Art. 29 Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti 1. All'articolo 131, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «gli individui dei gruppi di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'individuo rappresentativo».
Note all'art. 29: - Si riporta l'art. 131 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 131 (Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 32, 37; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 80)). - 1. In base alle valutazioni relative all'entita' del rischio, l'esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione scritta, trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro: a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni; b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attivita' che questi devono svolgere; c) la frequenza delle valutazioni di cui all'art. 130, che deve essere almeno annuale; d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'art. 125, dei lavoratori esposti e della popolazione; e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per l'individuo rappresentativo, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c). 2. Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, si assicura altresi' che l'esperto di radioprotezione trasmetta al medico autorizzato i risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1 relative ai lavoratori esposti, con la periodicita' prevista all'art. 130, comma 8.".