Art. 25
Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica
redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma
461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata
altresi' delle informazioni relative alla composizione della tariffa,
e la pubblica sul proprio sito internet.
2. Il gestore da' adeguata pubblicita', anche a mezzo del proprio
sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le
informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di
qualita' dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti
effettuati e della loro programmazione fino al termine
dell'affidamento, con modalita' che assicurino la comprensibilita'
dei relativi atti e dati.
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 461 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. n. 285:
«461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e
degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la
qualita', l'universalita' e l'economicita' delle relative
prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio
gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti
disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore
di emanare una "Carta della qualita' dei servizi", da
redigere e pubblicizzare in conformita' ad intese con le
associazioni di tutela dei consumatori e con le
associazioni imprenditoriali interessate, recante gli
standard di qualita' e di quantita' relativi alle
prestazioni erogate cosi' come determinati nel contratto di
servizio, nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire
le vie conciliative e giudiziarie nonche' le modalita' di
ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante
restituzione totale o parziale del corrispettivo versato,
in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni
dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata,
con la partecipazione delle associazioni dei consumatori,
l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del
servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle
esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge,
ferma restando la possibilita' per ogni singolo cittadino
di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio
permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto
di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della
qualita' dei servizi, svolto sotto la diretta
responsabilita' dell'ente locale o dell'ambito territoriale
ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e
proposte da parte di ogni singolo cittadino che puo'
rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori
dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica
del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei
servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia
conto dei reclami, nonche' delle proposte ed osservazioni
pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei
cittadini;
f) previsione che le attivita' di cui alle lettere
b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei
soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto
di servizio per l'intera durata del contratto stesso.».