Art. 26 
 
Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle esposizioni accidentali o di emergenza 
 
  1. All'articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
    «12. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute  e  della
transizione  ecologica,  sentito  il  Dipartimento  della  protezione
civile sono stabilite le modalita' di esposizione  dei  lavoratori  e
del personale  di  intervento  nelle  situazioni  di  esposizione  di
emergenza.». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta l'art. 124 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  124  (Esposizioni  accidentali  o  di  emergenza
          (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 74)). - 1.
          Ferma restando la disciplina di cui all'art. 175, i  datori
          di lavoro, provvedono affinche' i lavoratori e il personale
          di intervento previsto nei  piani  di  cui  al  Titolo  XIV
          vengano  preventivamente  sottoposti  a  un  programma   di
          informazione e formazione riguardante: 
              a) la disciplina della radioprotezione; 
              b) la possibilita' che, durante  un  intervento,  siano
          sottoposti a esposizione di emergenza,  i  rischi  connessi
          all'esposizione stessa e le precauzioni da  adottare;  tale
          informazione tiene  conto  delle  possibili  situazioni  di
          emergenza e dei tipi di intervento ipotizzabili; 
              c)  le  procedure  di  emergenza  da  adottarsi  e   le
          istruzioni da seguire; 
              d) il significato dei livelli operativi di  riferimento
          connessi alle esposizioni di emergenza a cui possono essere
          sottoposti; 
              e) le misure e le attivita' di protezione e prevenzione
          da adottare; 
              f) il sistema di gestione delle emergenze previsto  dal
          Titolo XIV; 
              g) gli specifici dispositivi di protezione e i mezzi di
          sorveglianza dosimetrica da utilizzarsi in  relazione  alle
          funzioni svolte per ridurre al minimo  i  rischi  derivanti
          dall'esposizione. 
              2.   I   datori   di   lavoro   provvedono    affinche'
          l'informazione e la formazione specifica di cui al comma  1
          vengono aggiornate con frequenza quinquennale. 
              3. I datori  di  lavoro,  i  dirigenti  e  i  preposti,
          nell'ambito delle  rispettive  attribuzioni  e  competenze,
          provvedono a dotare i lavoratori  di  mezzi  di  protezione
          adeguati durante gli interventi di emergenza. 
              4. I lavoratori e il personale delle  squadre  speciali
          di emergenza  che,  in  relazione  all'attivita'  cui  sono
          adibiti, siano suscettibili  di  incorrere  in  esposizioni
          professionali  di  emergenza,  comportanti  il  rischio  di
          superare anche uno dei  limiti  di  dose  stabiliti  per  i
          lavoratori esposti, sono soggetti classificati in categoria
          A preventivamente indicati  dal  medico  autorizzato  sulla
          base dell'eta' e dello stato di salute. 
              5. Ai soggetti di cui al comma 4  non  si  applicano  i
          limiti di dose efficace e di dose equivalente stabiliti per
          i lavoratori esposti di cui all'art. 146. 
              6. Nella pianificazione e nell'attuazione dei piani  di
          emergenza,  vengono  previste  e   adottate,   per   quanto
          ragionevolmente possibile tenuto  conto  delle  circostanze
          reali dell'emergenza, dei vincoli tecnici e dei  rischi  di
          radioprotezione,   le   misure   necessarie   a   contenere
          l'esposizione dei soggetti di cui al comma 4, al  di  sotto
          dei limiti  stabiliti  per  i  lavoratori  esposti  di  cui
          all'art. 146. In situazioni in cui la  condizione  suddetta
          non possa essere rispettata, le esposizioni  devono  essere
          mantenute al di sotto dei seguenti livelli di riferimento: 
              a) 100 mSv di dose efficace; 
              b) 300 mSv di dose equivalente al cristallino; 
              c) 1 Sv di dose equivalente alle estremita'; 
              d) 1 Sv di dose equivalente alla pelle. 
              7. In via eccezionale, soltanto allo scopo  di  salvare
          vite umane, impedire gravi effetti sulla salute dovuti alle
          radiazioni o impedire il verificarsi di una catastrofe,  le
          esposizioni possono superare il valore di  100mSv  di  dose
          efficace da irraggiamento esterno e  non  possono  comunque
          superare  il  valore  di  500  mSv  di  dose  efficace   da
          irraggiamento esterno. 
              8. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.  141,
          i soggetti che possono incorrere nelle esposizioni  di  cui
          ai commi da  1  a  7  devono  essere  volontari  che  siano
          chiaramente ed  esaustivamente  informati  in  anticipo  in
          merito ai rischi per la salute associati a tale esposizione
          e alle misure di protezione disponibili. 
              9. Nella pianificazione e nell'attuazione dei piani  di
          emergenza vengono previste e adottate le  misure  idonee  a
          evitare che i  lavoratori  ed  il  personale  addetto  alle
          emergenze, diversi da quelli di cui al  presente  articolo,
          siano suscettibili di incorrere in esposizioni superiori ai
          limiti stabiliti per i lavoratori esposti di  cui  all'art.
          146. 
              10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 141,  dopo
          ogni esposizione accidentale o professionale di  emergenza,
          i datori di lavoro, i dirigenti e i  preposti,  nell'ambito
          delle  rispettive  attribuzioni  e  competenze,  forniscono
          all'esperto di radioprotezione i dati, gli  elementi  e  le
          informazioni necessari, al fine di acquisire  dallo  stesso
          una apposita relazione tecnica, dalla  quale  risultano  le
          circostanze  e  i  motivi   dell'esposizione   nonche'   la
          valutazione delle dosi ricevute dai lavoratori  interessati
          e  dall'individuo  rappresentativo  della  popolazione.  La
          predetta valutazione delle dosi  include  la  distribuzione
          delle stesse nell'organismo. 
              11. Per  le  attivita'  estrattive  gli  interventi  di
          soccorso sono effettuati su base  volontaria  da  personale
          appositamente addestrato. 
              12. Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
          con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali,  della
          salute  e   della   transizione   ecologica,   sentito   il
          Dipartimento della  protezione  civile  sono  stabilite  le
          modalita' di esposizione dei lavoratori e del personale  di
          intervento nelle situazioni di esposizione di emergenza. 
              13. Nelle more dell'adozione  del  decreto  di  cui  al
          comma  12,   si   applicano   le   disposizioni   stabilite
          nell'allegato XX.».