Art. 20
Modifiche al Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale
1. Al Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 391-ter, dopo il comma 3, sono aggiunti i
seguenti: «3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate
anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di
mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate
integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione
audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico
e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di
rinviare l'atto.
3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o
fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter e' disposta solo se
assolutamente indispensabile.»;
b) all'articolo 391-octies, comma 3, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: «La documentazione di cui ai commi 1 e 2 e'
inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al
difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento
analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede
la restituzione, in copia, presso l'ufficio del giudice per le
indagini preliminari.».
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 391-ter e
391-octies del codice di procedura penale, come modificati
dal presente decreto:
"Art. 391-ter (Documentazione delle dichiarazioni e
delle informazioni). - 1. La dichiarazione di cui al comma
2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, e'
autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige
una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalita' e quelle della persona
che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti
previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione e' allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo
391-bis sono documentate dal difensore o da un suo
sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione
del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le
disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in
quanto applicabili.
3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono
documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva
la contingente indisponibilita' di strumenti di
riproduzione o di personale tecnico.
3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne,
inferma di mente o in condizioni di particolare
vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di
inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o
fonografica, salvo che si verifichi una contingente
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico e sussistano particolari ragioni di
urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
3-quater. La trascrizione della riproduzione
audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter e'
disposta solo se assolutamente indispensabile."
"Art. 391-octies (Fascicolo del difensore). - 1. Nel
corso delle indagini preliminari e nell'udienza
preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione
con l'intervento della parte privata, il difensore puo'
presentargli direttamente gli elementi di prova a favore
del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore
che abbia conoscenza di un procedimento penale puo'
presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1
direttamente al giudice, perche' ne tenga conto anche nel
caso in cui debba adottare una decisione per la quale non
e' previsto l'intervento della parte assistita.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 e'
inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al
difensore. I documenti redatti e depositati in forma di
documento analogico sono conservati in originale o, se il
difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso
l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della
documentazione il pubblico ministero puo' prendere visione
ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su
richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo
la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del
difensore e' inserito nel fascicolo di cui all'articolo
433.
4. Il difensore puo', in ogni caso, presentare al
pubblico ministero gli elementi di prova a favore del
proprio assistito.".