Art. 24 
 
Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori 
 
  1. All'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  la  parola  «triennale»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quinquennale»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. La formazione di cui ai commi 2,  3,  e  4  integra  quella
prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9  aprile
2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione  alle
radiazioni ionizzanti.». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta l'art. 111 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 111 (Informazione  e  formazione  dei  lavoratori
          (direttiva 59/2013/Euratom, articoli 14, 15,  82  comma  2,
          lettera l); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art.
          61, comma 3)). - 1. Il  datore  di  lavoro  che  svolge  le
          attivita'  disciplinate  dal  presente   decreto   provvede
          affinche' ciascun lavoratore soggetto ai  rischi  derivanti
          dall'esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti  riceva  una
          adeguata informazione: 
              a) sui rischi per la salute e la sicurezza  sul  lavoro
          connessi all'attivita' svolta; 
              b) sui nominativi del medico autorizzato e dell'esperto
          di radioprotezione; 
              c) sui rischi specifici cui  e'  esposto  in  relazione
          all'attivita' svolta, sulle norme interne di  protezione  e
          sicurezza, sulle disposizioni aziendali in materia e  sulle
          conseguenze legate al loro mancato rispetto; 
              d) sulle misure  e  sulle  attivita'  di  protezione  e
          prevenzione adottate; 
              e) sull'importanza  dell'obbligo,  per  le  lavoratrici
          esposte di comunicare tempestivamente il proprio  stato  di
          gravidanza; 
              f)  sull'importanza  per  le  lavoratrici  esposte   di
          comunicare l'intenzione di allattare al seno un neonato. 
              2. Il datore di lavoro assicura che ciascun  lavoratore
          soggetto  ai   rischi   derivanti   dall'esposizione   alle
          radiazioni ionizzanti, in relazione alle  mansioni  cui  e'
          addetto, riceva una formazione sufficiente  e  adeguata  in
          materia   di   radioprotezione    anche    con    eventuale
          addestramento specifico. La  formazione  e,  ove  previsto,
          l'addestramento specifico, sono effettuati, ove  possibile,
          sul luogo di lavoro  e  devono  avvenire  con  periodicita'
          almeno quinquennale, e comunque in occasione: 
              a)  della  costituzione  del  rapporto  di   lavoro   o
          dell'inizio  dell'utilizzazione  qualora   si   tratti   di
          somministrazione di lavoro; 
              b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
              c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro  o
          di  nuove  tecnologie  che  modifichino   il   rischio   di
          esposizione alle radiazioni ionizzanti. 
              3.  I  contenuti  minimi  dell'informazione   e   della
          formazione dei  lavoratori  soggetti  ai  rischi  derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti riguardano: 
              a)  i  concetti   di   rischio,   danno,   prevenzione,
          protezione, organizzazione della radioprotezione aziendale,
          diritti e doveri dei vari  soggetti  aziendali,  organi  di
          vigilanza, sorveglianza e assistenza; 
              b) i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili  danni
          sanitari  e  alle  conseguenti  misure   e   procedure   di
          prevenzione e protezione tipici delle  pratiche  in  cui  i
          lavoratori sono coinvolti; 
              c)  il  significato  dei  limiti  di  dose  nonche'   i
          potenziali rischi associati al loro superamento; 
              d)  le  circostanze  nelle  quali  sono  richieste   la
          sorveglianza fisica  e  sanitaria  e  gli  obiettivi  delle
          stesse; 
              e) le procedure di lavoro da utilizzarsi  in  relazione
          alle mansioni svolte; 
              f)  l'uso  corretto  dei  dispositivi   di   protezione
          individuale in dotazione, nonche'  le  modalita'  del  loro
          controllo e verifica; 
              g) i comportamenti da tenere nell'attuazione dei  piani
          e delle procedure di emergenza. 
              4.  Nel  caso  di  pratiche  con  impiego  di  sorgenti
          sigillate ad alta attivita' il datore di  lavoro  organizza
          specifiche iniziative di informazione e formazione  rivolte
          al  responsabile  della  gestione  della  sorgente   e   al
          personale  addetto  all'utilizzo  della   sorgente,   sulle
          caratteristiche tecniche della stessa e  sugli  aspetti  di
          radioprotezione. L'informazione e la formazione: 
              a) comprendono specifiche indicazioni sulle  azioni  da
          adottare e i comportamenti da tenere ai fini della gestione
          in sicurezza della sorgente; 
              b)  indicano  accorgimenti   al   fine   di   prevenire
          inconvenienti e incidenti dovuti alla mancanza di controlli
          adeguati sulla sorgente; 
              c)   forniscono   indicazioni   sull'attuazione   delle
          specifiche  procedure  gestionali  per  il  trasporto,   la
          detenzione  e  l'utilizzo  della  sorgente  finalizzate   a
          impedire, in relazione alle caratteristiche  della  stessa,
          l'accesso non autorizzato, lo smarrimento, il  furto  o  il
          danneggiamento anche a seguito di incendi; 
              d)  sono   ripetute   a   intervalli   quinquennali   e
          documentate in modo  che  i  lavoratori  interessati  siano
          adeguatamente preparati per gli eventi di cui alla  lettera
          b). 
              5. L'informazione e la formazione previste nel presente
          articolo   sono   svolte   nell'ambito   delle   rispettive
          competenze dagli esperti di radioprotezione  e  dai  medici
          autorizzati  in  possesso  dei  requisiti  previsti   dalla
          normativa  vigente  concernente  il  riconoscimento   della
          figura del formatore in materia di salute e sicurezza. 
              6. La formazione di cui ai commi  2,  3,  e  4  integra
          quella  prevista  dall'art.  37,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti  inerenti
          al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.».