Art. 31 
 
Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo a visite mediche periodiche e straordinarie 
 
  1. All'articolo 136, commi 5, 6 e 8,  del  decreto  legislativo  31
luglio 2020, n. 101,  le  parole  «comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 4». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta l'art. 136 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 136 (Visite mediche  periodiche  e  straordinarie
          (direttiva  2013/59/Euratom,  art.  45,  46,  47;   decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  art.  85)).  -  1.  Il
          datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti  e
          gli apprendisti  e  studenti  di  cui  all'art.  120  siano
          sottoposti, a cura del medico autorizzato, a visita  medica
          periodica almeno una volta ogni dodici  mesi  e,  comunque,
          ogni qualvolta venga variata la destinazione  lavorativa  o
          aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La  visita
          medica periodica per i lavoratori classificati  esposti  di
          categoria A  e  per  gli  apprendisti  e  studenti  a  essi
          equiparati deve essere effettuata di norma ogni sei mesi  e
          comunque almeno una volta ogni dodici mesi a  giudizio  del
          medico  autorizzato.  Le  visite  mediche  periodiche  sono
          integrate dalle indagini specialistiche  e  di  laboratorio
          ritenute necessarie dal medico autorizzato per esprimere il
          giudizio di idoneita'. 
              2. Gli organi preposti alla vigilanza di  cui  all'art.
          106, comma 2, e i medici autorizzati possono  disporre  che
          dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti
          i casi in cui le condizioni di esposizione e  lo  stato  di
          salute dei lavoratori lo esigano. 
              3.  La  visita  medica  straordinaria  e'  eseguita  su
          richiesta  del  lavoratore  qualora  la  motivazione  della
          richiesta  stessa  sia  ritenuta  dal  medico   autorizzato
          correlabile   ai   rischi   professionali   e,    pertanto,
          suscettibile di modificare il giudizio  di  idoneita'  alla
          mansione specifica. 
              4. In base alle risultanze delle visite mediche di  cui
          ai commi 1  e  2,  il  medico  autorizzato  esprime  per  i
          lavoratori uno dei seguenti giudizi: 
              a) idonei; 
              b) idonei a determinate condizioni; 
              c) non idonei; 
              d) lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria  dopo
          la cessazione del lavoro che li ha esposti alle  radiazioni
          ionizzanti. 
              5. Il medico autorizzato comunica per  iscritto,  anche
          in modalita' telematica, al datore di lavoro il giudizio di
          cui al comma 4 e i termini di validita' del medesimo. 
              6. Il datore di lavoro dispone  la  prosecuzione  della
          sorveglianza sanitaria per il tempo ritenuto  opportuno,  a
          giudizio  del  medico  autorizzato,   nei   confronti   dei
          lavoratori allontanati dal rischio  perche'  non  idonei  o
          trasferiti  ad  attivita'  che  non  espongono  ai   rischi
          derivanti  dalle  radiazioni  ionizzanti.  Anche  per  tali
          lavoratori il medico formula il giudizio  di  idoneita'  ai
          sensi  del  comma  4,  al  fine  di   un   loro   eventuale
          reinserimento in attivita' con radiazioni. 
              7. Prima della cessazione del  rapporto  di  lavoro  il
          datore di lavoro provvede  a  sottoporre  il  lavoratore  a
          visita medica. In  tale  occasione  il  medico  autorizzato
          fornisce     al     lavoratore     indicazioni     riguardo
          all'opportunita' di sottoporsi  ad  accertamenti  sanitari,
          anche dopo la cessazione dell'attivita'  lavorativa,  sulla
          base dello stato di salute del medesimo  e  dell'evoluzione
          delle conoscenze scientifiche. 
              8. Ferma restando la periodicita' delle visite  di  cui
          al comma 1, nel periodo necessario all'espletamento e  alla
          valutazione delle indagini specialistiche e di  laboratorio
          di cui allo stesso comma, il giudizio di idoneita', di  cui
          al  comma  4,  in  precedenza  formulato  conserva  la  sua
          efficacia.».