Art. 32 
 
Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo all'elenco dei medici autorizzati 
 
  1. All'articolo 138, comma 2, del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) previsione  di
una formazione post-universitaria corrispondente almeno al  corso  di
perfezionamento universitario, con  verifica  dell'apprendimento,  in
materia di prevenzione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti  che
comprenda una parte pratica corrispondente a 30 giorni lavorativi;»; 
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)  aggiornamento
professionale, nell'ambito del programma di  educazione  continua  in
medicina (ECM) di cui all'Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano
sul  documento  "La  formazione  continua  nel  settore   salute"   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  274  del  23  novembre  2017,
assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi
professionali dei medici  o  dalle  associazioni  scientifiche  o  di
categoria dei medici autorizzati con la previsione della  percentuale
non  inferiore  al  30%  dei  crediti  ECM  previsti   al   comma   3
dell'articolo 38 del decreto legislativo  9  aprile  2008  n.  81  in
materia  di  prevenzione  dagli  effetti   delle   esposizioni   alle
radiazioni ionizzanti;»; 
    c) la lettera f) e' soppressa. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta l'art. 138 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  138  (Elenco  dei  medici  autorizzati  (decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 88)). -  1.  Presso
          il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' tenuto
          l'elenco  dei  medici  autorizzati  cui  sono  iscritti  su
          domanda, i medici competenti ai sensi dell'art. 2, comma 1,
          lettera h), del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81
          che abbiano i requisiti stabiliti dal successivo comma 2  e
          che  dimostrino  di  essere  in  possesso  della  capacita'
          tecnica e professionale necessaria per lo  svolgimento  dei
          compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori
          esposti. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute
          e il Ministro dell'universita' e della ricerca, da emanarsi
          entro diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  disciplinate  le   modalita'   di
          iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, i contenuti della
          formazione e dell'aggiornamento  professionale  dei  medici
          autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri: 
              a) indicazione dei titoli  di  studio  e  professionali
          richiesti ai fini dell'iscrizione  nell'elenco  dei  medici
          autorizzati; 
              b)  previsione  di  una  formazione  post-universitaria
          corrispondente   almeno   al   corso   di   perfezionamento
          universitario, con verifica dell'apprendimento, in  materia
          di prevenzione dagli effetti  delle  radiazioni  ionizzanti
          che comprenda una parte pratica corrispondente a 30  giorni
          lavorativi; 
              c) previsione dei contenuti  tecnico-scientifici  della
          prova  di  esame  fermo  restando  che  la  stessa   dovra'
          contemplare anche la risoluzione di un caso pratico; 
              d)   aggiornamento   professionale,   nell'ambito   del
          programma di educazione continua in medicina (ECM)  di  cui
          all'Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi dell'art.  4
          del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  tra  il
          Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano sul documento "La formazione continua  nel  settore
          salute" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23
          novembre 2017, assicurato mediante corsi tenuti da istituti
          universitari, dagliAlbiprofessionali  dei  medici  o  dalle
          associazioni  scientifiche  o  di  categoria   dei   medici
          autorizzati  con  la  previsione  della   percentuale   non
          inferiore al 30% dei crediti ECM ivi previsti  al  comma  3
          dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in
          materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle
          radiazioni ionizzanti; 
              e)   previsione   dell'impossibilita'   dell'iscrizione
          nell'elenco per chi abbia riportata una condanna per  reati
          contro  la  pubblica  amministrazione  e  contro  la   fede
          pubblica, fermo restando  che  possono  essere  iscritti  a
          detto elenco coloro che godono dei diritti politici  e  che
          non risultano interdetti; 
              f) (soppressa); 
              g) indicazione delle modalita' di  presentazione  della
          domanda di iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo
          cui avviene l'iscrizione e  delle  cause  di  cancellazione
          dall'elenco; 
              h) previsione della composizione della  commissione  di
          esame con designazione dei suoi componenti  nelle  seguenti
          proporzioni: 
              1) due componenti designati dal Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali; 
              2) un componente designato dal Ministero della salute; 
              3) un componente designato dall'Istituto  superiore  di
          sanita'; 
              4) un componente designato dall'INAIL; 
              5)    un    componente    designato    dal    Ministero
          dell'Universita'; 
              6) due componenti designati dall'ISIN; 
              fermo il ruolo  del  presidente  in  capo  ad  uno  dei
          componenti designati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali; 
              i) definizione dei compiti della commissione preposta a
          deliberare sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando  che
          alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito
          alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi; 
              l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e
          delle politiche sociali in Roma del  luogo  di  svolgimento
          degli esami finalizzati ad ottenere l'iscrizione; 
              m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a
          rinuncia  della   mancata   presentazione   del   candidato
          all'esame nella data stabilita. 
              3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 si
          applica la disciplina di cui all'allegato XXI.».