Art. 21
Modifiche al Titolo VII del Libro V del codice di procedura penale
1. Al Titolo VII del Libro V del codice di procedura penale,
all'articolo 401, comma 5, dopo la parola «assunte» sono inserite le
seguenti: «e documentate».
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 401 del codice di
procedura penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 401 (Udienza). - 1. L'udienza si svolge in
camera di consiglio con la partecipazione necessaria del
pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta
alle indagini. Ha altresi' diritto di parteciparvi il
difensore della persona offesa.
2. In caso di mancata comparizione del difensore
della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa
altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona
offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio
quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona.
Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione
del giudice.
4. Non e' consentita la trattazione e la pronuncia di
nuovi provvedimenti su questioni relative
all'ammissibilita' e alla fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte e documentate con le forme
stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona
offesa puo' chiedere al giudice di rivolgere domande alle
persone sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, e'
vietato estendere l'assunzione della prova a fatti
riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori
partecipano all'incidente probatorio. E' in ogni caso
vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali
soggetti.
7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella
medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno
successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle
attivita' di prova richieda un termine maggiore.
8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti
nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico
ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione
ed estrarne copia.".