Art. 30 
 
Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo alla classificazione dei lavoratori e degli  ambienti
  di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica 
 
  1. All'articolo 133, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole  «del  paragrafo  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei paragrafi 1 e 4». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta l'art. 133 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  133  (Classificazione  dei  lavoratori  e  degli
          ambienti di lavoro ai fini della  radioprotezione  e  della
          sorveglianza fisica (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 9,
          36; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 82)). -
          1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che,  in
          ragione della attivita' lavorativa  svolta  per  conto  del
          datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un  anno
          solare uno o piu' dei seguenti valori: 
              a) 1 mSv di dose efficace; 
              b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; 
              c) 50 mSv di dose equivalente per la  pelle,  calcolato
          in media su 1 cm2  qualsiasi  di  pelle,  indipendentemente
          dalla superficie esposta; 
              d) 50 mSv di dose equivalente per le estremita'. 
              2. Sono considerati lavoratori non esposti  i  soggetti
          che, in ragione dell'attivita' lavorativa svolta per  conto
          del datore di lavoro, non siano  suscettibili  di  superare
          uno qualsiasi dei limiti fissati per  gli  individui  della
          popolazione di cui all'art. 146, comma 7. 
              3.  Sono  classificati  in  Categoria  A  i  lavoratori
          esposti  che,  sulla  base  degli   accertamenti   compiuti
          dall'esperto di radioprotezione ai sensi  del  paragrafo  5
          dell'allegato  XXII  sono  suscettibili  di  un'esposizione
          superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: 
              a) 6 mSv di dose efficace; 
              b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; 
              c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonche' per
          mani, avambracci, piedi e caviglie,  con  le  modalita'  di
          valutazione stabilite al predetto paragrafo. 
              4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A
          ai sensi del comma 3 sono classificati in Categoria B. 
              5. Agli apprendisti ed agli studenti  di  cui  all'art.
          120, comma 1, lettera  a)  si  applicano  le  modalita'  di
          classificazione stabilite per i lavoratori di cui ai  commi
          1, 2, 3 e 4. 
              6. Sono classificati in categoria  A  i  prestatori  di
          lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate  dal
          Titolo   V   del   presente   decreto,   salvo    esplicita
          dimostrazione di non necessita' da parte di un  esperto  di
          radioprotezione. 
              7. Ogni  area  di  lavoro  in  cui,  sulla  base  degli
          accertamenti e delle valutazioni compiuti  dall'esperto  di
          radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4  dell'Allegato
          XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio
          di superamento di  uno  qualsiasi  dei  valori  di  cui  al
          precedente comma 3, e' classificata Zona Controllata. 
              8. Ogni  area  di  lavoro  in  cui,  sulla  base  degli
          accertamenti e delle valutazioni compiuti  dall'esperto  di
          radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4  dell'Allegato
          XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio
          di superamento di uno dei limiti di dose  fissati  per  gli
          individui della popolazione dall'art. 146 comma 7,  ma  che
          non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del
          comma 7, e' classificata Zona Sorvegliata. 
              9.  Con  decreto  dei  Ministri  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali e della salute, sentito  l'ISIN,  possono
          essere stabilite particolari modalita' di  esposizione,  di
          sorveglianza fisica e  di  classificazione  in  zone  degli
          ambienti di  lavoro  ai  fini  della  radioprotezione,  nel
          rispetto dei criteri di cui all'allegato XXII. 
              10. I criteri, le categorie e le modalita'  di  cui  al
          comma 1 garantiscono comunque, con la massima efficacia, la
          tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e  degli
          studenti   dai   rischi    derivanti    dalle    radiazioni
          ionizzanti.".