Art. 23 
 
Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo alla informazione e formazione dei  dirigenti  e  dei
  preposti 
 
  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «almeno ogni tre  anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «almeno ogni cinque anni»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella prevista
dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81,  per  gli  aspetti  inerenti  al  rischio  di  esposizione   alle
radiazioni ionizzanti.». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta l'art. 110 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 110 (Informazione e formazione  dei  dirigenti  e
          dei preposti (direttiva 59/2013/Euratom, articoli  14,  15;
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art.  61,  comma
          3)). - 1. Il datore  di  lavoro  che  svolge  le  attivita'
          disciplinate dal presente  decreto,  provvede  affinche'  i
          dirigenti e i preposti ricevano  un'adeguata  informazione,
          una specifica formazione e  un  aggiornamento  almeno  ogni
          cinque anni in relazione ai propri compiti  in  materia  di
          radioprotezione. L'informazione e  la  formazione  previste
          nel  presente  articolo  sono  svolte   nell'ambito   delle
          rispettive competenze dagli esperti  di  radioprotezione  e
          dai medici autorizzati in possesso dei  requisiti  previsti
          dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della
          figura del formatore in materia di salute  e  sicurezza.  I
          contenuti dell'informazione e formazione comprendono: 
              a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; 
              b) definizione e individuazione dei fattori di  rischio
          derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; 
              c)  modalita'  di  valutazione  dei  rischi   derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; 
              d) individuazione delle misure tecniche,  organizzative
          e procedurali di prevenzione e protezione  dall'esposizione
          alle radiazioni ionizzanti. 
              1-bis. La formazione di cui al comma 1  integra  quella
          prevista dall'art. 37, comma 7, del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio  di
          esposizione alle radiazioni ionizzanti.».