Art. 19
Modifiche al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale
1. Al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 386:
1) al comma 1, alla lettera i) il segno di interpunzione «.» e'
sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera i), e' aggiunta la
seguente: «i-bis) della facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa.»;
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. La
comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in
forma di documento informatico. Se l'originale e' redatto in forma di
documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110,
comma 4, e 111-ter, comma 3.»;
b) all'articolo 391, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: «Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno
richiesta il giudice puo' autorizzarli a partecipare a distanza.».
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli 386 e 391 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto:
"Art. 386 (Doveri della polizia giudiziaria in caso
di arresto o di fermo). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo
o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata
notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il
fermo e' stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al
fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara
e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana,
tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo
informano:
a) della facolta' di nominare un difensore di
fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito
all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di
atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facolta' di non
rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si
fonda l'arresto o il fermo;
f) del diritto di informare le autorita' consolari
e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di
urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti
all'autorita' giudiziaria per la convalida entro novantasei
ore dall'avvenuto arresto o fermo;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per
rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per
cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida
dell'arresto o del fermo;
i-bis) della facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al
comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua
comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni
sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque,
senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al
fermato.
1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1
viene allegata agli atti in forma di documento informatico.
Se l'originale e' redatto in forma di documento analogico,
si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e
111-ter, comma 3.
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il
difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello
di ufficio designato dal pubblico ministero a
normadell'articolo 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi
previstadall'articolo 389comma 2, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il
fermato a disposizione del pubblico ministero al piu'
presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o
dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il
relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il
pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il
verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di
fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in
cui l'arresto o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione
delle ragioni che lo hanno determinato nonche' la menzione
dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o
dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del
pubblico ministero mediante la conduzione nella casa
circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il
fermo e' stato eseguito, salvo quanto previstodall'articolo
558.
5. Il pubblico ministero puo' disporre che
l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi
indicati nel comma 1dell'articolo 284 ovvero, se ne possa
derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra
casa circondariale o mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero
che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma
1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non
sono osservati i termini previsti dal comma 3."
"Art. 391 (Udienza di convalida). - 1. L'udienza di
convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o
del fermato. Quando l'arrestato, il fermato o il difensore
ne fanno richiesta, il giudice puo' autorizzarli a
partecipare a distanza.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e'
stato reperito o non e' comparso, il giudice provvede a
normadell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresi', anche
d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia
stata data la comunicazione di cuiall'articolo 386, comma
1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma
1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a
dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi
indicate.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i
motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in
ordine alla liberta' personale. Il giudice procede quindi
all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che
questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire;
sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato
legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini
previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il
giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro
l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico
ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre
ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilita'
previstedall'articolo 273e taluna delle esigenze cautelari
previste dall'articolo 274, il giudice dispone
l'applicazione di una misura coercitiva a
normadell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato eseguito
per uno dei delitti indicatinell'articolo 381, comma 2,
ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche
fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il
giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione
dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non
sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a
coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le
ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al
pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato,
se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono
dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa
di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non e'
pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive
al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a
disposizione del giudice.".