Art. 15 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. I revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione  contabile  di
Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob, ai  sensi  dell'articolo  43
del decreto, nell'apposita sezione dell'Albo Speciale delle  societa'
di revisione previsto dall'articolo 161 del TUF, presentano, entro 90
giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  regolamento,  apposita
domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a  seconda  del
ricorrere delle fattispecie previste, rispettivamente, dal capo II  o
III del presente regolamento. 
  2.  Fino  alla  notificazione  della  decisione   sull'istanza   di
iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali, i revisori
di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia'
iscritti dalla Consob nella sezione  dell'Albo  speciale  di  cui  al
comma 1, possono continuare ad effettuare  la  revisione  legale  dei
conti delle entita' di cui all'articolo 34,  comma  1,  del  decreto.
Continuano ad avere effetti  giuridici  in  Italia  le  relazioni  di
revisione emesse fino alla  data  di  iscrizione  nella  Sezione  del
registro dei revisori legali o di eventuale rigetto, dai revisori  di
Paesi terzi e dagli enti di revisione contabile di Paesi terzi,  gia'
iscritti nella sezione dell'Albo  speciale  della  Consob  che  hanno
presentato apposita domanda di iscrizione nei termini di cui al comma
1. 
  3. Il Capo III e le disposizioni di cui al comma  1  relative  alle
iscrizioni nella sezione parte B trovano applicazione dalla  data  di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  10,  comma  1,
lettera c). 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 1° settembre 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1601 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Il  testo  degli  articoli  34  e  43  del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
          alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 161, del  decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,  e'  riportato  nelle  note   alle
          premesse.