Art. 28 
 
Modifiche all'articolo 130 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo alle attribuzioni dell'esperto di radioprotezione 
 
  1. All'articolo 130, comma 7, del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle  seguenti:  «3,
4, 5 e 6». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta l'art. 130 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 130 (Attribuzioni dell'esperto di radioprotezione
          (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 34,  41,  43;  decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  art.  79)).  -  1.
          L'esperto   di   radioprotezione,   nell'esercizio    della
          sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro: 
              a) effettua la valutazione di  radioprotezione  di  cui
          all'art. 109 e fornisce indicazioni  al  datore  di  lavoro
          sull'attuazione dei compiti di cui al comma 6 del  predetto
          articolo a esclusione di quelli di cui alle  lettere  e)  e
          g); 
              b) effettua l'esame e la verifica  delle  attrezzature,
          dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura,  e  in
          particolare: 
              1) procede all'esame preventivo e rilascia il  relativo
          benestare, dal punto di  vista  della  sorveglianza  fisica
          della radioprotezione, dei progetti  di  installazioni  che
          comportano rischi  di  esposizione,  dell'ubicazione  delle
          medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali
          rischi, nonche'  delle  modifiche  alle  installazioni  che
          implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni,  delle
          caratteristiche di sicurezza,  dei  dispositivi  d'allarme,
          dell'uso o della tipologia delle sorgenti; 
              2) effettua la prima verifica, dal punto di vista della
          sorveglianza  fisica,  di  nuove  installazioni   e   delle
          eventuali modifiche apportate alle stesse; 
              3) esegue  la  verifica  periodica  dell'efficacia  dei
          dispositivi e delle procedure di radioprotezione; 
              4)  effettua  la   verifica   periodica   delle   buone
          condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione; 
              5) effettua la verifica di conformita' degli  strumenti
          di misura ai requisiti di cui all'art. 155; 
              c)   effettua   una    sorveglianza    ambientale    di
          radioprotezione nelle zone controllate  e  sorvegliate,  e,
          ove appropriato, nelle zone con esse confinanti; 
              d)  procede  alla  valutazione  delle  dosi   e   delle
          introduzioni di radionuclidi  relativamente  ai  lavoratori
          come previsto ai commi 2, 3, 4 e 5; 
              e) verifica che il personale di cui all'art. 128, comma
          2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi  di
          misura e svolga le attivita' delegate secondo le  procedure
          definite; 
              f) svolge l'attivita' di sorveglianza sullo smaltimento
          dei   materiali   che   soddisfano   le    condizioni    di
          allontanamento previste dal presente decreto; 
              g) assiste, nell'ambito delle  proprie  competenze,  il
          datore di lavoro: 
              1) nella predisposizione dei programmi di  sorveglianza
          individuale nonche' nella individuazione delle tecniche  di
          dosimetria personale appropriate; 
              2) nella  predisposizione  del  programma  di  garanzia
          della  qualita'  finalizzato   alla   radioprotezione   dei
          lavoratori e degli individui della popolazione,  attraverso
          la redazione  di  procedure  e  istruzioni  di  lavoro  che
          rendano    efficace    ed    efficiente    l'organizzazione
          radioprotezionistica adottata; 
              3) nella predisposizione del programma di  monitoraggio
          ambientale connesso all'esercizio della pratica; 
              4)  nella  predisposizione  delle  procedure   per   la
          gestione di rifiuti radioattivi; 
              5) nella predisposizione delle procedure di prevenzione
          di inconvenienti e di incidenti; 
              6) nella pianificazione e risposta nelle situazioni  di
          emergenza; 
              7) nella definizione  dei  programmi  di  formazione  e
          aggiornamento dei lavoratori; 
              8) nell'esame e  nell'analisi  degli  infortuni,  delle
          situazioni incidentali  e  nell'adozione  delle  azioni  di
          rimedio appropriate; 
              9) nell'individuazione delle condizioni di lavoro delle
          lavoratrici  in  stato  di  gravidanza  e  in  periodo   di
          allattamento; 
              2. Nel caso di pratiche che  comportano  esposizioni  a
          scopo medico, l'esperto di radioprotezione,  coordinandosi,
          laddove necessario, con lo specialista in fisica medica: 
              a) svolge  l'attivita'  di  sorveglianza  fisica  della
          radioprotezione dei  lavoratori  e  degli  individui  della
          popolazione; 
              b) fornisce indicazioni al datore di lavoro  in  merito
          all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori. 
              3. La valutazione delle dosi individuali da esposizioni
          esterne per i lavoratori esposti deve  essere  eseguita,  a
          norma dell'art. 125, mediante  uno  o  piu'  apparecchi  di
          misura individuali  nonche'  in  base  ai  risultati  della
          sorveglianza ambientale di cui  al  comma  1,  lettera  c),
          anche  tenuto  conto   delle   norme   di   buona   tecnica
          applicabili. 
              4. La valutazione delle dosi efficaci impegnate  per  i
          lavoratori soggetti a rischi di incorporazione di  sostanze
          radioattive deve essere effettuata in base a idonei  metodi
          fisici e/o radio tossicologici, anche  tenuto  conto  delle
          norme di buona tecnica applicabili. 
              5. La valutazione della dose equivalente al cristallino
          deve essere effettuata mediante uno o  piu'  apparecchi  di
          misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona
          tecnica applicabili. 
              6.  La  valutazione   della   dose   equivalente   alle
          estremita' e alla cute deve essere effettuata mediante  uno
          o piu' apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto
          delle norme di buona tecnica applicabili. 
              7. Qualora la valutazione individuale delle dosi con  i
          metodi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 risulti per  particolari
          condizioni  impossibile  o  insufficiente,  la  valutazione
          stessa puo' essere effettuata sulla  scorta  dei  risultati
          della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a  partire  da
          misurazioni  individuali  compiute  su   altri   lavoratori
          esposti. 
              8. L' esperto di radioprotezione comunica per  iscritto
          al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni
          delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria
          A e, con periodicita' almeno annuale, quelle relative  agli
          altri  lavoratori   esposti.   In   caso   di   esposizioni
          accidentali  o  di   emergenza   la   comunicazione   delle
          valutazioni  basate  sui  dati  disponibili   deve   essere
          immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata. 
              9. L'esperto di radioprotezione  procede  inoltre  alle
          analisi  e  alle  valutazioni  necessarie  ai  fini   della
          sorveglianza fisica della protezione degli individui  della
          popolazione secondo i principi di cui  al  Titolo  XII  del
          presente decreto; in particolare, effettua  la  valutazione
          preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attivita' e,
          in corso di esercizio,  delle  dosi  ricevute  o  impegnate
          dall'individuo   rappresentativo   della   popolazione   in
          condizioni normali, con frequenza almeno  annuale,  nonche'
          la valutazione delle esposizioni in caso di eventi  anomali
          o  incidentali.  A  tal   fine,   il   predetto   individuo
          rappresentativo della  popolazione  e'  identificato  sulla
          base di valutazioni  ambientali,  adeguate  alla  rilevanza
          dell'attivita' stessa, che tengano conto delle diverse  vie
          di esposizione. 
              10.  L'esperto  di   radioprotezione   partecipa   alle
          riunioni previste dall'art. 35, del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, debitamente comunicate  dal  datore  di
          lavoro,  e  relaziona  in  tale  occasione  in  merito   ai
          risultati  della  sorveglianza  fisica  relativi   all'anno
          precedente. 
              11. In caso di cessazione dall'incarico,  l'esperto  di
          radioprotezione  e'  comunque   tenuto   a   effettuare   e
          registrare le valutazioni dosimetriche relative a tutto  il
          periodo del suo incarico, anche se derivanti  da  risultati
          di misurazioni resi disponibili successivamente  alla  data
          di cessazione dell'incarico.».