Art. 24 
 
                        Contratto di servizio 
 
  1. I rapporti tra gli enti affidanti e i  soggetti  affidatari  del
servizio pubblico,  nonche'  quelli  tra  gli  enti  affidanti  e  le
societa' di  gestione  delle  reti,  degli  impianti  e  delle  altre
dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un  contratto  di
servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, e'
redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara. 
  2. Il contratto, nel rispetto dei principi  del  presente  decreto,
contiene previsioni  dirette  ad  assicurare,  per  tutta  la  durata
dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico,
nonche' l'equilibrio  economico-finanziario  della  gestione  secondo
criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello
stato  delle  infrastrutture  e  della  qualita'  delle   prestazioni
erogate. 
  3. Fatto salvo quanto previsto  dalle  discipline  di  settore,  il
contratto di servizio contiene clausole relative almeno  ai  seguenti
aspetti: 
    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; 
    b) la durata del rapporto contrattuale; 
    c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei
servizi,  nonche'   l'obbligo   di   raggiungimento   dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione; 
    d) gli obblighi di servizio pubblico; 
    e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalita' di
determinazione delle eventuali compensazioni economiche  a  copertura
degli obblighi di servizio pubblico e  di  verifica  dell'assenza  di
sovracompensazioni; 
    f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto  adempimento  degli
obblighi contrattuali, ivi compreso  il  mancato  raggiungimento  dei
livelli di qualita'; 
    g)  gli  obblighi  di  informazione  e  di  rendicontazione   nei
confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al  controllo
e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento  agli  obiettivi
di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e  al
raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi; 
    h) la previsione delle penalita' e delle ipotesi  di  risoluzione
del contratto in caso di grave e ripetuta violazione  degli  obblighi
contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la  prosecuzione
del rapporto; 
    i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e  le  informazioni
prodromiche alle successive procedure di affidamento; 
    l) le modalita' di risoluzione delle controversie con gli utenti; 
    m) le garanzie finanziarie e assicurative; 
    n) la disciplina del recesso e  delle  conseguenze  derivanti  da
ogni ipotesi di cessazione  anticipata  dell'affidamento,  nonche'  i
criteri per la determinazione degli indennizzi; 
    o)  l'obbligo  del  gestore  di  rendere   disponibili   all'ente
affidante i dati acquisiti e generati  nella  fornitura  dei  servizi
agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dalle  discipline  di  settore,  per
quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale  dell'utente,
nel contratto di cui al comma 1 sono regolati  i  seguenti  ulteriori
elementi: 
    a) la struttura, i livelli e le modalita' di aggiornamento  delle
tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza; 
    b)  gli  indicatori  e  i  livelli  ambientali,   qualitativi   e
quantitativi delle prestazioni da erogare,  definiti  in  termini  di
livelli specifici e di livelli generali, e i  relativi  obiettivi  di
miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un  migliore  accesso
al servizio da parte delle persone diversamente abili; 
    c)  l'indicazione  delle  modalita'  per  proporre  reclamo   nei
confronti dei gestori, nonche' delle modalita'  e  dei  tempi  con  i
quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti; 
    d) le modalita' di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei
livelli qualitativi del servizio  e  delle  condizioni  generali  del
contratto; 
  5. Al contratto  di  servizio  sono  allegati  il  programma  degli
investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di  cui
al comma 4, il programma di esercizio. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'art. 50-quater  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93: 
                «Art. 50-quater  (Disponibilita'  dei  dati  generati
          nella fornitura di servizi in concessione). - 1. Al fine di
          promuovere la  valorizzazione  del  patrimonio  informativo
          pubblico, per  fini  statistici  e  di  ricerca  e  per  lo
          svolgimento  dei  compiti  istituzionali  delle   pubbliche
          amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali
          le pubbliche amministrazioni  affidano  lo  svolgimento  di
          servizi  in   concessione   e'   previsto   l'obbligo   del
          concessionario di rendere  disponibili  all'amministrazione
          concedente, che a sua volta li rende disponibili alle altre
          pubbliche  amministrazioni  per  i  medesimi  fini  e   nel
          rispetto dell'art. 50, tutti i dati  acquisiti  e  generati
          nella fornitura del servizio agli utenti e  relativi  anche
          all'utilizzo del servizio medesimo da parte  degli  utenti,
          come dati di tipo aperto ai sensi  dell'art.  1,  comma  1,
          lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate  da
          AgID,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali.».