Art. 27 
 
Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo all'abilitazione degli esperti di radioprotezione 
 
  1. All'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'abilitazione di terzo grado,  di  cui  al  comma  2,  lettera  d),
comprende tutte le altre abilitazioni.»; 
    b) al comma 4: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)  previsione
di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al  master
di primo livello per il primo grado e almeno  al  master  di  secondo
livello per il secondo grado, il terzo grado  sanitario  e  il  terzo
grado ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che
contempli anche un tirocinio pratico della durata minima di  20,  40,
60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il primo,  il  secondo,
il terzo grado sanitario e il terzo grado;»; 
      2)  la  lettera  d)   e'   sostituita   dalla   seguente:   «d)
aggiornamento  professionale  assicurato  mediante  corsi  tenuti  da
universita',  albi   professionali,   associazioni   scientifiche   o
associazioni di categoria professionale  che  operano  in  ambito  di
radiazioni ionizzanti, della durata minima di 60 ore ogni tre anni  o
corrispondenti crediti formativi universitari;». 
      3) la lettera f) e' soppressa. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta l'art. 129 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.    129    (Abilitazione    degli    esperti    di
          radioprotezione: elenco nominativo (decreto legislativo  17
          marzo 1995, n. 230, art. 78)). - 1. Presso il Ministero del
          Lavoro e delle  Politiche  Sociali  e'  istituito  l'elenco
          degli esperti di  radioprotezione.  In  detto  elenco  sono
          iscritti d'ufficio, con il medesimo grado di  abilitazione,
          i soggetti che alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto sono iscritti nell'elenco degli esperti qualificati
          istituito ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo  17
          marzo 1995, n. 230. 
              2.  L'elenco  degli  esperti  di   radioprotezione   e'
          ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione: 
              a) abilitazione di primo  grado,  per  la  sorveglianza
          fisica delle sorgenti costituite da apparecchi  radiologici
          che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al
          tubo, inferiore a 400 kV; 
              b) abilitazione di secondo grado, per  la  sorveglianza
          fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene  con
          energia degli elettroni accelerati compresa tra 400  keV  e
          10 MeV, o da materie radioattive, incluse  le  sorgenti  di
          neutroni la  cui  produzione  media  nel  tempo,  su  tutto
          l'angolo solido,  sia  non  superiore  a  104  neutroni  al
          secondo; 
              c)  abilitazione  di  terzo  grado  sanitario,  per  la
          sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da
          quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di
          cui all'art. 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116),
          che  siano  utilizzate   esclusivamente   a   fini   medici
          all'interno di strutture sanitarie; 
              d) abilitazione di terzo  grado,  per  la  sorveglianza
          fisica degli impianti come definiti all'art. 7, numeri 16),
          63), 66), 67), 68), 69) e 116) e delle  altre  sorgenti  di
          radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a),  b)  e
          c). 
              3. L'abilitazione di grado superiore  comprende  quelle
          di grado inferiore. L'abilitazione di terzo grado,  di  cui
          al  comma  2,  lettera  d),  comprende   tutte   le   altre
          abilitazioni. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  della
          salute,  sentiti  il  Ministro  dell'universita'  e   della
          ricerca, l'ISIN, l'ISS e l'INAIL, da emanarsi entro 18 mesi
          dall'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   sono
          disciplinati  i  requisiti  di  iscrizione  all'elenco,  le
          modalita'  di  formazione,  le  modalita'  di   svolgimento
          dell'esame e l'aggiornamento professionale degli esperti di
          radioprotezione, nel rispetto dei seguenti criteri: 
              a) indicazione, per  ciascun  grado  per  il  quale  il
          candidato  esperto  in  radioprotezione  intende   ottenere
          l'iscrizione,   dei   titoli   di   studio    universitario
          occorrenti; 
              b)  previsione  di  una  formazione  post-universitaria
          corrispondente almeno al master di  primo  livello  per  il
          primo grado e almeno al master di secondo  livello  per  il
          secondo grado, il terzo grado sanitario e  il  terzo  grado
          ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi,
          che contempli  anche  un  tirocinio  pratico  della  durata
          minima di 20, 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente
          per il primo, il secondo, il terzo  grado  sanitario  e  il
          terzo grado; 
              c) previsione dei contenuti  tecnico-scientifici  della
          prova  di  esame  fermo  restando  che  la  stessa   dovra'
          contemplare anche la risoluzione di un caso pratico; 
              d)  aggiornamento  professionale  assicurato   mediante
          corsi   tenuti   da   universita',   albi    professionali,
          associazioni  scientifiche  o  associazioni  di   categoria
          professionale  che  operano   in   ambito   di   radiazioni
          ionizzanti, della durata minima di 60 ore ogni tre  anni  o
          corrispondenti crediti formativi universitari; 
              e)   previsione   dell'impossibilita'   dell'iscrizione
          nell'elenco per chi abbia riportata una condanna per  reati
          contro  la  pubblica  amministrazione  e  contro  la   fede
          pubblica, fermo restando  che  possono  essere  iscritti  a
          detto elenco coloro che godono dei diritti politici  e  che
          non risultano interdetti; 
              f) (soppressa); 
              g) indicazione delle modalita' di  presentazione  della
          domanda di iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo
          cui avviene l'iscrizione e  delle  cause  di  cancellazione
          dall'elenco; 
              h) previsione della composizione della  commissione  di
          esame con designazione dei suoi componenti  nelle  seguenti
          proporzioni: 
              1) due componenti designati dal Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali; 
              2) un componente designato dal Ministero della salute; 
              3) un componente designato dall'Istituto  superiore  di
          sanita'; 
              4) un componente designato dall'INAIL; 
              5)    un    componente    designato    dal    Ministero
          dell'Universita'; 
              6) due componenti designati dall'ISIN; 
              fermo il ruolo  del  presidente  in  capo  ad  uno  dei
          componenti designati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali; 
              i) definizione dei compiti della commissione preposta a
          deliberare sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando  che
          alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito
          alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi; 
              l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e
          delle politiche sociali in Roma del  luogo  di  svolgimento
          degli esami finalizzati ad ottenere l'iscrizione; 
              m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a
          rinuncia  della   mancata   presentazione   del   candidato
          all'esame nella data stabilita. 
              5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 si
          applica la disciplina di cui all'allegato XXI.".