Art. 19 
 
  Modifiche al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo VI del Libro V del codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 386: 
      1) al comma 1, alla lettera i) il segno di interpunzione «.» e'
sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera  i),  e'  aggiunta  la
seguente:  «i-bis)  della  facolta'  di  accedere  ai  programmi   di
giustizia riparativa.»; 
      2) dopo il comma 1-bis, e' inserito  il  seguente:  «1-ter.  La
comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli  atti  in
forma di documento informatico. Se l'originale e' redatto in forma di
documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110,
comma 4, e 111-ter, comma 3.»; 
    b) all'articolo 391, comma 1, dopo il primo periodo  e'  aggiunto
il seguente: «Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne  fanno
richiesta il giudice puo' autorizzarli a partecipare a distanza.». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  386  e  391  del
          codice di procedura penale, come  modificati  dal  presente
          decreto: 
                "Art. 386 (Doveri della polizia giudiziaria  in  caso
          di arresto o di fermo). - 1. Gli ufficiali e gli agenti  di
          polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo
          o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne  danno  immediata
          notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o  il
          fermo e' stato  eseguito.  Consegnano  all'arrestato  o  al
          fermato una comunicazione scritta, redatta in forma  chiara
          e precisa e, se questi  non  conosce  la  lingua  italiana,
          tradotta in una lingua a  lui  comprensibile,  con  cui  lo
          informano: 
                  a) della  facolta'  di  nominare  un  difensore  di
          fiducia e di essere ammesso al  patrocinio  a  spese  dello
          Stato nei casi previsti dalla legge; 
                  b) del diritto di ottenere informazioni  in  merito
          all'accusa; 
                  c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di
          atti fondamentali; 
                  d) del diritto di avvalersi della facolta'  di  non
          rispondere; 
                  e) del diritto di accedere agli atti sui  quali  si
          fonda l'arresto o il fermo; 
                  f) del diritto di informare le autorita'  consolari
          e di dare avviso ai familiari; 
                  g) del diritto di accedere all'assistenza medica di
          urgenza; 
                  h)  del  diritto   di   essere   condotto   davanti
          all'autorita' giudiziaria per la convalida entro novantasei
          ore dall'avvenuto arresto o fermo; 
                  i) del diritto di comparire dinanzi al giudice  per
          rendere  l'interrogatorio  e  di   proporre   ricorso   per
          cassazione contro l'ordinanza che  decide  sulla  convalida
          dell'arresto o del fermo; 
                  i-bis) della facolta' di accedere ai  programmi  di
          giustizia riparativa. 
                1-bis. Qualora la comunicazione  scritta  di  cui  al
          comma 1 non  sia  prontamente  disponibile  in  una  lingua
          comprensibile all'arrestato o al fermato,  le  informazioni
          sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di  dare  comunque,
          senza ritardo, comunicazione  scritta  all'arrestato  o  al
          fermato. 
                1-ter. La comunicazione scritta di  cui  al  comma  1
          viene allegata agli atti in forma di documento informatico.
          Se l'originale e' redatto in forma di documento  analogico,
          si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e
          111-ter, comma 3. 
                2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e  gli
          agenti di polizia giudiziaria informano  immediatamente  il
          difensore di fiducia eventualmente nominato  ovvero  quello
          di   ufficio   designato   dal   pubblico    ministero    a
          normadell'articolo 97. 
                3.      Qualora      non      ricorra       l'ipotesi
          previstadall'articolo  389comma  2,  gli  ufficiali  e  gli
          agenti di polizia  giudiziaria  pongono  l'arrestato  o  il
          fermato a  disposizione  del  pubblico  ministero  al  piu'
          presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o
          dal  fermo.  Entro  il  medesimo  termine  trasmettono   il
          relativo verbale, anche per via telematica,  salvo  che  il
          pubblico ministero autorizzi  una  dilazione  maggiore.  Il
          verbale  contiene  l'eventuale  nomina  del  difensore   di
          fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo  in
          cui l'arresto o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione
          delle ragioni che lo hanno determinato nonche' la  menzione
          dell'avvenuta  consegna  della  comunicazione   scritta   o
          dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. 
                4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia  giudiziaria
          pongono  l'arrestato  o  il  fermato  a  disposizione   del
          pubblico  ministero  mediante  la  conduzione  nella   casa
          circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o  il
          fermo e' stato eseguito, salvo quanto previstodall'articolo
          558. 
                5.  Il   pubblico   ministero   puo'   disporre   che
          l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno  dei  luoghi
          indicati nel comma 1dell'articolo 284 ovvero, se  ne  possa
          derivare grave pregiudizio per le  indagini,  presso  altra
          casa circondariale o mandamentale. 
                6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia  giudiziaria
          trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero
          che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma
          1. 
                7. L'arresto o il fermo  diviene  inefficace  se  non
          sono osservati i termini previsti dal comma 3." 
                "Art. 391 (Udienza di convalida). - 1.  L'udienza  di
          convalida  si  svolge  in  camera  di  consiglio   con   la
          partecipazione necessaria del  difensore  dell'arrestato  o
          del fermato. Quando l'arrestato, il fermato o il  difensore
          ne  fanno  richiesta,  il  giudice  puo'   autorizzarli   a
          partecipare a distanza. 
                2. Se il difensore di fiducia o  di  ufficio  non  e'
          stato reperito o non e' comparso,  il  giudice  provvede  a
          normadell'articolo 97 comma 4. Il giudice  altresi',  anche
          d'ufficio, verifica che  all'arrestato  o  al  fermato  sia
          stata data la comunicazione di cuiall'articolo  386,  comma
          1, o che comunque sia stato informato ai  sensi  del  comma
          1-bis dello stesso articolo, e provvede,  se  del  caso,  a
          dare o a completare la comunicazione o  l'informazione  ivi
          indicate. 
                3. Il  pubblico  ministero,  se  comparso,  indica  i
          motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste  in
          ordine alla liberta' personale. Il giudice  procede  quindi
          all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo  che
          questi non abbia potuto o si sia  rifiutato  di  comparire;
          sente in ogni caso il suo difensore. 
                4. Quando risulta che l'arresto o il fermo  e'  stato
          legittimamente eseguito e sono stati  osservati  i  termini
          previsti dagli articoli 386 comma  3  e  390  comma  1,  il
          giudice  provvede  alla  convalida  con  ordinanza.  Contro
          l'ordinanza  che  decide  sulla  convalida,   il   pubblico
          ministero e  l'arrestato  o  il  fermato  possono  proporre
          ricorso per cassazione. 
                5.  Se  ricorrono  le  condizioni  di  applicabilita'
          previstedall'articolo 273e taluna delle esigenze  cautelari
          previste   dall'articolo   274,    il    giudice    dispone
          l'applicazione    di    una     misura     coercitiva     a
          normadell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato  eseguito
          per uno dei delitti  indicatinell'articolo  381,  comma  2,
          ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito  anche
          fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e'
          disposta anche al di fuori  dei  limiti  di  pena  previsti
          dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280. 
                6. Quando non  provvede  a  norma  del  comma  5,  il
          giudice dispone  con  ordinanza  la  immediata  liberazione
          dell'arrestato o del fermato. 
                7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non
          sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a
          coloro che  hanno  diritto  di  proporre  impugnazione.  Le
          ordinanze  pronunciate  in  udienza  sono   comunicate   al
          pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato,
          se non comparsi. I  termini  per  l'impugnazione  decorrono
          dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
          comunicazione o notificazione. L'arresto o il  fermo  cessa
          di avere efficacia  se  l'ordinanza  di  convalida  non  e'
          pronunciata o depositata anche quarantotto  ore  successive
          al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a
          disposizione del giudice.".