le dichiarazioni della persona  minorenne,  inferma
di  mente  o  in  condizioni  di  particolare   vulnerabilita'   sono
documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi  di
riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che  si  verifichi  una
contingente  indisponibilita'  di  strumenti  di  riproduzione  o  di
personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non
consentano di rinviare l'atto. 
        2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o
fonografica di cui ai  commi  2-bis  e  2-ter  e'  disposta  solo  se
assolutamente indispensabile e puo'  essere  effettuata  anche  dalla
polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo degli articoli 360, 362, 369, 370
          e 373 del codice di procedura penale, come  modificati  dal
          presente decreto: 
                "Art. 360 (Accertamenti tecnici non ripetibili). - 1.
          Quando gli accertamenti previstidall'articolo 359riguardano
          persone,  cose  o  luoghi  il  cui  stato  e'  soggetto   a
          modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo,
          la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa  dal
          reato e i  difensori  del  giorno,  dell'ora  e  del  luogo
          fissati per il conferimento dell'incarico e della  facolta'
          di nominare consulenti tecnici. 
                2.  Si  applicano   le   disposizioni   dell'articolo
          364comma 2. 
                3.  I  difensori   nonche'   i   consulenti   tecnici
          eventualmente  nominati  hanno  diritto  di  assistere   al
          conferimento    dell'incarico,    di    partecipare    agli
          accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 
                3-bis. Il  pubblico  ministero  puo'  autorizzare  la
          persona sottoposta alle indagini,  la  persona  offesa  dal
          reato, i difensori e  i  consulenti  tecnici  eventualmente
          nominati,  che  ne  facciano  richiesta,  a  partecipare  a
          distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti. 
                4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico,  la
          persona  sottoposta  alle  indagini  formuli   riserva   di
          promuovere incidente probatorio [c.p.p. 392],  il  pubblico
          ministero dispone che  non  si  proceda  agli  accertamenti
          salvo che questi, se differiti,  non  possano  piu'  essere
          utilmente compiuti. 
                4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e
          non puo' essere ulteriormente formulata se la richiesta  di
          incidente probatorio non e' proposta entro  il  termine  di
          dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa. 
                5. Fuori del caso di  inefficacia  della  riserva  di
          incidente  probatorio  previsto  dal  comma  4-bis,  se  il
          pubblico ministero, malgrado l'espressa  riserva  formulata
          dalla  persona  sottoposta  alle   indagini   e   pur   non
          sussistendo le condizioni indicate  nell'ultima  parte  del
          comma  4,  ha  ugualmente  disposto   di   procedere   agli
          accertamenti,  i  relativi  risultati  non  possono  essere
          utilizzati nel dibattimento." 
                "Art. 362  (Assunzione  di  informazioni).  -  1.  Il
          pubblico ministero assume informazioni  dalle  persone  che
          possono riferire circostanze utili ai fini delle  indagini.
          Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto
          non  possono  essere  chieste  informazioni  sulle  domande
          formulate  e  sulle  risposte   date.   Si   applicano   le
          disposizioni degliarticoli 197,  197-bis,  198,  199,  200,
          201, 202 e 203. 
                1-bis.   Nei   procedimenti   per   i   delitti    di
          cuiall'articolo 351, comma 1-ter,  il  pubblico  ministero,
          quando deve assumere informazioni  da  persone  minori,  si
          avvale dell'ausilio  di  un  esperto  in  psicologia  o  in
          psichiatria infantile. Allo  stesso  modo  provvede  quando
          deve assumere sommarie informazioni da una persona  offesa,
          anche   maggiorenne,   in   condizione    di    particolare
          vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa
          particolarmente vulnerabile, in occasione  della  richiesta
          di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona
          sottoposta ad indagini e non  sia  chiamata  piu'  volte  a
          rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta  necessita'
          per le indagini. 
                1-ter.   Quando   si   procede   per    il    delitto
          previstodall'articolo 575 del codice  penale,  nella  forma
          tentata, o per i delitti,  consumati  o  tentati,  previsti
          dagliarticoli   572,    609-bis,    609-ter,    609-quater,
          609-quinquies, 609-octies  e  612-bis  del  codice  penale,
          ovvero dagliarticoli 582 e 583-quinquies del codice  penale
          nelle ipotesi aggravate ai sensi degliarticoli  576,  primo
          comma, numeri 2, 5 e 5.1, e577, primo comma,  numero  1,  e
          secondo comma, del medesimo codice, il  pubblico  ministero
          assume informazioni  dalla  persona  offesa  e  da  chi  ha
          presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di
          tre giorni dall'iscrizione della notizia  di  reato,  salvo
          che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori
          di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche
          nell'interesse della persona offesa. 
              1-quater. Alla persona chiamata a rendere  informazioni
          e'  sempre  dato   avviso   che,   salva   la   contingente
          indisponibilita'  di  strumenti  di   riproduzione   o   di
          personale tecnico, ha diritto di ottenere,  ove  ne  faccia
          richiesta, che  le  dichiarazioni  rese  siano  documentate
          mediante riproduzione fonografica." 
                "Art. 369  (Informazione  di  garanzia).  -  1.  Solo
          quando deve compiere un  atto  al  quale  il  difensore  ha
          diritto di assistere, il pubblico ministero  notifica  alla
          persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa  una
          informazione di garanzia con  indicazione  delle  norme  di
          legge che si assumono violate della data e  del  luogo  del
          fatto e con invito a esercitare la facolta' di nominare  un
          difensore di fiducia. 
                1-bis. Il  pubblico  ministero  informa  altresi'  la
          persona sottoposta alle indagini e la  persona  offesa  del
          diritto alla comunicazione previstodall'articolo 335, comma
          3. 
                1-ter.  Il  pubblico  ministero  avvisa  inoltre   la
          persona sottoposta alle indagini e la  persona  offesa  che
          hanno  facolta'  di  accedere  ai  programmi  di  giustizia
          riparativa. 
              2. ABROGATO." 
                "Art. 370 (Atti diretti e atti  delegati).  -  1.  Il
          pubblico ministero compie personalmente ogni  attivita'  di
          indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria  per  il
          compimento   di   attivita'   di   indagine   e   di   atti
          specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori  ed
          i  confronti  cui  partecipi  la  persona  sottoposta  alle
          indagini  che  si  trovi  in   stato   di   liberta',   con
          l'assistenza necessaria del difensore. 
                1-bis. Quando la persona sottoposta alle  indagini  e
          il difensore vi  consentono,  il  pubblico  ministero  puo'
          disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle
          indagini  si  svolga  a  distanza.  Allo  stesso  modo,  il
          pubblico ministero provvede nei casi in cui  il  compimento
          dell'interrogatorio e' delegato alla polizia giudiziaria ai
          sensi del comma 1. 
                2. Quando procede a norma del  comma  1,  la  polizia
          giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365
          e 373 e, nel caso di cui al comma  1-bis,  le  disposizioni
          dell'articolo 133-ter in quanto compatibili. 
                2-bis. Se si tratta del delitto previstodall'articolo
          575 del codice penale, nella forma tentata, o  di  uno  dei
          delitti, consumati o tentati, previsti  dagliarticoli  572,
          609-bis, 609-ter,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies,
          612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli  articoli
          582  e  583-quinquies  del  codice  penale  nelle   ipotesi
          aggravate ai sensi degliarticoli 576, primo  comma,  numeri
          2, 5, 5.1, e577, primo comma, numero 1,  e  secondo  comma,
          del medesimo codice, la polizia giudiziaria  procede  senza
          ritardo al compimento  degli  atti  delegati  dal  pubblico
          ministero. 
                2-ter. Nei casi di cui al  comma  2-bis,  la  polizia
          giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del  pubblico
          ministero la documentazione dell'attivita'  nelle  forme  e
          con le modalita' previstedall'articolo 357. 
                3. Per singoli atti da assumere nella  circoscrizione
          di  altro  tribunale,  qualora  non  ritenga  di  procedere
          personalmente e, nei casi di interrogatorio, di  provvedere
          ai sensi  del  comma  1-bis,  il  pubblico  ministero  puo'
          delegare, secondo la rispettiva competenza per materia,  il
          pubblico ministero presso il tribunale del luogo. 
                4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri  gravi
          motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma  3
          ha facolta' di procedere di propria iniziativa  anche  agli
          atti  che   a   seguito   dello   svolgimento   di   quelli
          specificamente delegati appaiono necessari  ai  fini  delle
          indagini." 
                "Art. 373 (Documentazione degli  atti).  -  1.  Salvo
          quanto disposto in relazione a specifici atti,  e'  redatto
          verbale: 
                  a) delle denunce, querele e istanze di procedimento
          presentate oralmente; 
                  b) degli  interrogatori  e  dei  confronti  con  la
          persona sottoposta alle indagini; 
                  c)  delle  ispezioni,  delle  perquisizioni  e  dei
          sequestri; 
                  d) delle informazioni assunte a norma dell'articolo
          362; 
                  d-bis)   dell'interrogatorio   assunto   a    norma
          dell'articolo 363; 
                  e) degli  accertamenti  tecnici  compiuti  a  norma
          dell'articolo 360. 
                2.  Il  verbale  e'  redatto  secondo  le   modalita'
          previste nel titolo III del libro II. 
                2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui
          al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi
          di riproduzione audiovisiva o, se cio' non e'  possibile  a
          causa  della  contingente  indisponibilita'  di  mezzi   di
          riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con  mezzi
          di riproduzione fonografica. 
                2-ter.  Quando  le  indagini  riguardano  taluno  dei
          delitti di cui  all'articolo  407,  comma  2,  lettera  a),
          oppure quando la persona  informata  sui  fatti  ne  faccia
          richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al
          comma  1,  lettera  d),  si   procede   altresi'   mediante
          riproduzione    fonografica,    salva    la     contingente
          indisponibilita'  di  strumenti  di   riproduzione   o   di
          personale tecnico. 
                2-quater. Le dichiarazioni della  persona  minorenne,
          inferma  di  mente   o   in   condizioni   di   particolare
          vulnerabilita' sono documentate integralmente,  a  pena  di
          inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva  o
          fonografica,  salvo  che  si  verifichi   una   contingente
          indisponibilita'  di  strumenti  di   riproduzione   o   di
          personale  tecnico  e  sussistano  particolari  ragioni  di
          urgenza che non consentano di rinviare l'atto. 
                2-quinquies.  La  trascrizione   della   riproduzione
          audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter  e'
          disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere
          effettuata anche dalla polizia giudiziaria che  assiste  il
          pubblico ministero. 
                3. Alla documentazione delle  attivita'  di  indagine
          preliminare, diverse da quelle previste  dal  comma  1,  si
          procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma
          riassuntiva ovvero, quando si tratta di  atti  a  contenuto
          semplice o di limitata rilevanza, mediante  le  annotazioni
          ritenute necessarie. 
                4. Gli atti  sono  documentati  nel  corso  del  loro
          compimento  ovvero  immediatamente  dopo  quando  ricorrono
          insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente,  che
          impediscono la documentazione contestuale. 
                5.  L'atto  contenente  la  notizia  di  reato  e  la
          documentazione relativa alle indagini  sono  conservati  in
          apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico  ministero
          assieme agli atti trasmessi  dalla  polizia  giudiziaria  a
          norma dell'articolo 357. 
                6. Alla redazione del  verbale  e  delle  annotazioni
          provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o  l'ausiliario
          che  assiste  il  pubblico   ministero.   Si   applica   la
          disposizione dell'articolo 142.".