Art. 23
Modifiche al Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale
1. Al Libro V, Titolo IX, del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 419:
1) al comma 1, le parole: «e 420-quinquies» sono sostituite
dalle seguenti: «, 420-quinquies e 420-sexies»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. L'imputato
e la persona offesa sono altresi' informate che hanno facolta' di
accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;
3) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Quando la dichiarazione e' presentata a mezzo di procuratore
speciale, si osservano le modalita' previste dall'articolo 111-bis,
commi 1 e 2.»;
b) all'articolo 420, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di regolarita' delle notificazioni, se l'imputato non
e' presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo
420-ter, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-bis.
2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che,
dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che,
presente ad una udienza, non compare alle successive, e' considerato
presente ed e' rappresentato dal difensore. E' altresi' considerato
presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle
forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che
e' rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per
la richiesta di un procedimento speciale.»;
c) l'articolo 420-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). - 1. Se l'imputato,
libero o detenuto, non e' presente all'udienza, il giudice procede in
sua assenza:
a) quando l'imputato e' stato citato a comparire a mezzo di
notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui
espressamente delegata al ritiro dell'atto;
b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire
o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha
rinunciato espressamente a farlo valere.
2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando
ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza
della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza e'
dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice
tiene conto delle modalita' della notificazione, degli atti compiuti
dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di
fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.
3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai
commi 1 e 2, quando l'imputato e' stato dichiarato latitante o si e'
in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della
pendenza del processo.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara
l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti,
l'imputato dichiarato assente e' rappresentato dal difensore.
5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di
procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il giudice rinvia
l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la
richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano
notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia
giudiziaria.
6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e' revocata
anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare.
L'imputato e' restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle
quali e' decaduto:
a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza
maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta
impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare le facolta'
dalle quali e' decaduto e che non ha potuto trasmettere
tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova
di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e
di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per
esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto;
c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua
assenza non erano soddisfatte.
7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le
condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice
revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza
dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.»;
d) all'articolo 420-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando
l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e
risulta che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di
comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo
impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una
nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima
all'imputato.»;
2) al comma 4, le parole «la citazione e» sono soppresse;
e) l'articolo 420-quater e' sostituito dal seguente:
«Art. 420-quater (Sentenza di non doversi procedere per mancata
conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato). - 1.
Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se
l'imputato non e' presente, il giudice pronuncia sentenza
inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della
pendenza del processo da parte dell'imputato.
2. La sentenza contiene:
a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e
l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
b) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni
personali che valgono a identificarlo, nonche' le generalita' delle
altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche
effettuate;
e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno
continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti
la sentenza e' emessa;
f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge
applicati;
g) la data e la sottoscrizione del giudice.
3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per
tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine
previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la
persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia ricercata
dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia
personalmente notificata la sentenza.
4. La sentenza contiene altresi':
a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a
suo carico sara' riaperto davanti alla stessa autorita' giudiziaria
che ha pronunciato la sentenza;
b) quando la persona non e' destinataria di un provvedimento
applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della
custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che
l'udienza per la prosecuzione del processo e' fissata:
1) il primo giorno non festivo del successivo mese di
settembre, se la persona e' stata rintracciata nel primo semestre
dell'anno;
2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio
dell'anno successivo, se la persona e' stata rintracciata nel secondo
semestre dell'anno;
c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terra';
d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e
non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si
procedera' in sua assenza e sara' rappresentata in udienza dal
difensore.
5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2
e 3 dell'articolo 546.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona
nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia stata rintracciata,
la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della
pendenza del processo non puo' piu' essere revocata.
7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure
cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere
perdono efficacia solo quando la sentenza non e' piu' revocabile ai
sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262,
317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il
sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro
preventivo permangono fino a quando la sentenza non e' piu'
revocabile ai sensi del comma 6.»;
f) l'articolo 420-quinquies e' sostituito dai seguenti:
«Art. 420-quinquies (Atti urgenti). - 1. Finche' le ricerche
della persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza di non
doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater sono in corso, il
giudice che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove
non rinviabili nelle forme di cui all'articolo 401. Del giorno,
dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto e' dato
avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla
persona offesa e ai difensori gia' nominati nel procedimento in cui
e' stata pronunciata la sentenza.
2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il
giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai
sensi dell'articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle
misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita
di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-quater.
Art. 420-sexies (Revoca della sentenza di non doversi procedere
per mancata conoscenza della pendenza del processo). - 1. Quando
rintraccia la persona nei cui confronti e' stata emessa sentenza di
non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, la polizia
giudiziaria le notifica la sentenza e le da' avviso della riapertura
del processo, nonche' della data dell'udienza, individuata ai sensi
dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale e' citata
a comparire davanti all'autorita' giudiziaria che ha emesso la
sentenza.
2. La polizia giudiziaria provvede altresi' agli adempimenti
previsti dall'articolo 161 e, quando la persona rintracciata risulta
priva del difensore, procede ai sensi dell'articolo 97, comma 4,
comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di
ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata e' avvisata
che al difensore sara' notificato avviso della data di udienza
individuata ai sensi del comma 1. Delle attivita' svolte e degli
avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige
processo verbale.
3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la
relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al
comma 2.
4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto
previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al
difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza
fissata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b).
L'avviso e' comunicato o notificato almeno venti giorni prima della
data predetta.
5. Nell'udienza fissata per la prosecuzione ai sensi
dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), il giudice procede
alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva
l'applicazione degli articoli 420 e 420-ter, si procede sempre ai
sensi dell'articolo 420-bis, comma 1, lettera a).
6. Quando la sentenza e' revocata nei confronti di un imputato
che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura
cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i
fatti per cui si procede, il giudice fissa l'udienza per la
prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo
dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore dell'imputato
e alle altre parti, nonche' comunicato al pubblico ministero, almeno
venti giorni prima. All'udienza il giudice procede alla verifica
della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli
420, 420-bis e 420-ter.»;
g) all'articolo 421:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Conclusi gli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una
violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice,
sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare
l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il
giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullita' della
richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la
restituzione degli atti al pubblico ministero.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
L'imputazione modificata e' inserita nel verbale di udienza e
contestata all'imputato se presente in aula, anche mediante
collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il
processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia
notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni
dalla data della nuova udienza.»;
3) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il
seguente: «Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico
ministero, il giudice dichiara aperta la discussione.»;
h) all'articolo 422, comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: «Quando una particolare disposizione di legge lo
prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza. Il
giudice puo' altresi' disporre che l'esame si svolga a distanza
quando le parti vi consentono.»;
i) all'articolo 423:
1) al comma 1, le parole: «e la contesta all'imputato presente.
Se l'imputato non e' presente, la modificazione della imputazione e'
comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della
contestazione» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e
quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza
non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto
emerge dagli atti o che la definizione giuridica non e' corretta, il
giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie
modificazioni. Se la difformita' indicata permane, sentite le parti,
il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione
degli atti al pubblico ministero.
1-ter. Nei casi di modifica dell'imputazione ai sensi dei
commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
421, comma 1-bis.»;
l) all'articolo 425, al comma 3, le parole: «risultano
insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere
l'accusa in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «non consentono
di formulare una ragionevole previsione di condanna»;
m) all'articolo 428, comma 3-quater, le parole: «contravvenzioni
punite» sono sostituite dalle seguenti: «reati puniti» e le parole:
«dell'ammenda» sono sostituite dalla seguente:
«pecuniaria»;
n) all'articolo 429, al comma 1:
1) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) l'avviso
all'imputato e alla persona offesa che hanno facolta' di accedere ai
programmi di giustizia riparativa;».
2) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f)
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la
prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento;»;
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo degli articoli 419, 420, 420-ter,
421, 422, 423, 425, 428 e 429 del codice di procedura
penale, come modificati dal presente decreto:
"Art. 419 (Atti introduttivi). - 1. Il giudice fa
notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale
risulti agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso del
giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta
di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con
l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si
applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis,
420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.
2. L'avviso e' altresi' comunicato al pubblico
ministero e notificato al difensore dell'imputato con
l'avvertimento della facolta' di prendere visione degli
atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416 comma 2 e
di presentare memorie e produrre documenti.
3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere
la documentazione relativa alle indagini eventualmente
espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
3-bis. L'imputato e la persona offesa sono altresi'
informate che hanno facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno
dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso
termine e' notificata la citazione del responsabile civile
e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria.
5. L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare
e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione
presentata in cancelleria a mezzo di procuratore speciale,
almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Quando la
dichiarazione e' presentata a mezzo di procuratore
speciale, si osservano le modalita' previste dall'articolo
111-bis, commi 1 e 2. L'atto di rinuncia e' notificato al
pubblico ministero e alla persona offesa dal reato, a cura
dell'imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette
decreto di giudizio immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a
pena di nullita'."
"Art. 420 (Costituzione delle parti). - 1. L'udienza
si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico ministero e del difensore
dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla
costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli
avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle
notificazioni di cui dichiara la nullita'.
2-bis. In caso di regolarita' delle notificazioni, se
l'imputato non e' presente e non ricorre alcuna delle
condizioni di cui all'articolo 420-ter, il giudice procede
ai sensi dell'articolo 420-bis.
2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti,
l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana
dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non
compare alle successive, e' considerato presente ed e'
rappresentato dal difensore. E' altresi' considerato
presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto
delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento
speciale o che e' rappresentato in udienza da un
procuratore speciale nominato per la richiesta di un
procedimento speciale.
3. Se il difensore dell'imputato non e' presente il
giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.
4. Il verbale dell'udienza preliminare e' redatto di
regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140,
comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la
riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione
del verbale con la stenotipia."
"Art. 420-ter (Impedimento a comparire dell'imputato
o del difensore). - 1.Quando l'imputato, anche se detenuto,
non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza e'
dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso
fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il
giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova
udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima
all'imputato.
2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il
giudice provvede quando appare probabile che l'assenza
dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita' di
comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale
probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo'
formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di
impugnazione.
3. ABROGATO.
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa
la nuova udienza sostituisce gli avvisi per tutti coloro
che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso
di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza
stessa e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire
per legittimo impedimento, purche' prontamente comunicato.
Tale disposizione non si applica se l'imputato e' assistito
da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi
ovvero quando il difensore impedito ha designato un
sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in
assenza del difensore impedito.
5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore
che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si
ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi
precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi
successivi ad esso.
"Art. 421 (Discussione). - 1.Conclusi gli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se
rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera
b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico
ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico
ministero non provveda, il giudice, sentite le parti,
dichiara anche d'ufficio la nullita' della richiesta di
rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione
degli atti al pubblico ministero.
1-bis. L'imputazione modificata e' inserita nel
verbale di udienza e contestata all'imputato se presente in
aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso
contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una
nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato
all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni
dalla data della nuova udienza.
2. Se non dispone la restituzione degli atti al
pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la
discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i
risultati delle indagini preliminari e gli elementi di
prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio.
L'imputato puo' rendere dichiarazioni spontanee e chiedere
di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si
applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su
richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio
sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.
Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della
parte civile, del responsabile civile, della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato
che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i
difensori possono replicare una sola volta.
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e
illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti
contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416
comma 2 nonche' gli atti e i documenti ammessi dal giudice
prima dell'inizio della discussione.
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato
degli atti, dichiara chiusa la discussione."
"Art. 422 (Attivita' di integrazione probatoria del
giudice). - 1. Quando non provvede a norma del comma
4dell'articolo 421, ovvero a normadell'articolo 421-bis, il
giudice puo' disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle
prove delle quali appare evidente la decisivita' ai fini
della sentenza di non luogo a procedere.
2. Il giudice, se non e' possibile procedere
immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data
della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni,
dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate
nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o
l'interrogatorio. Quando una particolare disposizione di
legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga
a distanza. Il giudice puo' altresi' disporre che l'esame
si svolga a distanza quando le parti vi consentono.
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone
indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico
ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del
giudice, nell'ordine previstodall'articolo 421, comma 2.
Successivamente, il pubblico ministero e i difensori
formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso l'imputato puo' chiedere di essere
sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le
disposizioni degliarticoli 64 e 65. Su richiesta di parte,
il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle
forme previste dagliarticoli 498 e 499."
"Art. 423 (Modificazione dell'imputazione). - 1. Se
nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come
descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso
a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una
circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica
l'imputazione.
1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze
aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione
di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione
in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che
la definizione giuridica non e' corretta, il giudice invita
il pubblico ministero a operare le necessarie
modificazioni. Se la difformita' indicata permane, sentite
le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche
d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico
ministero.
1-ter. Nei casi di modifica dell'imputazione ai sensi
dei commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 421, comma 1-bis.
2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo
non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il
quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne
autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa
richiesta e vi e' il consenso dell'imputato."
Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se
sussiste una causa che estingue il reato o per la quale
l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve
essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge
come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste
o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o che si tratta di persona non punibile
per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non
luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al
comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze
attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69
del codice penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere anche quando gli elementi acquisiti non
consentono di formulare una ragionevole previsione di
condanna.
4. Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non
luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento
dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di
sicurezza diversa dalla confisca."
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.
"Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a
procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a
procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore
generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato
dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non
lo ha commesso.
2. La persona offesa puo' proporre appello nei soli
casi di nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7.
3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in
camera di consiglio con le forme previste dall'articolo
127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte,
se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone
il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento
secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o
sentenza di non luogo a procedere con formula meno
favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato,
la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza
di non luogo a procedere con formula piu' favorevole
all'imputato.
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere
pronunciata in grado di appello possono ricorrere per
cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i
motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 606.
3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione
decide in camera di consiglio con le forme previste
dall'articolo 611.
3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo
a procedere relative a reati puniti con la sola pena
pecuniaria o con pena alternativa.
"Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il
decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'
le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato
qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del
fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e
dei fatti cui esse si riferiscono;
d-bis) l'avviso all'imputato e alla persona offesa
che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia
riparativa;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice
competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al
giudice del dibattimento;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'
identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dal comma 2, lettere c) e f).
2-bis. ABROGATO.
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il
giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
giorni.
3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli
articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale,
il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a
sessanta giorni.
4. ABROGATO.".