Art. 25 
 
       Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori 
 
  1. Il gestore del servizio pubblico locale di  rilevanza  economica
redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo  2,  comma
461, lettera a), della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  corredata
altresi' delle informazioni relative alla composizione della tariffa,
e la pubblica sul proprio sito internet. 
  2. Il gestore da' adeguata pubblicita', anche a mezzo  del  proprio
sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le
informazioni confidenziali delle imprese, del  livello  effettivo  di
qualita' dei servizi offerti, del livello annuale degli  investimenti
effettuati   e   della   loro   programmazione   fino   al    termine
dell'affidamento, con modalita' che  assicurino  la  comprensibilita'
dei relativi atti e dati. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  461  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2008),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. n. 285: 
                «461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e
          degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire  la
          qualita', l'universalita' e l'economicita'  delle  relative
          prestazioni, in sede di stipula dei contratti  di  servizio
          gli enti  locali  sono  tenuti  ad  applicare  le  seguenti
          disposizioni: 
                  a) previsione dell'obbligo per il soggetto  gestore
          di emanare una  "Carta  della  qualita'  dei  servizi",  da
          redigere e pubblicizzare in conformita' ad  intese  con  le
          associazioni  di  tutela   dei   consumatori   e   con   le
          associazioni  imprenditoriali  interessate,   recante   gli
          standard  di  qualita'  e  di   quantita'   relativi   alle
          prestazioni erogate cosi' come determinati nel contratto di
          servizio, nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
          garantite, quelle per proporre reclamo e quelle  per  adire
          le vie conciliative e giudiziarie nonche' le  modalita'  di
          ristoro  dell'utenza,  in  forma   specifica   o   mediante
          restituzione totale o parziale del  corrispettivo  versato,
          in caso di inottemperanza; 
                  b) consultazione  obbligatoria  delle  associazioni
          dei consumatori; 
                  c) previsione che  sia  periodicamente  verificata,
          con la partecipazione delle associazioni  dei  consumatori,
          l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi  del
          servizio erogato fissati nel  contratto  di  servizio  alle
          esigenze dell'utenza cui il  servizio  stesso  si  rivolge,
          ferma restando la possibilita' per ogni  singolo  cittadino
          di presentare osservazioni e proposte in merito; 
                  d)  previsione  di  un  sistema   di   monitoraggio
          permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto
          di  servizio  e  di  quanto  stabilito  nelle  Carte  della
          qualita'   dei   servizi,   svolto   sotto    la    diretta
          responsabilita' dell'ente locale o dell'ambito territoriale
          ottimale, con  la  partecipazione  delle  associazioni  dei
          consumatori ed aperto  alla  ricezione  di  osservazioni  e
          proposte da  parte  di  ogni  singolo  cittadino  che  puo'
          rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori
          dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori; 
                  e) istituzione di una sessione annuale di  verifica
          del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori  dei
          servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si  dia
          conto dei reclami, nonche' delle proposte  ed  osservazioni
          pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei
          cittadini; 
                  f) previsione che le attivita' di cui alle  lettere
          b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a  carico  dei
          soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto
          di servizio per l'intera durata del contratto stesso.».