Art. 22 
 
Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo agli obblighi  dei  datori  di  lavoro,  dirigenti  e
  preposti 
 
  1. All'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
    «9. I datori di lavoro  trasmettono  all'archivio  nazionale  dei
lavoratori esposti, di  cui  all'articolo  126,  comma  1,  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati
delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di  radioprotezione
per i lavoratori esposti, secondo le modalita' previste  dal  decreto
di cui all'articolo 126, comma 2.». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta l'art. 109 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 109 (Obblighi dei datori di lavoro,  dirigenti  e
          preposti (direttiva 59/2013/Euratom, articoli  31,32,37,  2
          comma,  38,  2  comma,  44,  1  comma,  lett.  b);  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 61)). - 1. I datori
          di lavoro e i  dirigenti  che  rispettivamente  svolgono  e
          dirigono le attivita' disciplinate dal presente decreto e i
          preposti   che   vi   sovraintendono,   nell'ambito   delle
          rispettive attribuzioni e competenze, attuano le misure  di
          protezione e di sicurezza previste dal  presente  Titolo  e
          dai provvedimenti emanati in applicazione di esso. 
              2. Prima dell'inizio delle  pratiche  disciplinate  dal
          presente  decreto,  il  datore  di  lavoro   acquisisce   e
          sottoscrive una relazione redatta e firmata dall'esperto di
          radioprotezione contenente: 
              a)  la  descrizione  della  natura  e  la   valutazione
          dell'entita'   dell'esposizione   anche   al   fine   della
          classificazione di radioprotezione dei  lavoratori  nonche'
          la valutazione  dell'impatto  radiologico  sugli  individui
          della popolazione a seguito dell'esercizio della pratica; 
              b) le indicazioni  di  radioprotezione  incluse  quelle
          necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte
          le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione
          conformemente al principio di ottimizzazione. 
              3. Per le finalita' di cui al  comma  2  il  datore  di
          lavoro   fornisce   all'esperto   di   radioprotezione   le
          informazioni in merito a: 
              a) descrizione degli ambienti,  degli  impianti  e  dei
          processi che comportano  il  rischio  di  esposizione  alle
          radiazioni ionizzanti, ivi compreso l'elenco delle sorgenti
          di radiazioni ionizzanti che si intendono impiegare; 
              b) organizzazione del lavoro; 
              c) mansioni cui sono adibiti i lavoratori; 
              d)  ogni   altra   informazione   ritenuta   necessaria
          dall'esperto di radioprotezione. 
              4.   Il   datore   di    lavoro    comunica    altresi'
          preventivamente   all'esperto   di    radioprotezione    le
          variazioni relative allo  svolgimento  della  pratica,  ivi
          comprese  quelle  inerenti  ai  lavoratori  interessati   e
          all'organizzazione  del  lavoro,   nonche'   le   eventuali
          migliorie tecniche che si intendono apportare alla  pratica
          stessa. 
              5. La relazione  di  cui  al  comma  2  costituisce  il
          documento di cui all'art. 28,  comma  2,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  gli  aspetti
          relativi  ai  rischi   di   esposizione   alle   radiazioni
          ionizzanti ed e' munita di data certa,  in  qualsiasi  modo
          attestata, nel rispetto dell'art. 28, comma 2, del  decreto
          legislativo n. 81 del 2008. 
              6. Sulla base delle indicazioni della relazione di  cui
          al comma 2, e successivamente di  quelle  di  cui  all'art.
          131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti,
          nell'ambito delle rispettive competenze: 
              a) provvedono affinche' gli ambienti di lavoro  in  cui
          sussiste un rischio da  radiazioni  vengano,  nel  rispetto
          delle  disposizioni  di  cui  all'art.  133,   individuati,
          delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso
          a esse sia adeguatamente regolamentato; 
              b) provvedono affinche' i lavoratori interessati  siano
          classificati ai fini  della  radioprotezione  nel  rispetto
          delle disposizioni  di  cui  all'art.  133  e  informano  i
          lavoratori stessi in merito alla loro classificazione; 
              c)  predispongono  norme  interne   di   protezione   e
          sicurezza adeguate al rischio di radiazioni  e  curano  che
          copia  di  dette  norme   sia   consultabile   nei   luoghi
          frequentati dai lavoratori, e  in  particolare  nelle  zone
          classificate; 
              d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di
          sorveglianza dosimetrica  e  i  dispositivi  di  protezione
          individuale in relazione ai rischi cui sono  esposti  e  ne
          garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione; 
              e) provvedono affinche' i singoli lavoratori  osservino
          le norme  interne  di  cui  alla  lettera  c),  e  usino  i
          dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d); 
              f) provvedono affinche' siano apposte segnalazioni  che
          indichino il tipo di zona, la natura  delle  sorgenti  e  i
          relativi  tipi  di  rischio  e  siano  indicate,   mediante
          appositi   contrassegni,   le   sorgenti   di    radiazioni
          ionizzanti, fatta eccezione per  quelle  non  sigillate  in
          corso di manipolazione; 
              g) forniscono al  lavoratore  classificato  esposto,  o
          comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale,
          i  risultati   delle   valutazioni   di   dose   effettuate
          dall'esperto  di   radioprotezione,   che   lo   riguardino
          direttamente,    nonche'    assicurano    l'accesso    alla
          documentazione  di  cui   all'art.   132   concernente   il
          lavoratore stesso. 
              7. Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione
          di quelli previsti alla lettera e), nei casi in cui occorre
          assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'art. 125, i
          datori di lavoro, i dirigenti e  i  preposti  si  avvalgono
          degli  esperti  di  radioprotezione  e,  per  gli   aspetti
          sanitari, dei medici  autorizzati.  Nei  casi  in  cui  non
          occorre assicurare la sorveglianza fisica,  essi  adempiono
          alle  disposizioni  di  cui  alle  lettere  c)  ed  e),   e
          forniscono  i  dispositivi  di   protezione   eventualmente
          necessari di cui alla lettera d). 
              8. I  datori  di  lavoro,  i  dirigenti  e  i  preposti
          comunicano tempestivamente all'esperto di radioprotezione e
          al medico autorizzato la cessazione del rapporto di  lavoro
          con il lavoratore esposto. 
              9.  I  datori  di   lavoro   trasmettono   all'archivio
          nazionale dei lavoratori  esposti,  di  cui  all'art.  126,
          comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali, i risultati delle  valutazioni  di  dose
          effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori
          esposti, secondo le modalita' previste dal decreto  di  cui
          all'art. 126, comma 2. 
              10. I datori di lavoro garantiscono le  condizioni  per
          la collaborazione tra l'esperto  di  radioprotezione  e  il
          responsabile del servizio di prevenzione  e  protezione  di
          cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera   f),   del   decreto
          legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  nell'ambito   delle
          rispettive competenze. L'esperto di radioprotezione e,  ove
          nominato, il medico autorizzato partecipano  alle  riunioni
          periodiche  di  cui  all'art.  35  del   medesimo   decreto
          legislativo. 
              11.   Tutti   gli   oneri   economici   relativi   alla
          sorveglianza fisica e sanitaria della radioprotezione  sono
          a carico del datore di lavoro.».