Art. 23 
 
  Modifiche al Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale 
 
  1. Al Libro V, Titolo IX,  del  codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 419: 
      1) al comma 1, le parole:  «e  420-quinquies»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 420-quinquies e 420-sexies»; 
      2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. L'imputato
e la persona offesa sono altresi' informate  che  hanno  facolta'  di
accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; 
      3) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Quando  la  dichiarazione  e'  presentata  a  mezzo  di  procuratore
speciale, si osservano le modalita' previste  dall'articolo  111-bis,
commi 1 e 2.»; 
    b) all'articolo 420, dopo il comma 2, sono inseriti  i  seguenti:
«2-bis. In caso di regolarita' delle notificazioni, se l'imputato non
e' presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo
420-ter, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-bis. 
      2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato  che,
dopo essere comparso,  si  allontana  dall'aula  di  udienza  o  che,
presente ad una udienza, non compare alle successive, e'  considerato
presente ed e' rappresentato dal difensore. E'  altresi'  considerato
presente l'imputato che richiede per  iscritto,  nel  rispetto  delle
forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale  o  che
e' rappresentato in udienza da un procuratore speciale  nominato  per
la richiesta di un procedimento speciale.»; 
    c) l'articolo 420-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 420-bis (Assenza  dell'imputato).  -  1.  Se  l'imputato,
libero o detenuto, non e' presente all'udienza, il giudice procede in
sua assenza: 
        a) quando l'imputato e' stato citato a comparire a  mezzo  di
notificazione  dell'atto  in  mani  proprie  o  di  persona  da   lui
espressamente delegata al ritiro dell'atto; 
        b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a  comparire
o, sussistendo un impedimento  ai  sensi  dell'articolo  420-ter,  ha
rinunciato espressamente a farlo valere. 
      2. Il giudice procede in  assenza  dell'imputato  anche  quando
ritiene altrimenti provato che  lo  stesso  ha  effettiva  conoscenza
della pendenza del processo e  che  la  sua  assenza  all'udienza  e'
dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il  giudice
tiene conto delle modalita' della notificazione, degli atti  compiuti
dall'imputato prima dell'udienza, della nomina  di  un  difensore  di
fiducia e di ogni altra circostanza rilevante. 
      3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai
commi 1 e 2, quando l'imputato e' stato dichiarato latitante o si  e'
in  altro  modo  volontariamente  sottratto  alla  conoscenza   della
pendenza del processo. 
      4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e  3  il  giudice  dichiara
l'imputato  assente.  Salvo  che  la   legge   disponga   altrimenti,
l'imputato dichiarato assente e' rappresentato dal difensore. 
      5. Fuori dai casi previsti  dai  commi  1,  2  e  3,  prima  di
procedere  ai  sensi  dell'articolo  420-quater,  il  giudice  rinvia
l'udienza  e  dispone  che  l'avviso  di  cui  all'articolo  419,  la
richiesta  di  rinvio  a  giudizio  e  il  verbale  d'udienza   siano
notificati  all'imputato  personalmente  ad   opera   della   polizia
giudiziaria. 
      6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e' revocata
anche  d'ufficio  se,  prima  della  decisione,  l'imputato  compare.
L'imputato e' restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle
quali e' decaduto: 
        a) se  fornisce  la  prova  che,  per  caso  fortuito,  forza
maggiore o altro legittimo impedimento, si e'  trovato  nell'assoluta
impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare le facolta'
dalle  quali  e'  decaduto  e   che   non   ha   potuto   trasmettere
tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; 
        b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce  la  prova
di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo  e
di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo  utile  per
esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto; 
        c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua
assenza non erano soddisfatte. 
      7. Fuori del caso previsto dal  comma  6,  se  risulta  che  le
condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice
revoca,  anche  d'ufficio,   l'ordinanza   che   dichiara   l'assenza
dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.»; 
    d) all'articolo 420-ter: 
      1)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:   «1.   Quando
l'imputato, anche se detenuto, non  si  presenta  ad  una  udienza  e
risulta  che  l'assenza  e'  dovuta  ad  assoluta  impossibilita'  di
comparire  per  caso  fortuito,  forza  maggiore  o  altro  legittimo
impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una
nuova udienza e  dispone  la  notificazione  dell'ordinanza  medesima
all'imputato.»; 
      2) al comma 4, le parole «la citazione e» sono soppresse; 
    e) l'articolo 420-quater e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 420-quater (Sentenza di non doversi procedere per mancata
conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato). -  1.
Fuori  dei  casi  previsti  dagli  articoli  420-bis  e  420-ter,  se
l'imputato  non  e'   presente,   il   giudice   pronuncia   sentenza
inappellabile di non doversi procedere per mancata  conoscenza  della
pendenza del processo da parte dell'imputato. 
      2. La sentenza contiene: 
        a)  l'intestazione  "in   nome   del   popolo   italiano"   e
l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata; 
        b)  le  generalita'  dell'imputato  o  le  altre  indicazioni
personali che valgono a identificarlo, nonche' le  generalita'  delle
altre parti private; 
        c) l'imputazione; 
        d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle  ricerche
effettuate; 
        e)  l'indicazione  della  data  fino  alla   quale   dovranno
continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui  confronti
la sentenza e' emessa; 
        f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di  legge
applicati; 
        g) la data e la sottoscrizione del giudice. 
      3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino  a  quando  per
tutti i reati oggetto di imputazione  non  sia  superato  il  termine
previsto dall'articolo 159,  ultimo  comma,  del  codice  penale,  la
persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza  sia  ricercata
dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia
personalmente notificata la sentenza. 
      4. La sentenza contiene altresi': 
        a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a
suo carico sara' riaperto davanti alla stessa  autorita'  giudiziaria
che ha pronunciato la sentenza; 
        b) quando la persona non e' destinataria di un  provvedimento
applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o  della
custodia in carcere per i fatti per  cui  si  procede,  l'avviso  che
l'udienza per la prosecuzione del processo e' fissata: 
          1) il primo giorno  non  festivo  del  successivo  mese  di
settembre, se la persona e' stata  rintracciata  nel  primo  semestre
dell'anno; 
          2) il  primo  giorno  non  festivo  del  mese  di  febbraio
dell'anno successivo, se la persona e' stata rintracciata nel secondo
semestre dell'anno; 
    c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terra'; 
    d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata  non  compaia  e
non  ricorra  alcuno  dei  casi  di  cui  all'articolo  420-ter,   si
procedera' in sua  assenza  e  sara'  rappresentata  in  udienza  dal
difensore. 
      5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2
e 3 dell'articolo 546. 
      6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza  che  la  persona
nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia stata rintracciata,
la sentenza di non doversi procedere  per  mancata  conoscenza  della
pendenza del processo non puo' piu' essere revocata. 
      7. In deroga a quanto disposto  dall'articolo  300,  le  misure
cautelari degli arresti  domiciliari  e  della  custodia  in  carcere
perdono efficacia solo quando la sentenza non e' piu'  revocabile  ai
sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto  dagli  articoli  262,
317 e 323, gli  effetti  dei  provvedimenti  che  hanno  disposto  il
sequestro  probatorio,  il  sequestro  conservativo  e  il  sequestro
preventivo  permangono  fino  a  quando  la  sentenza  non  e'   piu'
revocabile ai sensi del comma 6.»; 
    f) l'articolo 420-quinquies e' sostituito dai seguenti: 
      «Art. 420-quinquies (Atti urgenti). - 1.  Finche'  le  ricerche
della persona nei cui confronti e' stata emessa la  sentenza  di  non
doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater sono in corso, il
giudice che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte,  le  prove
non rinviabili nelle forme  di  cui  all'articolo  401.  Del  giorno,
dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento  dell'atto  e'  dato
avviso almeno ventiquattro ore  prima  al  pubblico  ministero,  alla
persona offesa e ai difensori gia' nominati nel procedimento  in  cui
e' stata pronunciata la sentenza. 
      2. Per lo stesso periodo di tempo  indicato  nel  comma  1,  il
giudice che ha pronunciato la sentenza di non  doversi  procedere  ai
sensi dell'articolo 420-quater resta competente  a  provvedere  sulle
misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino  alla  perdita
di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-quater. 
      Art. 420-sexies (Revoca della sentenza di non doversi procedere
per mancata conoscenza della pendenza  del  processo).  -  1.  Quando
rintraccia la persona nei cui confronti e' stata emessa  sentenza  di
non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater,  la  polizia
giudiziaria le notifica la sentenza e le da' avviso della  riapertura
del processo, nonche' della data dell'udienza, individuata  ai  sensi
dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale e'  citata
a comparire  davanti  all'autorita'  giudiziaria  che  ha  emesso  la
sentenza. 
      2. La polizia giudiziaria provvede  altresi'  agli  adempimenti
previsti dall'articolo 161 e, quando la persona rintracciata  risulta
priva del difensore, procede ai  sensi  dell'articolo  97,  comma  4,
comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore  di
ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata  e'  avvisata
che al difensore  sara'  notificato  avviso  della  data  di  udienza
individuata ai sensi del comma 1.  Delle  attivita'  svolte  e  degli
avvisi dati alla persona rintracciata la polizia  giudiziaria  redige
processo verbale. 
      3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la
relazione di notificazione della sentenza e  il  verbale  di  cui  al
comma 2. 
      4. Il giudice con decreto revoca la sentenza  e,  salvo  quanto
previsto al comma  6,  fa  dare  avviso  al  pubblico  ministero,  al
difensore dell'imputato e alle altre parti  della  data  dell'udienza
fissata ai sensi  dell'articolo  420-quater,  comma  4,  lettera  b).
L'avviso e' comunicato o notificato almeno venti giorni  prima  della
data predetta. 
      5.  Nell'udienza  fissata  per   la   prosecuzione   ai   sensi
dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera  b),  il  giudice  procede
alla  verifica  della  regolare  costituzione  delle   parti.   Salva
l'applicazione degli articoli 420 e 420-ter,  si  procede  sempre  ai
sensi dell'articolo 420-bis, comma 1, lettera a). 
      6. Quando la sentenza e' revocata nei confronti di un  imputato
che, all'atto della sua  pronuncia,  era  destinatario  della  misura
cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i
fatti  per  cui  si  procede,  il  giudice  fissa  l'udienza  per  la
prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del  luogo
dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore  dell'imputato
e alle altre parti, nonche' comunicato al pubblico ministero,  almeno
venti giorni prima. All'udienza  il  giudice  procede  alla  verifica
della regolare costituzione delle parti. Si  applicano  gli  articoli
420, 420-bis e 420-ter.»; 
    g) all'articolo 421: 
      1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Conclusi  gli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti,  se  rileva  una
violazione dell'articolo  417,  comma  1,  lettera  b),  il  giudice,
sentite  le  parti,  invita  il  pubblico  ministero  a   riformulare
l'imputazione.  Qualora  il  pubblico  ministero  non  provveda,   il
giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullita' della
richiesta  di  rinvio  a  giudizio  e  dispone,  con  ordinanza,   la
restituzione degli atti al pubblico ministero.»; 
      2)  dopo  il  comma  1  e'  inserito   il   seguente:   «1-bis.
L'imputazione  modificata  e'  inserita  nel  verbale  di  udienza  e
contestata  all'imputato  se  presente  in   aula,   anche   mediante
collegamento a distanza. In caso contrario, il  giudice  sospende  il
processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che  il  verbale  sia
notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni
dalla data della nuova udienza.»; 
      3) al  comma  2,  prima  del  primo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: «Se non dispone la  restituzione  degli  atti  al  pubblico
ministero, il giudice dichiara aperta la discussione.»; 
    h) all'articolo 422, comma 2, dopo il primo periodo  e'  aggiunto
il  seguente:  «Quando  una  particolare  disposizione  di  legge  lo
prevede, il giudice dispone che l'esame  si  svolga  a  distanza.  Il
giudice puo' altresi' disporre  che  l'esame  si  svolga  a  distanza
quando le parti vi consentono.»; 
    i) all'articolo 423: 
      1) al comma 1, le parole: «e la contesta all'imputato presente.
Se l'imputato non e' presente, la modificazione della imputazione  e'
comunicata al difensore, che rappresenta  l'imputato  ai  fini  della
contestazione» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze  aggravanti  e
quelle che possono comportare l'applicazione di misure  di  sicurezza
non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto
emerge dagli atti o che la definizione giuridica non e' corretta,  il
giudice  invita  il  pubblico  ministero  a  operare  le   necessarie
modificazioni. Se la difformita' indicata permane, sentite le  parti,
il giudice dispone con ordinanza, anche  d'ufficio,  la  restituzione
degli atti al pubblico ministero. 
        1-ter. Nei casi di modifica  dell'imputazione  ai  sensi  dei
commi 1 e 1-bis, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo
421, comma 1-bis.»; 
    l)  all'articolo  425,  al  comma  3,   le   parole:   «risultano
insufficienti, contraddittori  o  comunque  non  idonei  a  sostenere
l'accusa in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «non consentono
di formulare una ragionevole previsione di condanna»; 
    m) all'articolo 428, comma 3-quater, le parole:  «contravvenzioni
punite» sono sostituite dalle seguenti: «reati puniti» e  le  parole:
«dell'ammenda» sono sostituite dalla seguente: 
      «pecuniaria»; 
    n) all'articolo 429, al comma 1: 
      1) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) l'avviso
all'imputato e alla persona offesa che hanno facolta' di accedere  ai
programmi di giustizia riparativa;». 
      2)  la  lettera  f)   e'   sostituita   dalla   seguente:   «f)
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora  dell'udienza  per  la
prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento;»; 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo degli articoli 419, 420, 420-ter,
          421, 422, 423, 425, 428  e  429  del  codice  di  procedura
          penale, come modificati dal presente decreto: 
                "Art. 419 (Atti introduttivi). -  1.  Il  giudice  fa
          notificare all'imputato e alla persona offesa, della  quale
          risulti agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso  del
          giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta
          di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con
          l'avvertimento all'imputato che, qualora  non  compaia,  si
          applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis,
          420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies. 
                2.  L'avviso  e'  altresi'  comunicato  al   pubblico
          ministero  e  notificato  al  difensore  dell'imputato  con
          l'avvertimento della facolta'  di  prendere  visione  degli
          atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416 comma 2 e
          di presentare memorie e produrre documenti. 
                3. L'avviso contiene inoltre l'invito  a  trasmettere
          la  documentazione  relativa  alle  indagini  eventualmente
          espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. 
                3-bis. L'imputato e la persona offesa  sono  altresi'
          informate che hanno facolta' di accedere  ai  programmi  di
          giustizia riparativa. 
                4. Gli avvisi sono  notificati  e  comunicati  almeno
          dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso
          termine e' notificata la citazione del responsabile  civile
          e  della  persona  civilmente   obbligata   per   la   pena
          pecuniaria. 
                5. L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare
          e  richiedere  il  giudizio  immediato  con   dichiarazione
          presentata in cancelleria a mezzo di procuratore  speciale,
          almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Quando  la
          dichiarazione  e'  presentata  a   mezzo   di   procuratore
          speciale, si osservano le modalita' previste  dall'articolo
          111-bis, commi 1 e 2. L'atto di rinuncia e'  notificato  al
          pubblico ministero e alla persona offesa dal reato, a  cura
          dell'imputato. 
                6. Nel caso previsto dal comma 5, il  giudice  emette
          decreto di giudizio immediato. 
                7. Le disposizioni dei commi 1 e 4  sono  previste  a
          pena di nullita'." 
                "Art. 420 (Costituzione delle parti). - 1.  L'udienza
          si svolge in camera  di  consiglio  con  la  partecipazione
          necessaria  del  pubblico   ministero   e   del   difensore
          dell'imputato. 
                2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla
          costituzione delle parti ordinando  la  rinnovazione  degli
          avvisi,  delle  citazioni,  delle  comunicazioni  e   delle
          notificazioni di cui dichiara la nullita'. 
                2-bis. In caso di regolarita' delle notificazioni, se
          l'imputato non e'  presente  e  non  ricorre  alcuna  delle
          condizioni di cui all'articolo 420-ter, il giudice  procede
          ai sensi dell'articolo 420-bis. 
                2-ter.  Salvo  che  la  legge  disponga   altrimenti,
          l'imputato  che,  dopo  essere   comparso,   si   allontana
          dall'aula di udienza o che, presente ad  una  udienza,  non
          compare alle successive,  e'  considerato  presente  ed  e'
          rappresentato  dal  difensore.  E'   altresi'   considerato
          presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto
          delle forme di legge, di essere ammesso ad un  procedimento
          speciale  o  che  e'  rappresentato  in   udienza   da   un
          procuratore  speciale  nominato  per  la  richiesta  di  un
          procedimento speciale. 
                3. Se il difensore dell'imputato non e'  presente  il
          giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. 
                4. Il verbale dell'udienza preliminare e' redatto  di
          regola in forma  riassuntiva  a  norma  dell'articolo  140,
          comma 2; il giudice, su  richiesta  di  parte,  dispone  la
          riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la  redazione
          del verbale con la stenotipia." 
                "Art. 420-ter (Impedimento a comparire  dell'imputato
          o del difensore). - 1.Quando l'imputato, anche se detenuto,
          non si presenta ad una udienza e risulta che  l'assenza  e'
          dovuta ad assoluta impossibilita'  di  comparire  per  caso
          fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento,  il
          giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova
          udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza  medesima
          all'imputato. 
                2. Con le medesime modalita' di cui  al  comma  1  il
          giudice provvede  quando  appare  probabile  che  l'assenza
          dell'imputato sia  dovuta  ad  assoluta  impossibilita'  di
          comparire  per  caso  fortuito  o  forza   maggiore.   Tale
          probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo'
          formare oggetto di discussione  successiva  ne'  motivo  di
          impugnazione. 
                3. ABROGATO. 
                4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza  che  fissa
          la nuova udienza sostituisce gli avvisi  per  tutti  coloro
          che sono o devono considerarsi presenti. 
                5. Il giudice provvede a norma del comma 1  nel  caso
          di assenza del  difensore,  quando  risulta  che  l'assenza
          stessa e' dovuta ad assoluta  impossibilita'  di  comparire
          per legittimo impedimento, purche' prontamente  comunicato.
          Tale disposizione non si applica se l'imputato e' assistito
          da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei  medesimi
          ovvero  quando  il  difensore  impedito  ha  designato   un
          sostituto o quando l'imputato  chiede  che  si  proceda  in
          assenza del difensore impedito. 
                5-bis. Agli effetti di cui al comma  5  il  difensore
          che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza  si
          ritiene legittimamente impedito a comparire  nei  due  mesi
          precedenti la data  presunta  del  parto  e  nei  tre  mesi
          successivi ad esso. 
                "Art.   421   (Discussione).   -    1.Conclusi    gli
          accertamenti relativi alla  costituzione  delle  parti,  se
          rileva una violazione dell'articolo 417, comma  1,  lettera
          b), il  giudice,  sentite  le  parti,  invita  il  pubblico
          ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il  pubblico
          ministero non  provveda,  il  giudice,  sentite  le  parti,
          dichiara anche d'ufficio la  nullita'  della  richiesta  di
          rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione
          degli atti al pubblico ministero. 
                1-bis.  L'imputazione  modificata  e'  inserita   nel
          verbale di udienza e contestata all'imputato se presente in
          aula, anche  mediante  collegamento  a  distanza.  In  caso
          contrario, il giudice sospende il processo e rinvia  a  una
          nuova udienza e  dispone  che  il  verbale  sia  notificato
          all'imputato entro un termine non inferiore a dieci  giorni
          dalla data della nuova udienza. 
                2. Se non  dispone  la  restituzione  degli  atti  al
          pubblico  ministero,  il   giudice   dichiara   aperta   la
          discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente  i
          risultati delle indagini  preliminari  e  gli  elementi  di
          prova che giustificano la richiesta di rinvio  a  giudizio.
          L'imputato puo' rendere dichiarazioni spontanee e  chiedere
          di essere sottoposto all'interrogatorio, per  il  quale  si
          applicano le  disposizioni  degli  articoli  64  e  65.  Su
          richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio
          sia reso nelle forme previste dagli  articoli  498  e  499.
          Prendono poi la  parola,  nell'ordine,  i  difensori  della
          parte  civile,  del  responsabile  civile,  della   persona
          civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato
          che espongono le loro difese. Il  pubblico  ministero  e  i
          difensori possono replicare una sola volta. 
                3. Il pubblico ministero e i  difensori  formulano  e
          illustrano le rispettive conclusioni utilizzando  gli  atti
          contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416
          comma 2 nonche' gli atti e i documenti ammessi dal  giudice
          prima dell'inizio della discussione. 
                4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato
          degli atti, dichiara chiusa la discussione." 
                "Art. 422 (Attivita' di integrazione  probatoria  del
          giudice). - 1.  Quando  non  provvede  a  norma  del  comma
          4dell'articolo 421, ovvero a normadell'articolo 421-bis, il
          giudice puo' disporre, anche d'ufficio, l'assunzione  delle
          prove delle quali appare evidente la  decisivita'  ai  fini
          della sentenza di non luogo a procedere. 
                2.  Il  giudice,  se  non  e'   possibile   procedere
          immediatamente all'assunzione delle prove,  fissa  la  data
          della nuova udienza e dispone la citazione  dei  testimoni,
          dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate
          nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione  o
          l'interrogatorio. Quando una  particolare  disposizione  di
          legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si  svolga
          a distanza. Il giudice puo' altresi' disporre  che  l'esame
          si svolga a distanza quando le parti vi consentono. 
                3.  L'audizione  e  l'interrogatorio  delle   persone
          indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico
          ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo  del
          giudice, nell'ordine previstodall'articolo  421,  comma  2.
          Successivamente,  il  pubblico  ministero  e  i   difensori
          formulano e illustrano le rispettive conclusioni. 
                4. In ogni caso l'imputato puo'  chiedere  di  essere
          sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le
          disposizioni degliarticoli 64 e 65. Su richiesta di  parte,
          il giudice dispone  che  l'interrogatorio  sia  reso  nelle
          forme previste dagliarticoli 498 e 499." 
                "Art. 423 (Modificazione dell'imputazione). -  1.  Se
          nel corso dell'udienza il fatto  risulta  diverso  da  come
          descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato  connesso
          a  norma  dell'articolo  12  comma  1  lettera  b),  o  una
          circostanza  aggravante,  il  pubblico  ministero  modifica
          l'imputazione. 
                1-bis.  Se  rileva  che  il  fatto,  le   circostanze
          aggravanti e quelle che possono  comportare  l'applicazione
          di misure di sicurezza non sono  indicati  nell'imputazione
          in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o  che
          la definizione giuridica non e' corretta, il giudice invita
          il   pubblico   ministero   a   operare    le    necessarie
          modificazioni. Se la difformita' indicata permane,  sentite
          le  parti,  il  giudice  dispone   con   ordinanza,   anche
          d'ufficio,  la  restituzione   degli   atti   al   pubblico
          ministero. 
                1-ter. Nei casi di modifica dell'imputazione ai sensi
          dei commi 1 e 1-bis, si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 421, comma 1-bis. 
                2. Se risulta a carico dell'imputato un  fatto  nuovo
          non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per  il
          quale  si  debba  procedere  di  ufficio,  il  giudice   ne
          autorizza la contestazione se il pubblico ministero  ne  fa
          richiesta e vi e' il consenso dell'imputato." 
                Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se
          sussiste una causa che estingue il reato  o  per  la  quale
          l'azione penale non  doveva  essere  iniziata  o  non  deve
          essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla  legge
          come reato ovvero quando risulta che il fatto non  sussiste
          o che l'imputato non lo ha commesso  o  che  il  fatto  non
          costituisce reato o che si tratta di persona  non  punibile
          per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza  di  non
          luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. 
                2. Ai fini della pronuncia della sentenza di  cui  al
          comma  1,  il  giudice  tiene   conto   delle   circostanze
          attenuanti. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  69
          del codice penale. 
                3. Il giudice  pronuncia  sentenza  di  non  luogo  a
          procedere  anche  quando   gli   elementi   acquisiti   non
          consentono  di  formulare  una  ragionevole  previsione  di
          condanna. 
                4. Il giudice non puo' pronunciare  sentenza  di  non
          luogo  a  procedere  se  ritiene  che  dal  proscioglimento
          dovrebbe  conseguire  l'applicazione  di  una   misura   di
          sicurezza diversa dalla confisca." 
                5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537. 
                "Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a
          procedere).  -  1.  Contro  la  sentenza  di  non  luogo  a
          procedere possono proporre appello: 
                  a) il procuratore della Repubblica e il procuratore
          generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2; 
                  b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia  stato
          dichiarato che il fatto non sussiste o che  l'imputato  non
          lo ha commesso. 
                2. La persona offesa puo' proporre appello  nei  soli
          casi di nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7. 
                3. Sull'impugnazione la corte di  appello  decide  in
          camera di consiglio con  le  forme  previste  dall'articolo
          127. In caso di appello del pubblico ministero,  la  corte,
          se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che  dispone
          il giudizio, formando  il  fascicolo  per  il  dibattimento
          secondo  le  disposizioni  degli  articoli  429  e  431,  o
          sentenza  di  non  luogo  a  procedere  con  formula   meno
          favorevole all'imputato. In caso di appello  dell'imputato,
          la corte, se non conferma la sentenza,  pronuncia  sentenza
          di non  luogo  a  procedere  con  formula  piu'  favorevole
          all'imputato. 
                3-bis. Contro la sentenza di non  luogo  a  procedere
          pronunciata in  grado  di  appello  possono  ricorrere  per
          cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per  i
          motivi di cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  1
          dell'articolo 606. 
                3-ter.  Sull'impugnazione  la  corte  di   cassazione
          decide  in  camera  di  consiglio  con  le  forme  previste
          dall'articolo 611. 
                3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo
          a procedere relative  a  reati  puniti  con  la  sola  pena
          pecuniaria o con pena alternativa. 
                "Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1.  Il
          decreto che dispone il giudizio contiene: 
                  a)  le  generalita'  dell'imputato   e   le   altre
          indicazioni personali che valgono a  identificarlo  nonche'
          le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
          dei difensori; 
                  b) l'indicazione della  persona  offesa  dal  reato
          qualora risulti identificata; 
                  c) l'enunciazione, in forma chiara e  precisa,  del
          fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
          comportare  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  con
          l'indicazione dei relativi articoli di legge; 
                  d) l'indicazione sommaria delle fonti  di  prova  e
          dei fatti cui esse si riferiscono; 
                  d-bis) l'avviso all'imputato e alla persona  offesa
          che hanno facolta' di accedere ai  programmi  di  giustizia
          riparativa; 
                  e) il dispositivo, con  l'indicazione  del  giudice
          competente per il giudizio; 
                  f) l'indicazione del luogo, del giorno  e  dell'ora
          dell'udienza per la prosecuzione del  processo  davanti  al
          giudice del dibattimento; 
                  g) la  data  e  la  sottoscrizione  del  giudice  e
          dell'ausiliario che l'assiste. 
                2.  Il  decreto  e'  nullo  se  l'imputato   non   e'
          identificato  in  modo  certo  ovvero   se   manca   o   e'
          insufficiente l'indicazione di uno dei  requisiti  previsti
          dal comma 2, lettere c) e f). 
                2-bis. ABROGATO. 
                3. Tra la data del decreto e la data fissata  per  il
          giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
          giorni. 
                3-bis. Qualora si proceda per i  reati  di  cui  agli
          articoli 589, secondo comma, e 589-bis del  codice  penale,
          il termine di cui al comma 3 non puo'  essere  superiore  a
          sessanta giorni. 
              4. ABROGATO.".