Art. 20 
 
Modifiche al Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  391-ter,  dopo  il  comma  3,  sono  aggiunti  i
seguenti: «3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono  documentate
anche  mediante  riproduzione  fonografica,  salva   la   contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. 
      3-ter. Le dichiarazioni della  persona  minorenne,  inferma  di
mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono  documentate
integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione
audiovisiva o fonografica, salvo che  si  verifichi  una  contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale  tecnico
e sussistano particolari ragioni di urgenza  che  non  consentano  di
rinviare l'atto. 
      3-quater. La  trascrizione  della  riproduzione  audiovisiva  o
fonografica di cui ai  commi  3-bis  e  3-ter  e'  disposta  solo  se
assolutamente indispensabile.»; 
    b)  all'articolo  391-octies,  comma  3,  il  primo  periodo   e'
sostituito dai seguenti: «La documentazione di cui ai commi 1 e 2  e'
inserita  nella  parte  del  fascicolo   informatico   riservata   al
difensore. I documenti redatti e depositati  in  forma  di  documento
analogico sono conservati in originale o, se il difensore  ne  chiede
la restituzione, in  copia,  presso  l'ufficio  del  giudice  per  le
indagini preliminari.». 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  391-ter   e
          391-octies del codice di procedura penale, come  modificati
          dal presente decreto: 
                "Art. 391-ter (Documentazione delle  dichiarazioni  e
          delle informazioni). - 1. La dichiarazione di cui al  comma
          2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal  dichiarante,  e'
          autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige
          una relazione nella quale sono riportati: 
                  a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione; 
                  b) le proprie generalita' e  quelle  della  persona
          che ha rilasciato la dichiarazione; 
                  c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti
          previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis; 
                  d) i fatti sui quali verte la dichiarazione. 
                2. La dichiarazione e' allegata alla relazione. 
                3. Le informazioni di cui al  comma  2  dell'articolo
          391-bis  sono  documentate  dal  difensore  o  da  un   suo
          sostituto che possono avvalersi per la materiale  redazione
          del verbale di persone di loro  fiducia.  Si  osservano  le
          disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in
          quanto applicabili. 
                3-bis.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3  sono
          documentate anche mediante riproduzione fonografica,  salva
          la   contingente   indisponibilita'   di    strumenti    di
          riproduzione o di personale tecnico. 
                3-ter.  Le  dichiarazioni  della  persona  minorenne,
          inferma  di  mente   o   in   condizioni   di   particolare
          vulnerabilita' sono documentate integralmente,  a  pena  di
          inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva  o
          fonografica,  salvo  che  si  verifichi   una   contingente
          indisponibilita'  di  strumenti  di   riproduzione   o   di
          personale  tecnico  e  sussistano  particolari  ragioni  di
          urgenza che non consentano di rinviare l'atto. 
              3-quater.   La    trascrizione    della    riproduzione
          audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter  e'
          disposta solo se assolutamente indispensabile." 
                "Art. 391-octies (Fascicolo del difensore). - 1.  Nel
          corso   delle   indagini   preliminari    e    nell'udienza
          preliminare, quando il giudice deve adottare una  decisione
          con l'intervento della parte  privata,  il  difensore  puo'
          presentargli direttamente gli elementi di  prova  a  favore
          del proprio assistito. 
                2. Nel corso delle indagini preliminari il  difensore
          che  abbia  conoscenza  di  un  procedimento  penale   puo'
          presentare  gli  elementi  difensivi  di  cui  al  comma  1
          direttamente al giudice, perche' ne tenga conto  anche  nel
          caso in cui debba adottare una decisione per la  quale  non
          e' previsto l'intervento della parte assistita. 
                3. La documentazione  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
          inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al
          difensore. I documenti redatti e  depositati  in  forma  di
          documento analogico sono conservati in originale o,  se  il
          difensore ne  chiede  la  restituzione,  in  copia,  presso
          l'ufficio del giudice per le  indagini  preliminari.  Della
          documentazione il pubblico ministero puo' prendere  visione
          ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su
          richiesta delle altre parti o con il loro intervento.  Dopo
          la chiusura delle indagini  preliminari  il  fascicolo  del
          difensore e' inserito nel  fascicolo  di  cui  all'articolo
          433. 
                4. Il difensore puo', in  ogni  caso,  presentare  al
          pubblico ministero gli  elementi  di  prova  a  favore  del
          proprio assistito.".