Art. 22
Modifiche al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale
1. Al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 405:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Termini per la
conclusione delle indagini preliminari.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto
previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero
conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla
data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato
e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di sei
mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi,
se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2.»;
b) all'articolo 406:
1) al comma 1, le parole: «per giusta causa» sono sostituite
dalle seguenti: «quando le indagini sono complesse»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «La proroga puo'
essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a
sei mesi.»;
3) nella rubrica le parole: «del termine» sono sostituite dalle
seguenti: «dei termini»;
c) all'articolo 407:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o,
se si procede per una contravvenzione, un anno»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Salvo quanto
previsto dall'articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli
atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la
conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o
prorogato dal giudice.»;
d) dopo l'articolo 407, e' inserito il seguente:
«Art. 407-bis (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). -
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione,
esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti
nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta
di rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede
l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso
della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla
scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, commi 3 e 4. Il
termine e' di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.»
e) all'articolo 408:
1) al comma 1, le parole: «Entro i termini previsti dagli
articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato e'
infondata» sono sostituite dalle seguenti: «Quando gli elementi
acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di
formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di
una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico
ministero»;
2) al comma 2, le parole: «L'avviso» sono sostituite dalle
seguenti: «Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso»;
3) al comma 3, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
«La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono
altresi' informate della facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa.»;
f) all'articolo 409, comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa
sono altresi' informate della facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa.»;
g) all'articolo 412:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «
Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con
decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il
pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di
conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato
l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti
dagli articoli 407-bis, comma 2, 415- bis, comma 5-ter, 415-ter,
comma 3.» e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 415- bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e
3.»;
2) al comma 2, le parole: «della comunicazione prevista
dall'articolo 409, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «delle
comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma
5-quater.»;
h) all'articolo 414:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
«La richiesta di riapertura delle indagini e' respinta quando non e'
ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova
che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono
determinare l'esercizio dell'azione penale.»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Gli atti
di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del
giudice sono inutilizzabili.»;
i) all'articolo 415, al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
l) all'articolo 415-bis:
1) al comma 1, la parola: «Prima» e' sostituita dalle seguenti:
«Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima»;
2) al comma 3, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il
seguente: «Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo
stesso e' notificato sono altresi' informati che hanno facolta' di
accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;
3) al comma 5, le parole: «per l'esercizio dell'azione penale o
per la richiesta di archiviazione» sono soppresse;
4) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Il
pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal
comma 2 dell'articolo 405, puo' presentare richiesta motivata di
differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al
procuratore generale presso la corte di appello:
a) quando e' stata richiesta l'applicazione della misura
della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il
giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di
latitanza, la misura applicata non e' stata ancora eseguita;
b) quando la conoscenza degli atti d'indagine puo'
concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumita' di una
persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un
concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei
procedimenti o in altro modo, per atti o attivita' di indagine
specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i
termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti,
all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di
denaro, beni o altre utilita' di cui e' obbligatoria la confisca.
5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del
pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore
generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo
strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente
non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti
indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso
contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al
procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso
di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni.
Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la
richiesta di differimento del pubblico ministero e' notificata alla
persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella
notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere
informata della conclusione delle indagini.
5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo
407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione
penale, ne' richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle
indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare
al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione
penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni
successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice
ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni
sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni.
Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero e al
procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla
persona che ha formulato la richiesta.
5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al
procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza
dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater.
5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha gia'
ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini
preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che,
nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere
essere informata della conclusione delle indagini e' notificato
l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.»;
m) dopo l'articolo 415-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 415-ter (Diritti e facolta' dell'indagato e della persona
offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle
indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla
scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il
pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della
conclusione delle indagini preliminari, ne' ha esercitato l'azione
penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle
indagini espletate e' depositata in segreteria. Alla persona
sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di
reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata
della conclusione delle indagini e' altresi' immediatamente
notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facolta' di
esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresi'
l'indicazione della facolta' di cui al comma 3. Copia dell'avviso e'
comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.
2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di
cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione
prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini
preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al
procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso
di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti
giorni. Copia del decreto e' notificata alla persona sottoposta alle
indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o
successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della
conclusione delle indagini.
3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma
1 o del decreto indicato al comma 2 e' decorso un termine pari a un
mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni
sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona
offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero
di provvedere. Il termine e' pari a tre mesi nei casi di cui
all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il
quarto periodo del comma 5-quater nonche' il comma 5-quinquies
dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal
giudice, e' notificato l'avviso di conclusione delle indagini
preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono
ridotti di due terzi.
4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo
407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma
5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero puo' presentare
richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica
dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale.
Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma
5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non
si applicano quando il pubblico ministero ha gia' presentato la
richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo
415-bis.».
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 405, 406, 407,
408, 412, 414, 415 e 415-bis del codice di procedura
penale, come modificati dal presente decreto:
"Art. 405 (Termini per la conclusione delle indagini
preliminari). - 1. ABROGATO.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415-
bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari
entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della
persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel
registro delle notizie di reato. Il termine e' di sei mesi,
se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei
mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati
nell'articolo 407, comma 2.
3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la
richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento
in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il
decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta
a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico
ministero."
"Art. 406 (Proroga dei termini).- 1. Il pubblico
ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al
giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del
termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene
l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei
motivi che la giustificano.
2. La proroga puo' essere autorizzata per una sola
volta e per un tempo non superiore a sei mesi.
2-bis. ABROGATO
2-ter. ABROGATO.
3. La richiesta di proroga, e' notificata, a cura del
giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie
entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona
sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal
reato che, nella notizia di reato o successivamente alla
sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne
informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con
ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento
del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si
debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine
previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare
avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla
persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle
forme previste dall'articolo 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si
applicano se si procede per taluno dei delitti indicati
nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2,
lettera a), numeri 4 e 7-bis). In tali casi, il giudice
provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta, dandone comunicazione al
pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di
proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico
ministero a proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di
proroga, il giudice, se il termine per le indagini
preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore
a dieci giorni per la formulazione delle richieste del
pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la
presentazione della richiesta di proroga e prima della
comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque
utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento
negativo, non siano successivi alla data di scadenza del
termine originariamente previsto per le indagini."
"Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'articolo 393
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una
contravvenzione, un anno.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis
e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle
ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del
comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni
da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2,
e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice
penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in
flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere
il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a
norma dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, non
possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti
dopo la scadenza del termine per la conclusione delle
indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice.
3-bis. ABROGATO."
"Art. 408 (Richiesta di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato). - 1. Quando gli
elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non
consentono di formulare una ragionevole previsione di
condanna o di applicazione di una misura di sicurezza
diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al
giudice richiesta di archiviazione.
2. Fuori dei casi di rimessione della querela,
l'avviso della richiesta e' notificato, a cura del pubblico
ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato
o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato
di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
3. Nell'avviso e' precisato che, nel termine di venti
giorni, la persona offesa puo' prendere visione degli atti
e presentare opposizione con richiesta motivata di
prosecuzione delle indagini preliminari. La persona
sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresi'
informate della facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa.
3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla
persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del
codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione e'
in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero,
alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e'
elevato a trenta giorni."
"Art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta
di archiviazione). - 1. Fuori dei casi in cui sia stata
presentata l'opposizione previstadall'articolo 410, il
giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione,
pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al
pubblico ministero. Il provvedimento che dispone
l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle
indagini se nel corso del procedimento e' stata applicata
nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre
mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne
fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona
sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato.
La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa
sono altresi' informate della facolta' di accedere ai
programmi di giustizia riparativa. Il procedimento si
svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al
giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria con facolta' del difensore di estrarne copia.
3. Della fissazione dell'udienza il giudice da'
inoltre comunicazione al procuratore generale presso la
corte di appello.
4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene
necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al
pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per
il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi
sulle richieste.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice,
quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone
con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico
ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla
formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto
l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni degliarticoli 418 e 419.
[6.].".
"Art. 412 (Avocazione delle indagini preliminari per
mancato esercizio dell'azione penale). - 1. Il procuratore
generale presso la corte di appello puo' disporre, con
decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari,
se il pubblico ministero non ha disposto la notifica
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,
oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto
l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli
407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3.
Il procuratore generale svolge le indagini preliminari
indispensabili e formula le sue richieste entro trenta
giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-bis,
commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.
2. Il procuratore generale puo' altresi' disporre
l'avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli
articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater."
"Art. 414 (Riapertura delle indagini). - 1. Dopo il
provvedimento di archiviazione emesso a norma degli
articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto
motivato la riapertura delle indagini su richiesta del
pubblico ministero motivata dalle esigenze di nuove
investigazioni. La richiesta di riapertura delle indagini
e' respinta quando non e' ragionevolmente prevedibile la
individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o
unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare
l'esercizio dell'azione penale.
2. Quando e' autorizzata la riapertura delle
indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione
a norma dell'articolo 335.
2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un
provvedimento di riapertura del giudice sono
inutilizzabili."
"Art. 415 (Reato commesso da persone ignote). - 1.
Quando e' ignoto l'autore del reato il pubblico ministero,
entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia
di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione
ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione
ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il
giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti
al pubblico ministero.
2-bis. ABROGATO.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre
disposizioni di cui al presente titolo."
"Art. 415-bis (Avviso all'indagato della conclusione
delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dai
commi 5-bis e 5-ter, prima della scadenza del termine
previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato,
il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di
archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa
notificare alla persona sottoposta alle indagini e al
difensore nonche', quando si procede per i reati di cui
agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo,
alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini
preliminari.
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del
fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si
assumono violate, della data e del luogo del fatto, con
l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini
espletate e' depositata presso la segreteria del pubblico
ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno
facolta' di prenderne visione ed estrarne copia.
2-bis. Qualora non si sia proceduto ai
sensidell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene
inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore
hanno facolta' di esaminare per via telematica gli atti
depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le
registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la
facolta' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi
indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il
difensore puo', entro il termine di venti giorni,
depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute
rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il
pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto
dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative
alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo'
avanzare al giudice istanza affinche' si proceda nelle
forme di cui all'articolo 268, comma 6.
3. L'avviso contiene altresi' l'avvertimento che
l'indagato ha facolta', entro il termine di venti giorni,
di presentare memorie, produrre documenti, depositare
documentazione relativa ad investigazioni del difensore,
chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di
indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto
ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo
stesso e' notificato sono altresi' informati che hanno
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle
richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste
devono essere compiute entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta. Il termine puo' essere
prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su
richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per
non piu' di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato,
l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine
del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono
utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal
comma 4, ancorche' sia decorso il termine stabilito dalla
legge o prorogato dal giudice.
5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza
del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, puo'
presentare richiesta motivata di differimento della
notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore
generale presso la corte di appello:
a) quando e' stata richiesta l'applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti
domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando,
fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non e'
stata ancora eseguita;
b) quando la conoscenza degli atti d'indagine puo'
concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumita'
di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei
procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo
407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non
evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in
altro modo, per atti o attivita' di indagine specificamente
individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini
di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti,
all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al
sequestro di denaro, beni o altre utilita' di cui e'
obbligatoria la confisca.
5-ter. Entro venti giorni dal deposito della
richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i
presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto
motivato il differimento per il tempo strettamente
necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non
superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei
delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore
a un anno. In caso contrario, il procuratore generale
ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica
di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1
entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del
decreto con cui il procuratore generale rigetta la
richiesta di differimento del pubblico ministero e'
notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla
persona offesa che, nella notizia di reato o
successivamente, abbia dichiarato di volere essere
informata della conclusione delle indagini.
5-quater. Alla scadenza dei termini di cui
all'articolo 407- bis, comma 2, se il pubblico ministero
non ha esercitato l'azione penale, ne' richiesto
l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la
persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al
pubblico ministero di assumere le determinazioni
sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede,
nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso
di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della
Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale
entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del
decreto e' comunicata al pubblico ministero e al
procuratore generale presso la corte d'appello e notificato
alla persona che ha formulato la richiesta.
5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al
giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti
assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del
comma 5-quater.
5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha
gia' ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle
indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona
offesa dal reato che, nella notizia di reato o
successivamente, abbia dichiarato di volere essere
informata della conclusione delle indagini e' notificato
l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo 415-ter."