Art. 22 
 
 Modifiche al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 405: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Termini  per  la
conclusione delle indagini preliminari.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Salvo  quanto
previsto dagli  articoli  406  e  415-  bis,  il  pubblico  ministero
conclude le indagini preliminari entro il termine di  un  anno  dalla
data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito  il  reato
e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di sei
mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi,
se si procede per taluno  dei  delitti  indicati  nell'articolo  407,
comma 2.»; 
    b) all'articolo 406: 
      1) al comma 1, le parole: «per giusta  causa»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quando le indagini sono complesse»; 
      2) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «La  proroga  puo'
essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore  a
sei mesi.»; 
      3) nella rubrica le parole: «del termine» sono sostituite dalle
seguenti: «dei termini»; 
    c) all'articolo 407: 
      1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «o,
se si procede per una contravvenzione, un anno»; 
      2) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Salvo  quanto
previsto dall'articolo 415- bis, non possono  essere  utilizzati  gli
atti di indagine  compiuti  dopo  la  scadenza  del  termine  per  la
conclusione  delle  indagini  preliminari  stabilito  dalla  legge  o
prorogato dal giudice.»; 
    d) dopo l'articolo 407, e' inserito il seguente: 
      «Art. 407-bis (Inizio dell'azione penale. Forme e  termini).  -
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione,
esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti
nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con  richiesta
di rinvio a giudizio. 
      2. Il pubblico ministero esercita l'azione  penale  o  richiede
l'archiviazione entro tre mesi dalla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica  dell'avviso
della conclusione delle indagini preliminari, entro  tre  mesi  dalla
scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, commi  3  e  4.  Il
termine e' di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.» 
    e) all'articolo 408: 
      1) al comma 1, le  parole:  «Entro  i  termini  previsti  dagli
articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato e'
infondata» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Quando  gli  elementi
acquisiti nel corso delle  indagini  preliminari  non  consentono  di
formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di
una  misura  di  sicurezza  diversa  dalla  confisca,   il   pubblico
ministero»; 
      2) al comma 2, le  parole:  «L'avviso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso»; 
      3) al comma 3, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:
«La persona  sottoposta  alle  indagini  e  la  persona  offesa  sono
altresi'  informate  della  facolta'  di  accedere  ai  programmi  di
giustizia riparativa.»; 
    f) all'articolo 409, comma 2, dopo il primo periodo, e'  inserito
il seguente: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa
sono altresi' informate della facolta' di accedere  ai  programmi  di
giustizia riparativa.»; 
    g) all'articolo 412: 
      1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «
Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con
decreto motivato, l'avocazione  delle  indagini  preliminari,  se  il
pubblico  ministero  non  ha  disposto  la  notifica  dell'avviso  di
conclusione delle indagini  preliminari,  oppure  non  ha  esercitato
l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti
dagli articoli 407-bis, comma 2,  415-  bis,  comma  5-ter,  415-ter,
comma 3.» e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto  il  seguente:  «Si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 415- bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e
3.»; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «della  comunicazione  prevista
dall'articolo 409, comma 3» sono sostituite  dalle  seguenti:  «delle
comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis,  comma
5-quater.»; 
    h) all'articolo 414: 
      1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:
«La richiesta di riapertura delle indagini e' respinta quando non  e'
ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova
che,  da  sole  o  unitamente  a  quelle  gia'   acquisite,   possono
determinare l'esercizio dell'azione penale.»; 
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis.  Gli  atti
di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del
giudice sono inutilizzabili.»; 
    i) all'articolo 415, al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    l) all'articolo 415-bis: 
      1) al comma 1, la parola: «Prima» e' sostituita dalle seguenti:
«Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima»; 
      2) al  comma  3,  dopo  il  secondo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente: «Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale  lo
stesso e' notificato sono altresi' informati che  hanno  facolta'  di
accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; 
      3) al comma 5, le parole: «per l'esercizio dell'azione penale o
per la richiesta di archiviazione» sono soppresse; 
      4) dopo il comma  5,  sono  inseriti  i  seguenti:  «5-bis.  Il
pubblico ministero, prima della scadenza  del  termine  previsto  dal
comma 2 dell'articolo 405,  puo'  presentare  richiesta  motivata  di
differimento  della  notifica  dell'avviso  di  cui  al  comma  1  al
procuratore generale presso la corte di appello: 
          a) quando e' stata richiesta  l'applicazione  della  misura
della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e  il
giudice non  ha  ancora  provveduto  o  quando,  fuori  dai  casi  di
latitanza, la misura applicata non e' stata ancora eseguita; 
          b)  quando  la  conoscenza  degli  atti   d'indagine   puo'
concretamente mettere in pericolo la  vita  o  l'incolumita'  di  una
persona o la sicurezza  dello  Stato  ovvero,  nei  procedimenti  per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2,  arrecare  un
concreto pregiudizio, non evitabile  attraverso  la  separazione  dei
procedimenti o in altro  modo,  per  atti  o  attivita'  di  indagine
specificamente individuati, rispetto ai quali  non  siano  scaduti  i
termini di indagine e che siano diretti all'accertamento  dei  fatti,
all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro  di
denaro, beni o altre utilita' di cui e' obbligatoria la confisca. 
        5-ter. Entro venti giorni dal deposito  della  richiesta  del
pubblico ministero, se ne ricorrono  i  presupposti,  il  procuratore
generale autorizza con decreto motivato il differimento per il  tempo
strettamente necessario e, comunque, per un periodo  complessivamente
non superiore a sei mesi o, se si  procede  per  taluno  dei  delitti
indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso
contrario, il procuratore generale ordina  con  decreto  motivato  al
procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica  dell'avviso
di cui al comma 1 entro un termine  non  superiore  a  venti  giorni.
Copia  del  decreto  con  cui  il  procuratore  generale  rigetta  la
richiesta di differimento del pubblico ministero e'  notificata  alla
persona sottoposta alle indagini e alla  persona  offesa  che,  nella
notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere
informata della conclusione delle indagini. 
        5-quater. Alla  scadenza  dei  termini  di  cui  all'articolo
407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione
penale, ne' richiesto l'archiviazione,  la  persona  sottoposta  alle
indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di  ordinare
al pubblico  ministero  di  assumere  le  determinazioni  sull'azione
penale.  Sulla  richiesta  il  giudice  provvede,  nei  venti  giorni
successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice
ordina al procuratore della Repubblica di assumere le  determinazioni
sull'azione penale entro un termine non  superiore  a  venti  giorni.
Copia  del  decreto  e'  comunicata  al  pubblico  ministero   e   al
procuratore generale presso la corte di  appello  e  notificato  alla
persona che ha formulato la richiesta. 
        5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e  al
procuratore generale copia dei provvedimenti assunti  in  conseguenza
dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater. 
        5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non  ha  gia'
ricevuto  la  notifica  dell'avviso  di  conclusione  delle  indagini
preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato  che,
nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di  volere
essere informata  della  conclusione  delle  indagini  e'  notificato
l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano  le
disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.»; 
    m) dopo l'articolo 415-bis, e' inserito il seguente: 
      «Art. 415-ter (Diritti e facolta' dell'indagato e della persona
offesa in caso di inosservanza dei termini per la  conclusione  delle
indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dal comma  4,  alla
scadenza dei termini di cui all'articolo  407-bis,  comma  2,  se  il
pubblico ministero non ha  disposto  la  notifica  dell'avviso  della
conclusione delle indagini preliminari, ne'  ha  esercitato  l'azione
penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione  relativa  alle
indagini  espletate  e'  depositata  in  segreteria.   Alla   persona
sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia  di
reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere  informata
della  conclusione  delle   indagini   e'   altresi'   immediatamente
notificato  avviso  dell'avvenuto  deposito  e  della   facolta'   di
esaminarla   ed   estrarne   copia.   L'avviso   contiene    altresi'
l'indicazione della facolta' di cui al comma 3. Copia dell'avviso  e'
comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. 
      2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei  termini  di
cui all'articolo  407-bis,  comma  2,  non  riceve  la  comunicazione
prevista al comma 1,  se  non  dispone  l'avocazione  delle  indagini
preliminari, il procuratore generale ordina con decreto  motivato  al
procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica  dell'avviso
di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a  venti
giorni. Copia del decreto e' notificata alla persona sottoposta  alle
indagini e  alla  persona  offesa  che,  nella  notizia  di  reato  o
successivamente, abbia dichiarato di volere  essere  informata  della
conclusione delle indagini. 
      3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al  comma
1 o del decreto indicato al comma 2 e' decorso un termine pari  a  un
mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le  determinazioni
sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la  persona
offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico  ministero
di provvedere. Il termine  e'  pari  a  tre  mesi  nei  casi  di  cui
all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo,  il  terzo  e  il
quarto periodo  del  comma  5-quater  nonche'  il  comma  5-quinquies
dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso  dal
giudice,  e'  notificato  l'avviso  di  conclusione  delle   indagini
preliminari, i termini di cui all'articolo  407-bis,  comma  2,  sono
ridotti di due terzi. 
      4. Prima della  scadenza  dei  termini  previsti  dall'articolo
407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze  di  cui  al  comma
5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico  ministero  puo'  presentare
richiesta motivata di differimento  del  deposito  e  della  notifica
dell'avviso di deposito di cui al comma 1  al  procuratore  generale.
Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi  del  comma
5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente  comma  non
si applicano quando il  pubblico  ministero  ha  gia'  presentato  la
richiesta di differimento  prevista  dal  comma  5-bis  dell'articolo
415-bis.». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  405,  406,  407,
          408, 412, 414,  415  e  415-bis  del  codice  di  procedura
          penale, come modificati dal presente decreto: 
                "Art. 405 (Termini per la conclusione delle  indagini
          preliminari). - 1. ABROGATO. 
                2. Salvo quanto previsto dagli articoli  406  e  415-
          bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari
          entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della
          persona alla quale e' attribuito il reato e'  iscritto  nel
          registro delle notizie di reato. Il termine e' di sei mesi,
          se si procede per una contravvenzione, e di un anno  e  sei
          mesi,  se  si  procede  per  taluno  dei  delitti  indicati
          nell'articolo 407, comma 2. 
                3. Se  e'  necessaria  la  querela,  l'istanza  o  la
          richiesta di procedimento, il termine decorre  dal  momento
          in cui queste pervengono al pubblico ministero. 
                4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere,  il
          decorso del termine e' sospeso dal momento della  richiesta
          a quello  in  cui  l'autorizzazione  perviene  al  pubblico
          ministero." 
                "Art. 406 (Proroga  dei  termini).-  1.  Il  pubblico
          ministero,  prima  della  scadenza,  puo'   richiedere   al
          giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga  del
          termine previsto dall'articolo 405. La  richiesta  contiene
          l'indicazione della notizia di reato  e  l'esposizione  dei
          motivi che la giustificano. 
                2. La proroga puo' essere autorizzata  per  una  sola
          volta e per un tempo non superiore a sei mesi. 
                2-bis. ABROGATO 
                2-ter. ABROGATO. 
                3. La richiesta di proroga, e' notificata, a cura del
          giudice, con l'avviso della facolta' di presentare  memorie
          entro  cinque  giorni  dalla  notificazione,  alla  persona
          sottoposta alle indagini nonche' alla  persona  offesa  dal
          reato che, nella notizia di reato  o  successivamente  alla
          sua  presentazione,  abbia  dichiarato  di  volere  esserne
          informata. Il giudice provvede  entro  dieci  giorni  dalla
          scadenza del termine per la presentazione delle memorie. 
                4. Il giudice autorizza la proroga  del  termine  con
          ordinanza emessa in camera di  consiglio  senza  intervento
          del pubblico ministero e dei difensori. 
                5. Qualora ritenga che allo stato degli atti  non  si
          debba concedere la proroga, il giudice,  entro  il  termine
          previsto  dal  comma  3  secondo  periodo,  fissa  la  data
          dell'udienza in camera di  consiglio  e  ne  fa  notificare
          avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta  alle
          indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3,  alla
          persona offesa dal reato. Il procedimento si  svolge  nelle
          forme previste dall'articolo 127. 
                5-bis. Le disposizioni dei commi 3,  4  e  5  non  si
          applicano se si procede per  taluno  dei  delitti  indicati
          nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma  2,
          lettera a), numeri 4 e 7-bis). In  tali  casi,  il  giudice
          provvede   con   ordinanza   entro   dieci   giorni   dalla
          presentazione della  richiesta,  dandone  comunicazione  al
          pubblico ministero. 
                6. Se non  ritiene  di  respingere  la  richiesta  di
          proroga, il giudice autorizza  con  ordinanza  il  pubblico
          ministero a proseguire le indagini. 
                7. Con  l'ordinanza  che  respinge  la  richiesta  di
          proroga,  il  giudice,  se  il  termine  per  le   indagini
          preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore
          a dieci giorni per  la  formulazione  delle  richieste  del
          pubblico ministero a norma dell'articolo 405. 
                8.  Gli   atti   di   indagine   compiuti   dopo   la
          presentazione della richiesta  di  proroga  e  prima  della
          comunicazione del provvedimento del giudice  sono  comunque
          utilizzabili,  sempre  che,  nel  caso   di   provvedimento
          negativo, non siano successivi alla data  di  scadenza  del
          termine originariamente previsto per le indagini." 
                "Art. 407 (Termini di durata massima  delle  indagini
          preliminari). - 1. Salvo quanto previsto  all'articolo  393
          comma 4, la durata  delle  indagini  preliminari  non  puo'
          comunque superare diciotto mesi o, se si  procede  per  una
          contravvenzione, un anno. 
                2. La durata massima e' tuttavia di due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
                  a) i delitti appresso indicati: 
                    1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis
          e  422  del  codice  penale,  291-ter,  limitatamente  alle
          ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed  e)  del
          comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo  unico  approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
          1973, n. 43; 
                    2)  delitti  consumati  o  tentati  di  cui  agli
          articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma,  e  630
          dello stesso codice penale; 
                    3) delitti commessi avvalendosi delle  condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo; 
                    4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
                    5)    delitti    di    illegale    fabbricazione,
          introduzione  nello  Stato,  messa  in  vendita,  cessione,
          detenzione e porto in luogo pubblico o aperto  al  pubblico
          di armi da guerra  o  tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di
          esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi  comuni
          da sparo escluse quelle  previste  dall'articolo  2,  comma
          terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
                    6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma  2,
          e 74 del testo unico delle leggi in materia  di  disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
                    7) delitto di cui  all'articolo  416  del  codice
          penale  nei  casi  in  cui  e'  obbligatorio  l'arresto  in
          flagranza; 
                    7-bis) dei delitti previsto dagli  articoli  600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          e successive modificazioni; 
                  b) notizie di  reato  che  rendono  particolarmente
          complesse le investigazioni per la molteplicita'  di  fatti
          tra loro collegati ovvero per l'elevato numero  di  persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese; 
                  c) indagini che richiedono il  compimento  di  atti
          all'estero; 
                  d) procedimenti in cui e' indispensabile  mantenere
          il collegamento tra piu' uffici del  pubblico  ministero  a
          norma dell'articolo 371. 
                3. Salvo quanto previsto dall'articolo  415-bis,  non
          possono essere utilizzati gli  atti  di  indagine  compiuti
          dopo la scadenza  del  termine  per  la  conclusione  delle
          indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato  dal
          giudice. 
              3-bis. ABROGATO." 
                "Art.   408   (Richiesta   di    archiviazione    per
          infondatezza della notizia  di  reato).  -  1.  Quando  gli
          elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non
          consentono  di  formulare  una  ragionevole  previsione  di
          condanna o di  applicazione  di  una  misura  di  sicurezza
          diversa dalla confisca, il pubblico ministero  presenta  al
          giudice richiesta di archiviazione. 
                2.  Fuori  dei  casi  di  rimessione  della  querela,
          l'avviso della richiesta e' notificato, a cura del pubblico
          ministero, alla persona offesa che, nella notizia di  reato
          o successivamente alla sua presentazione, abbia  dichiarato
          di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. 
                3. Nell'avviso e' precisato che, nel termine di venti
          giorni, la persona offesa puo' prendere visione degli  atti
          e  presentare  opposizione  con   richiesta   motivata   di
          prosecuzione  delle  indagini   preliminari.   La   persona
          sottoposta alle indagini e la persona offesa sono  altresi'
          informate  della  facolta'  di  accedere  ai  programmi  di
          giustizia riparativa. 
                3-bis. Per  i  delitti  commessi  con  violenza  alla
          persona e per il reato  di  cui  all'articolo  624-bis  del
          codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione e'
          in ogni caso notificato, a  cura  del  pubblico  ministero,
          alla persona offesa ed il termine di  cui  al  comma  3  e'
          elevato a trenta giorni." 
                "Art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla  richiesta
          di archiviazione). - 1. Fuori dei casi  in  cui  sia  stata
          presentata  l'opposizione  previstadall'articolo  410,   il
          giudice,  se  accoglie  la  richiesta   di   archiviazione,
          pronuncia  decreto  motivato  e  restituisce  gli  atti  al
          pubblico   ministero.   Il   provvedimento   che    dispone
          l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta  alle
          indagini se nel corso del procedimento e'  stata  applicata
          nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. 
                2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre
          mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne
          fa  dare  avviso  al  pubblico  ministero,   alla   persona
          sottoposta alle indagini e alla persona offesa  dal  reato.
          La persona sottoposta alle indagini  e  la  persona  offesa
          sono altresi'  informate  della  facolta'  di  accedere  ai
          programmi  di  giustizia  riparativa.  Il  procedimento  si
          svolge nelle forme  previste  dall'articolo  127.  Fino  al
          giorno  dell'udienza  gli  atti   restano   depositati   in
          cancelleria con facolta' del difensore di estrarne copia. 
                3.  Della  fissazione  dell'udienza  il  giudice  da'
          inoltre comunicazione al  procuratore  generale  presso  la
          corte di appello. 
                4. A seguito dell'udienza,  il  giudice,  se  ritiene
          necessarie ulteriori indagini, le indica con  ordinanza  al
          pubblico ministero, fissando il termine indispensabile  per
          il compimento di esse, altrimenti provvede entro  tre  mesi
          sulle richieste. 
                5. Fuori del caso previsto dal comma 4,  il  giudice,
          quando non accoglie la richiesta di archiviazione,  dispone
          con  ordinanza  che,  entro  dieci  giorni,   il   pubblico
          ministero formuli l'imputazione.  Entro  due  giorni  dalla
          formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto
          l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili,
          le disposizioni degliarticoli 418 e 419. 
                [6.].". 
                "Art. 412 (Avocazione delle indagini preliminari  per
          mancato esercizio dell'azione penale). - 1. Il  procuratore
          generale presso la corte  di  appello  puo'  disporre,  con
          decreto motivato, l'avocazione delle indagini  preliminari,
          se il  pubblico  ministero  non  ha  disposto  la  notifica
          dell'avviso  di  conclusione  delle  indagini  preliminari,
          oppure  non  ha  esercitato  l'azione  penale  o  richiesto
          l'archiviazione, entro i termini  previsti  dagli  articoli
          407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5-ter, 415-ter,  comma  3.
          Il procuratore  generale  svolge  le  indagini  preliminari
          indispensabili e formula  le  sue  richieste  entro  trenta
          giorni dal decreto di avocazione. Si applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui agli articoli  415-bis,
          commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3. 
              2.  Il  procuratore  generale  puo'  altresi'  disporre
          l'avocazione a seguito delle comunicazioni  previste  dagli
          articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater." 
                "Art. 414 (Riapertura delle indagini). - 1.  Dopo  il
          provvedimento  di  archiviazione  emesso  a   norma   degli
          articoli  precedenti,  il  giudice  autorizza  con  decreto
          motivato la riapertura  delle  indagini  su  richiesta  del
          pubblico  ministero  motivata  dalle  esigenze   di   nuove
          investigazioni. La richiesta di riapertura  delle  indagini
          e' respinta quando non e'  ragionevolmente  prevedibile  la
          individuazione di nuove fonti  di  prova  che,  da  sole  o
          unitamente a quelle  gia'  acquisite,  possono  determinare
          l'esercizio dell'azione penale. 
                2.  Quando  e'  autorizzata   la   riapertura   delle
          indagini, il pubblico ministero procede a nuova  iscrizione
          a norma dell'articolo 335. 
              2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza  di  un
          provvedimento    di    riapertura    del    giudice    sono
          inutilizzabili." 
                "Art. 415 (Reato commesso da persone  ignote).  -  1.
          Quando e' ignoto l'autore del reato il pubblico  ministero,
          entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia
          di reato, presenta al giudice  richiesta  di  archiviazione
          ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. 
                2. Quando  accoglie  la  richiesta  di  archiviazione
          ovvero di  autorizzazione  a  proseguire  le  indagini,  il
          giudice pronuncia decreto motivato e restituisce  gli  atti
          al pubblico ministero. 
                2-bis. ABROGATO. 
                3. Si osservano,  in  quanto  applicabili,  le  altre
          disposizioni di cui al presente titolo." 
                "Art. 415-bis (Avviso all'indagato della  conclusione
          delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dai
          commi 5-bis e  5-ter,  prima  della  scadenza  del  termine
          previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato,
          il pubblico ministero, se non deve formulare  richiesta  di
          archiviazione  ai  sensi  degli  articoli  408  e  411,  fa
          notificare alla  persona  sottoposta  alle  indagini  e  al
          difensore nonche', quando si procede per  i  reati  di  cui
          agli articoli 572 e 612-bis del  codice  penale,  anche  al
          difensore della persona offesa o, in  mancanza  di  questo,
          alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini
          preliminari. 
                2. L'avviso contiene  la  sommaria  enunciazione  del
          fatto per il quale si procede, delle norme di legge che  si
          assumono violate, della data e del  luogo  del  fatto,  con
          l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini
          espletate e' depositata presso la segreteria  del  pubblico
          ministero  e  che  l'indagato  e  il  suo  difensore  hanno
          facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. 
                2-bis.   Qualora   non   si    sia    proceduto    ai
          sensidell'articolo 268, commi 4, 5 e 6,  l'avviso  contiene
          inoltre l'avvertimento che l'indagato e  il  suo  difensore
          hanno facolta' di esaminare per  via  telematica  gli  atti
          depositati relativi  ad  intercettazioni  ed  ascoltare  le
          registrazioni ovvero di prendere cognizione dei  flussi  di
          comunicazioni informatiche o telematiche  e  che  hanno  la
          facolta' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi
          indicati  come  rilevanti  dal   pubblico   ministero.   Il
          difensore  puo',  entro  il  termine   di   venti   giorni,
          depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni  ritenute
          rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza  provvede  il
          pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto
          dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni  relative
          alle registrazioni ritenute  rilevanti  il  difensore  puo'
          avanzare al giudice  istanza  affinche'  si  proceda  nelle
          forme di cui all'articolo 268, comma 6. 
                3.  L'avviso  contiene  altresi'  l'avvertimento  che
          l'indagato ha facolta', entro il termine di  venti  giorni,
          di  presentare  memorie,  produrre  documenti,   depositare
          documentazione relativa ad  investigazioni  del  difensore,
          chiedere al pubblico ministero il  compimento  di  atti  di
          indagine,   nonche'   di   presentarsi    per    rilasciare
          dichiarazioni  ovvero  chiedere  di  essere  sottoposto  ad
          interrogatorio. Se l'indagato chiede di  essere  sottoposto
          ad interrogatorio il pubblico  ministero  deve  procedervi.
          Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla  quale  lo
          stesso e' notificato  sono  altresi'  informati  che  hanno
          facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 
                4. Quando il  pubblico  ministero,  a  seguito  delle
          richieste dell'indagato,  dispone  nuove  indagini,  queste
          devono  essere   compiute   entro   trenta   giorni   dalla
          presentazione  della  richiesta.  Il  termine  puo'  essere
          prorogato dal  giudice  per  le  indagini  preliminari,  su
          richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e  per
          non piu' di sessanta giorni. 
                5.   Le   dichiarazioni   rilasciate   dall'indagato,
          l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti  di  indagine
          del pubblico ministero, previsti dai  commi  3  e  4,  sono
          utilizzabili se compiuti entro  il  termine  stabilito  dal
          comma 4, ancorche' sia decorso il termine  stabilito  dalla
          legge o prorogato dal giudice. 
                5-bis. Il pubblico ministero,  prima  della  scadenza
          del termine previsto dal comma 2  dell'articolo  405,  puo'
          presentare  richiesta  motivata   di   differimento   della
          notifica dell'avviso di  cui  al  comma  1  al  procuratore
          generale presso la corte di appello: 
                  a) quando e' stata richiesta  l'applicazione  della
          misura della custodia cautelare in carcere o degli  arresti
          domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando,
          fuori dai casi di latitanza, la  misura  applicata  non  e'
          stata ancora eseguita; 
                  b) quando la conoscenza degli atti d'indagine  puo'
          concretamente mettere in pericolo la vita  o  l'incolumita'
          di una persona o  la  sicurezza  dello  Stato  ovvero,  nei
          procedimenti per taluno dei delitti indicati  nell'articolo
          407,  comma  2,  arrecare  un  concreto  pregiudizio,   non
          evitabile attraverso la separazione dei procedimenti  o  in
          altro modo, per atti o attivita' di indagine specificamente
          individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i  termini
          di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti,
          all'individuazione o alla cattura  dei  responsabili  o  al
          sequestro di denaro,  beni  o  altre  utilita'  di  cui  e'
          obbligatoria la confisca. 
                5-ter.  Entro  venti  giorni   dal   deposito   della
          richiesta  del  pubblico  ministero,  se  ne  ricorrono   i
          presupposti, il procuratore generale autorizza con  decreto
          motivato  il  differimento  per   il   tempo   strettamente
          necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non
          superiore a sei mesi  o,  se  si  procede  per  taluno  dei
          delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non  superiore
          a un anno.  In  caso  contrario,  il  procuratore  generale
          ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica
          di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al  comma  1
          entro un termine non superiore a venti  giorni.  Copia  del
          decreto  con  cui  il  procuratore  generale   rigetta   la
          richiesta  di  differimento  del  pubblico   ministero   e'
          notificata alla persona sottoposta  alle  indagini  e  alla
          persona   offesa   che,   nella   notizia   di   reato    o
          successivamente,  abbia   dichiarato   di   volere   essere
          informata della conclusione delle indagini. 
                5-quater.  Alla   scadenza   dei   termini   di   cui
          all'articolo 407- bis, comma 2, se  il  pubblico  ministero
          non  ha   esercitato   l'azione   penale,   ne'   richiesto
          l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini  e  la
          persona offesa possono chiedere al giudice di  ordinare  al
          pubblico   ministero   di   assumere   le    determinazioni
          sull'azione penale. Sulla richiesta  il  giudice  provvede,
          nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In  caso
          di accoglimento, il giudice  ordina  al  procuratore  della
          Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale
          entro un termine non superiore a venti  giorni.  Copia  del
          decreto  e'  comunicata  al   pubblico   ministero   e   al
          procuratore generale presso la corte d'appello e notificato
          alla persona che ha formulato la richiesta. 
                5-quinquies.  Il  pubblico  ministero  trasmette   al
          giudice e al procuratore generale copia  dei  provvedimenti
          assunti in conseguenza  dell'ordine  emesso  ai  sensi  del
          comma 5-quater. 
              5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non  ha
          gia' ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione  delle
          indagini preliminari ai sensi del  comma  1,  alla  persona
          offesa  dal  reato  che,   nella   notizia   di   reato   o
          successivamente,  abbia   dichiarato   di   volere   essere
          informata della conclusione delle  indagini  e'  notificato
          l'avviso previsto dal comma  1  dell'articolo  415-ter.  Si
          applicano le disposizioni di cui al comma  2  del  medesimo
          articolo 415-ter."