Art. 23 Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti 1. All'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «almeno ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno ogni cinque anni»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella prevista dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.».
Note all'art. 23: - Si riporta l'art. 110 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 110 (Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 14, 15; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 61, comma 3)). - 1. Il datore di lavoro che svolge le attivita' disciplinate dal presente decreto, provvede affinche' i dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. L'informazione e la formazione previste nel presente articolo sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza. I contenuti dell'informazione e formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; c) modalita' di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. 1-bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella prevista dall'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.».