Art. 25 
 
Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo ad altre attivita' presso terzi 
 
  1. All'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. I datori di lavoro e i  dirigenti  che  svolgono  e  dirigono
attivita' alle quali non si applicano le  disposizioni  del  presente
decreto e che si avvalgono di lavoratori dipendenti da  altro  datore
di lavoro o di lavoratori autonomi per compiere attivita' alle  quali
si  applicano  le  disposizioni  del   presente   decreto   adottano,
coordinandosi con il datore di lavoro dei predetti lavoratori o con i
lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei
propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in  conformita'
alle  norme  del  presente  Titolo  e  alle   relative   disposizioni
attuative.». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta l'art. 115 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  115  (Altre  attivita'  presso  terzi   (decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 65)).  -  1.  Fuori
          dei casi previsti negli articoli 112, 113 e 117, il  datore
          di lavoro, per conto del  quale  i  lavoratori  svolgono  a
          qualsiasi  titolo  attivita'  presso  una   o   piu'   zone
          classificate gestite  da  terzi  esercenti,  e'  tenuto  ad
          assicurare agli stessi la tutela dai rischi  da  radiazioni
          ionizzanti in conformita' alle norme del presente Titolo  e
          alle disposizioni  emanate  in  applicazione  di  esso,  in
          relazione all'entita' complessiva del rischio. 
              2. Il datore di lavoro deve  svolgere  presso  i  terzi
          esercenti le azioni  necessarie  affinche'  venga  comunque
          assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche
          ai fini del coordinamento delle misure da  adottare,  fermi
          restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti
          dalle disposizioni del presente  Titolo,  per  gli  aspetti
          operativi della radioprotezione direttamente  connessi  con
          la natura dell'attivita' da essi svolta  e  dell'intervento
          che i lavoratori sono chiamati a compiere. 
              3. I datori di lavoro e  i  dirigenti  che  svolgono  e
          dirigono  attivita'  alle  quali  non   si   applicano   le
          disposizioni del presente decreto e  che  si  avvalgono  di
          lavoratori dipendenti  da  altro  datore  di  lavoro  o  di
          lavoratori autonomi per compiere attivita'  alle  quali  si
          applicano le disposizioni del  presente  decreto  adottano,
          coordinandosi  con  il  datore  di  lavoro   dei   predetti
          lavoratori  o  con  i  lavoratori   autonomi,   le   misure
          necessarie ad assicurare la tutela  dei  propri  lavoratori
          dai rischi da radiazioni  ionizzanti  in  conformita'  alle
          norme del presente  Titolo  e  alle  relative  disposizioni
          attuative.».