Art. 24
Contratto di servizio
1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del
servizio pubblico, nonche' quelli tra gli enti affidanti e le
societa' di gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di
servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, e'
redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.
2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto,
contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata
dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico,
nonche' l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo
criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello
stato delle infrastrutture e della qualita' delle prestazioni
erogate.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il
contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti
aspetti:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) la durata del rapporto contrattuale;
c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei
servizi, nonche' l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
d) gli obblighi di servizio pubblico;
e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalita' di
determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura
degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di
sovracompensazioni;
f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli
obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei
livelli di qualita';
g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei
confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo
e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi
di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al
raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
h) la previsione delle penalita' e delle ipotesi di risoluzione
del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi
contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione
del rapporto;
i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni
prodromiche alle successive procedure di affidamento;
l) le modalita' di risoluzione delle controversie con gli utenti;
m) le garanzie finanziarie e assicurative;
n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da
ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonche' i
criteri per la determinazione degli indennizzi;
o) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente
affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi
agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per
quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente,
nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori
elementi:
a) la struttura, i livelli e le modalita' di aggiornamento delle
tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e
quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di
livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di
miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso
al servizio da parte delle persone diversamente abili;
c) l'indicazione delle modalita' per proporre reclamo nei
confronti dei gestori, nonche' delle modalita' e dei tempi con i
quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
d) le modalita' di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei
livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del
contratto;
5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli
investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui
al comma 4, il programma di esercizio.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 50-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93:
«Art. 50-quater (Disponibilita' dei dati generati
nella fornitura di servizi in concessione). - 1. Al fine di
promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo
svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali
le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di
servizi in concessione e' previsto l'obbligo del
concessionario di rendere disponibili all'amministrazione
concedente, che a sua volta li rende disponibili alle altre
pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel
rispetto dell'art. 50, tutti i dati acquisiti e generati
nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche
all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti,
come dati di tipo aperto ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da
AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.».