Art. 29 
 
Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo alle comunicazioni al datore  di  lavoro  e  relativi
  adempimenti 
 
  1. All'articolo 131, comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo
31 luglio 2020, n. 101,  le  parole  «gli  individui  dei  gruppi  di
riferimento»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «l'individuo
rappresentativo». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta l'art. 131 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 131 (Comunicazioni al datore di lavoro e relativi
          adempimenti (direttiva 2013/59/Euratom,  articoli  32,  37;
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 80)). -  1.
          In base alle valutazioni relative all'entita' del  rischio,
          l'esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione
          scritta, trasmessa anche per via telematica  al  datore  di
          lavoro: 
              a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove
          sussiste rischio da radiazioni; 
              b) la classificazione dei  lavoratori  addetti,  previa
          definizione da parte del datore di lavoro  delle  attivita'
          che questi devono svolgere; 
              c) la frequenza delle valutazioni di cui all'art.  130,
          che deve essere almeno annuale; 
              d) tutti i  provvedimenti  di  cui  ritenga  necessaria
          l'adozione, al fine di assicurare la  sorveglianza  fisica,
          di  cui  all'art.  125,  dei  lavoratori  esposti  e  della
          popolazione; 
              e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate,  per
          tutti   i   lavoratori   esposti    e    per    l'individuo
          rappresentativo, con la frequenza stabilita ai sensi  della
          lettera c). 
              2.  Il  datore  di   lavoro   provvede   ai   necessari
          adempimenti sulla base delle indicazioni di cui al comma 1,
          si  assicura  altresi'  che  l'esperto  di  radioprotezione
          trasmetta  al  medico   autorizzato   i   risultati   delle
          valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1 relative  ai
          lavoratori esposti, con la periodicita'  prevista  all'art.
          130, comma 8.".