Art. 32 Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'elenco dei medici autorizzati 1. All'articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al corso di perfezionamento universitario, con verifica dell'apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti che comprenda una parte pratica corrispondente a 30 giorni lavorativi;»; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) aggiornamento professionale, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati con la previsione della percentuale non inferiore al 30% dei crediti ECM previsti al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti;»; c) la lettera f) e' soppressa.
Note all'art. 32: - Si riporta l'art. 138 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 138 (Elenco dei medici autorizzati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 88)). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' tenuto l'elenco dei medici autorizzati cui sono iscritti su domanda, i medici competenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che abbiano i requisiti stabiliti dal successivo comma 2 e che dimostrino di essere in possesso della capacita' tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'universita' e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri: a) indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati; b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al corso di perfezionamento universitario, con verifica dell'apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti che comprenda una parte pratica corrispondente a 30 giorni lavorativi; c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovra' contemplare anche la risoluzione di un caso pratico; d) aggiornamento professionale, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagliAlbiprofessionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati con la previsione della percentuale non inferiore al 30% dei crediti ECM ivi previsti al comma 3 dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti; e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti; f) (soppressa); g) indicazione delle modalita' di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo cui avviene l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco; h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni: 1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 2) un componente designato dal Ministero della salute; 3) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita'; 4) un componente designato dall'INAIL; 5) un componente designato dal Ministero dell'Universita'; 6) due componenti designati dall'ISIN; fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi; l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l'iscrizione; m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all'esame nella data stabilita. 3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 si applica la disciplina di cui all'allegato XXI.».