Art. 21 
 
 Modifiche al Titolo VII del Libro V del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo VII del  Libro  V  del  codice  di  procedura  penale,
all'articolo 401, comma 5, dopo la parola «assunte» sono inserite  le
seguenti: «e documentate». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 401 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 401 (Udienza). -  1.  L'udienza  si  svolge  in
          camera di consiglio con la  partecipazione  necessaria  del
          pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta
          alle indagini.  Ha  altresi'  diritto  di  parteciparvi  il
          difensore della persona offesa. 
                2. In caso  di  mancata  comparizione  del  difensore
          della persona sottoposta alle indagini, il giudice  designa
          altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4. 
                3. La persona sottoposta alle indagini e  la  persona
          offesa hanno diritto di assistere all'incidente  probatorio
          quando si deve esaminare un testimone o  un'altra  persona.
          Negli altri casi possono  assistere  previa  autorizzazione
          del giudice. 
                4. Non e' consentita la trattazione e la pronuncia di
          nuovi     provvedimenti     su      questioni      relative
          all'ammissibilita' e alla fondatezza della richiesta. 
                5. Le prove sono assunte e documentate con  le  forme
          stabilite per il dibattimento. Il difensore  della  persona
          offesa puo' chiedere al giudice di rivolgere  domande  alle
          persone sottoposte ad esame. 
                6.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  402,   e'
          vietato  estendere  l'assunzione  della   prova   a   fatti
          riguardanti persone  diverse  da  quelle  i  cui  difensori
          partecipano  all'incidente  probatorio.  E'  in  ogni  caso
          vietato   verbalizzare   dichiarazioni   riguardanti   tali
          soggetti. 
                7. Se l'assunzione della prova non si conclude  nella
          medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno
          successivo non festivo,  salvo  che  lo  svolgimento  delle
          attivita' di prova richieda un termine maggiore. 
                8. Il  verbale,  le  cose  e  i  documenti  acquisiti
          nell'incidente  probatorio  sono  trasmessi   al   pubblico
          ministero. I difensori hanno diritto di  prenderne  visione
          ed estrarne copia.".